Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9547 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.E. 0 M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’.

Fatto

1. Con sentenza n. 23/15/05, depositata il 22.6.05, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.E. avverso l’avviso di accertamento IRPEF ed ILOR, per l’anno 1986.

2. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, invero, che la differenza di valore accertata dall’Ufficio – a seguito della liquidazione, ai sensi del R.D. n. 375 del 1936, art. 48 della quota di partecipazione della contribuente nella Banca Popolare di Reggio Calabria, incorporata nel Monte dei Paschi di Siena – tra il valore di tale partecipazione sottoscritto a suo tempo dalla M. e quello realizzato, non costituisse reddito di capitale tassabile.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 23/15/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. La CTR della Calabria avrebbe, invero, errato – a parere dell’Ufficio ricorrente – a non considerare reddito di capitale tassabile, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) la differenza tra il valore delle azioni sottoscritte, a suo tempo, dalla M. – costituenti la sua partecipazione alla Banca Popolare di Reggio Calabria – ed il valore realizzato a seguito della liquidazione di detta quota, conseguente all’incorporazione della suddetta banca nel Monte dei Paschi di Siena.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce, poi, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. L’amministrazione si duole, invero, del fatto che la CTR abbia erroneamente attribuito all’Ufficio di avere invocato nel giudizio di appello, del tutto impropriamente, il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 123 t.u.i.r. e del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 41, lett. c) – norme non pertinenti, poiche’ riguardanti la societa’ e non il socio, e comunque non richiamate in prime cure – laddove nell’avviso di accertamento era stato invocato, quale norma impositiva, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41 t.u.i.r.

Siffatto erroneo rilievo avrebbe, pertanto, indotto la CTR – stando alle allegazioni dell’Agenzia ricorrente – a fraintendere le argomentazioni dell’Ufficio, e – di conseguenza – a porre a fondamento della decisione un ragionamento del tutto incongruo ed illogico su un punto decisivo della controversia, essendone conseguito il rigetto dell’appello proposto dall’amministrazione.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che riveste carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, il rilievo della mancanza in atti dell’avviso di ricevimento, relativo alla notifica del ricorso per cassazione all’intimata.

3.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento – prescritto dall’art. 149 c.p.c. – e’ il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di esso, sia l’identita’ della persona a mani della quale la notifica e’ stata eseguita.

Ne discende che, costituendo l’avviso in parola un elemento costitutivo indefettibile del procedimento notificatorio, la sua mancata produzione determina, non la mera nullita’, bensi’ l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non puo’ disporsi la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Con l’ulteriore conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, qualora il documento in parola non venga prodotto neppure all’udienza pubblica di discussione, prima dell’inizio della relazione prevista dall’art. 379 c.p.c. (ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio, di cui all’art. 380 bis c.p.c.) (cfr. Cass. S.U. 627/08, Cass. 16292/09, 13639/10).

3.2. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento, non solo non e’ stato allegato al ricorso, ma non e’ stato neppure prodotto all’udienza pubblica del 16.2.11. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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