Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9547 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6290/2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA Ignazio, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.P. (OMISSIS), M.T.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma Piazza Cavour

presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentati e

difesi dall’Avvocato TERRAZZINO Francesco con studio in 92100

AGRIGENTO Via Atenea – Salita Lumia, 8 con delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1318/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Seconda Sezione Civile, emessa il 10/12/2004; depositata il

22/02/2005; R.G.N. 743/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato SERRA IGNAZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 26 luglio 2001 B.M. e B.C. premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e proprietaria proquota e nudo proprietario proquota di due immobili siti in (OMISSIS) (riportati in catasto al fg. (OMISSIS); p.lla (OMISSIS) e p.lla (OMISSIS)) concessi in locazione a M. P. in tempi diversi (il primo il 1 gennaio 1988 per il canone mensile di L. 300 mila ed il secondo, il 1 gennaio 1990 per L. 400 mila) e che tale seconda locazione costituiva novazione del precedente rapporto avente ad oggetto il primo locale, e scadeva il 31 dicembre 2001 a seguito di regolare disdetta del 7 dicembre 2000, hanno intimato al M. licenza per finita locazione citandolo per la convalida, innanzi al tribunale di Agrigento.

Costituitosi in giudizio il M. ha resistito alle avverse pretese deducendo la esistenza del solo contratto in data (OMISSIS) e facendo presente che la locazione ad uso commerciale della durata di anni sei (riguardante il locale cucina e bagno accatastato alla p.lla (OMISSIS)) sarebbe scaduta il 31 dicembre 2005.

Ha negato, altresì, il M. la esistenza di un successivo contratto verbale avente ad oggetto i locali attigui di proprietà di M.T. e accatastati alla p.lla (OMISSIS).

Quanto al locale accatastato alla p.lla (OMISSIS) lo stesso – ha eccepito l’intimato – non era stato mai oggetto di alcuna locazione e sì trovava in altra via.

Intervenuta nel giudizio M.T. invocando di essere proprietaria dei locali attigui a quelli oggetto di locazione ed eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori e passiva del convenuto e svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 17 giugno 2002 ha rigettato la domanda.

Ha evidenziato quel giudice che dalle prove raccolte era emersa l’esistenza di un unico rapporto locativo avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS) e riportato in catasto al fg. (OMISSIS); p.lla (OMISSIS), iniziato il 1 gennaio 1988, mentre nessuna prova era stata fornita in merito alla asserita novazione del rapporto.

Conseguentemente – ha concluso quel giudice – trattandosi di locazione commerciale, con la durata di anni sei, la disdetta del (OMISSIS) era stata inviata quando la locazione si era già rinnovata, andando a scadere il 31 dicembre 2005.

Gravata tale pronunzia da B.M. e B.C., nel contraddittorio di M.P. e di M.T., che, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Palermo con sentenza 10 dicembre 2004 – 22 febbraio 2005, ha rigettato l’appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso affidato a 6 motivi e illustrato da memoria, con atto 17 febbraio 2006 e date successive B.M. e B. C..

Resistono, con controricorso, M.P. e M. T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hanno accertato i giudici di merito:

– con scrittura privata (OMISSIS) I.A. ha concesso in locazione a M.P. un locale sito in (OMISSIS), piano terra, composto da piccola cucina e bagno, per uso commerciale, per il canone mensile di L. 300 mila (senza indicazione nella scrittura della la particella catastale);

– alla detta data, lo I. era proprietario di un immobile composto da un unico vano sito nella (OMISSIS) a piano terra ed indicato nell’atto pubblico come riportato in catasto alla p.lla (OMISSIS) (atto di acquisto del (OMISSIS));

– in data (OMISSIS), lo I. ha acquistato altro immobile sito nella medesima via, composto da un unico vano e riportato in catasto al fg. (OMISSIS); p.lla (OMISSIS);

dalla documentazione prodotta dagli appellati (contratto SIP, ricevute fiscali del ristorante, registro carico beni viaggianti, sei documenti fiscali, blocchetti ricevute fiscali, giornale contabile) risulta provato che – quantomeno dal 1983 – M.P. ha gestito un ristorante ((OMISSIS)) nei locali siti nell’allora (OMISSIS) e riportati in catasto al fg. (OMISSIS); p.lle (OMISSIS) (corrispondenti alle attuali (OMISSIS));

– in virtù di tale possesso il M. ha donato tale immobile alla moglie B.M.R. con atto del (OMISSIS), e questa ultima, in data (OMISSIS), lo ha venduto alla figlia M.T..

Da tali risultanze, di fatto, i giudici di appello hanno tratto, in diritto, le seguenti conclusioni:

– se i locali sopra descritti erano già nel possesso dell’appellato in quanto utilizzati come sede di un ristorante, non si comprende come lo I. potesse avere affittato al M. uno di essi, nel (OMISSIS);

– in realtà, come si evince dalla planimetria prodotta dalle stesse appellanti (allegata alla richiesta di M.P. al Sindaco di Lampedusa di autorizzazione all’esercizio di apertura di un ristorante) le p.lle (OMISSIS) erano effettivamente quelle adibite a ristorante;

– inoltre, l’assunto delle appellanti rimane ulteriormente smentito dal fatto che il vano acquistato nel (OMISSIS) dallo I. (p.lla (OMISSIS)) ed asseritamente i locato verbalmente al M. nel medesimo anno, era un rudere (come specificato nel relativo atto di acquisto);

– appare allora davvero inverosimile che lo stesso potesse essere affittato all’appellato che non avrebbe potuto fame alcun uso (nè risulta che vi siano stati mai lavori di ristrutturazione del predetto);

– in conclusione, le appellanti non hanno provato che nel 1990 fosse stato locato al M. altro immobile attiguo a quelli già detenuti dal predetto, con ciò realizzandosi una novazione della locazione iniziata l'(OMISSIS) (e avente a oggetto il locale composto da cucina e bagno di cui alla planimetria sopra citata);

– la chiesta prova testimoniale è inammissibile in quanto finalizzata a provare la proprietà (articolato a) ovvero a dimostrare il contrario di quanto documentalmente provato (articolati b e c).

L’appellata sentenza – per mero errore materiale descritta in dispositivo come resa dal tribunale di Palermo, ma in realtà del tribunale di Agrigento – hanno concluso la loro indagine i giudici secondo grado – va confermata e le appellanti vanno condannate in solido a rifondere agli appellati le spese del presente giudizio (ancorchè).

2. Considerazione di ordine logico impongono di e saminare con precedenza, rispetto ai restanti, il sesto motivo del ricorso.

Con lo stesso i ricorrenti – lamentando “violazione di legge.

Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 156 c.p.c., n. 2 e art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” – denunziano la sentenza impugnata per avere escluso categoricamente che oggetto di locazione possa essere l’immobile catastalmente individuato con il foglio (OMISSIS) atteso che per tal via “non solo la motivazione è priva di logica, assurda, surreale ma anche drammaticamente in contrasto con il dispositivo, al punto da determinare una decisione tanto contraddittoria da essere nulla perchè non rende conoscibile il contenuto della statuizione della corte”.

“In effetti – osservano i ricorrenti – il giudice di primo grado ha individuato una locazione per un immobile che la Corte di appello esclude possa essere stato locato e, quindi, esisterebbe nel caso de quo una locazione senza bene locato o quantomeno con un bene locato non individuato nè dal primo giudice ma neppure dal secondo”.

3. L’assunto non coglie nel segno.

Il primo giudice ha ritenuto, da un lato, che oggetto di locazione, per uso commerciale, tra le parti, era esclusivamente l’immobile descritto nel contratto (OMISSIS) (acquistato dal dante causa degli odierni ricorrenti il (OMISSIS)), sito in (OMISSIS), piano terra, composto da piccola cucina e bagno, dall’altro, che la disdetta (OMISSIS) – per la cessazione del rapporto al 31 dicembre 2001 – era intempestiva in quanto la locazione si era già rinnovata per un altro sessennio e avrebbe avuto termine unicamente il 31 dicembre 2005.

Il secondo giudice ha puntualmente confermato tale statuizione sia nel dispositivo (“conferma la sentenza 17 giugno 2002”) sia nella parte motiva avendo, in questa, accertato come riferito sopra sia l’avvenuta conclusione, tra le parti, con la scrittura privata 1 gennaio 1988 di un contratto di locazione, per uso commerciale, di un locale sito in (OMISSIS), piano terra, composto da piccola cucina e bagno, costituente l’unica proprietà immobiliare in (OMISSIS) all’epoca del locatore, sia la impossibilità (logica e giuridica) di un contratto di locazione nel 1990 con il quale le parti avrebbero “novato” il precedente rapporto.

Certo quanto sopra è palese che i vizi denunziati con il motivo non sussistono essendo stato puntualmente identificato anche catastalmente, l’unico bene oggetto di locazione tra le parti (acquistato con atto (OMISSIS) e ivi identificato come p.lle (OMISSIS)).

4. Con i primi due motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente i ricorrenti censurano la sentenza impugnata lamentando “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 132 n. 4, correlato con l’art. 360 c.p.c., n. 5″per non avere i giudici del merito pronunciato:

– sul primo motivo di appello (primo motivo);

– quanto all’ulteriore – peraltro non specificato – motivo di appello con cui era stato denunciato che M.T. aveva acquistato gli immobili attualmente al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) solo nel 2000 (secondo motivo).

5. Entrambe le deduzioni sono inammissibili.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

5.1. In primis si osserva che giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente che si duole che i giudici di appello non si siano pronunciati su due dei motivi del loro appello, era, configurabile – eventualmente – la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 112 c.p.c., cioè la omessa pronunzia su un motivo di appello e, non certamente, la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112, c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

5.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (in termini, tra le tantissime, Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26693) 6. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando “contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 132 n. 4 correlato con l’art. 360 c.p.c., n. 5”, atteso che tutte le considerazioni svolte in sentenza per ritenere dimostrato che dal (OMISSIS) il M. gestiva un ristorante nei locali attualmente in catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), nonchè sub (OMISSIS) sono prive di validità e dì logicità, alla luce della documentazione in atti.

7. Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto suppone la difesa dei ricorrenti – e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – deve ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Contemporaneamente, sempre alla luce di quanto non controverso in giurisprudenza, si osserva che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 c.p.c.) – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845).

Non controversi i principi che precedono, è palese che qualora si deduca – come nella specie – che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è censurabile sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere sorretta da una contraddittoria motivazione è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata che si elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa.

Poichè nella specie parte ricorrente pur denunziando nella intestazione del motivo in esame “contraddittorietà insanabile della motivazione” si è astenuta, totalmente – nella successiva parte espositiva – dal trascrivere le proposizioni presenti nella sentenza impugnata tra loro contraddittorie, è evidente che nella parte de qua il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Senza che rilevi – in senso contrario – che, per ipotesi, esista contraddittorietà tra la motivazione e i documenti invocati, atteso che, eventualmente, un tale vizio deve essere denunziato sotto altro profilo.

Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la deduzione in parola è inammissibile posto che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass, 20 aprile 2006, n. 9234; Cass, 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

L’art. 360, n. 5 – infatti – contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza per quanto è dato comprendere – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

8. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ancora, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., correlati con l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Vizio di motivazione” per non essere stata ammesse alcune prove testimoniali.

9. Al pari dei precedenti il motivo non coglie nel segno atteso, che i detti capitoli puntualmente riportati nel motivo tendono, da un lato, a dimostrare, per testi, che la circostanza che lo I. nel (OMISSIS) fosse proprietario di immobili in Lampedusa (dovendo la relativa prova essere data esclusivamente a mezzo atti scritti di acquisto), dall’altro, circostanze assolutamente irrilevanti al fine del decidere (quanto in particolare alla destinazione di immobili dello stesso I. in periodo anteriore all’inizio dei rapporti tra le parti) da ultimo o circostanze in contrasto con il documento scritto (in particolare il contratto (OMISSIS)) o comunque ritenute dal giudice a quo irrilevanti perchè smentite da altre emergenze processuali (in particolare quanto alla circostanza che nel (OMISSIS) non è mai intervenuto un contratto verbale, tra il dante causa dei ricorrenti e il M. per “novare” il precedente rapporto e per concedere in locazione anche il rudere acquisto nello stesso anno (OMISSIS) dallo I..

10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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