Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9547 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 25/05/2020), n.9547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10820/2018 R.G. proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Cosimo Ruppi, con

domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 267, presso lo

studio dell’Avv. Daniela Ciardo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’Avv. Anna De Giorgi, con domicilio eletto in Roma, corso

Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell’Avv. Francesco

Baldassarre;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 237/17

depositata il 28 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che G.M., già proprietario di due fondi della superficie di mq. 8334 e mq. 6945, siti in Lecce e riportati in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), ed al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 28 febbraio 2017, con cui la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto il gravame da lui interposto contro la sentenza emessa il 1 agosto 2011 dal Tribunale di Lecce, confermando il rigetto della domanda di restituzione degli immobili, occupati per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ma condannando il Comune di Lecce al pagamento della somma di Euro 1.611,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà;

che il Comune ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., osservando che la sentenza impugnata, pur avendo accertato l’illegittimità originaria dell’occupazione, ha proceduto alla liquidazione del danno sulla base della natura dei fondi alla data d’instaurazione del giudizio, riducendone il valore in relazione alla servitù di uso pubblico gravante sugli stessi, senza considerare che, come riconosciuto dallo stesso Comune nella comparsa di costituzione in primo grado, la destinazione dei suoli a strada pubblica, formalizzata dal Piano regolatore generale del 1989, risaliva ad epoca anteriore al 1977, con la conseguenza che, in assenza di un’eccezione di prescrizione, il danno avrebbe dovuto essere rapportato alla predetta epoca;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato a far valere l’omessa valutazione del pregiudizio cagionato dalla privazione del possesso dei fondi in epoca anteriore alla rinunzia del diritto di proprietà, ricollegata dalla sentenza impugnata alla proposizione della domanda risarcitoria, riconoscendo che la destinazione a strada pubblica costituiva esercizio della servitù di uso pubblico gravante sui fondi da oltre un ventennio, ma omettendo di precisare l’epoca in cui si sarebbe verificata la completa sottrazione della disponibilità delle aree e le relative modalità;

che, in riferimento all’ipotesi in cui una strada già assoggettata a servitù di pubblico passaggio sia stata illegittimamente occupata da un Comune, questa Corte ha infatti affermato che il riconoscimento del danno derivante dallo spossessamento postula la verifica dell’effettiva immutazione della precedente situazione di possesso del suolo, la quale implica a sua volta la prova delle concrete modalità di esercizio della servitù e degli ulteriori residui poteri, facoltà o utilità sottratti al proprietario rispetto a quelli già perduti per effetto dell’esistenza della stessa, non risultando sufficienti ad affermare l’avvenuta interversione del possesso da parte del Comune nè l’esercizio di facoltà ricomprese nella servitù di uso pubblico (quali l’esercizio di poteri di polizia sulla strada, il servizio di pubblica amministrazione, l’apposizione dei numeri civici sui fabbricati, l’esecuzione di lavori di manutenzione o del manto stradale, etc.) o che non sono di per sè idonee ad incidere sulla situazione possessoria (quali la destinazione a strada pubblica nell’ambito del piano regolatore o l’inclusione della strada nella toponomastica cittadina), e nemmeno l’apertura di accessi sulla strada a favore di fondi latistanti (riconducibile al comportamento di singoli privati esorbitanti dai limiti della servitù), ma dovendosi accertare le concrete modalità con le quali l’ente pubblico abbia di fatto usurpato il completo possesso uti dominus della strada, con conseguente perdita della disponibilità da parte del proprietario (cfr. Cass., Sez. II, 6/08/1983, n. 5282);

che è altresì inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, ai fini della liquidazione del danno, la sentenza impugnata ha richiamato la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di appello, il quale si era limitato a dare atto dell’esistenza della servitù di uso pubblico, senza indicare gli elementi posti a fondamento della stima, e non ha tenuto conto della destinazione urbanistica dei fondi, risultante dalla relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado;

che la mancata precisazione dei residui poteri, facoltà ed utilità spettanti al proprietario rispetto a quelli già perduti in conseguenza dell’acquisto della servitù da parte del Comune impedisce infatti di attribuire portata determinante alla classificazione dei fondi risultante dallo strumento urbanistico, non risultando quest’ultima di per sè sufficiente a giustificare il riconoscimento di un valore di mercato commisurato a possibilità di sfruttamento ad essa astrattamente conformi, in presenza di un vincolo gravante sul suolo, che precluda la concreta realizzazione delle predette potenzialità;

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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