Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9547 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. un., 12/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21874/2020 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA UMBRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 117/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 15/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il COA di Perugia, alla luce del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data (OMISSIS) nei confronti dell’Avv. F.R., sottoposta ad indagini penali per alcune ipotesi delittuose ipotizzate in due distinti procedimenti penali – nn. 1832/2013 R.G.N. R. e 4906/12 R.G.N. R.., relativi a due vicende nelle quali il detto legale aveva assistito, rispettivamente, i soci della società E.C. e c. S.a.s. ed il Signor A.F., disponeva la sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti della legale, con provvedimento confermato dalla sentenza n. 141/14 del Consiglio Nazionale forense.

Successivamente, il Consiglio di disciplina di Perugia iniziava un procedimento disciplinare a carico dell’Avv. F., contestandole al capo A) il nocumento all’immagine e al decoro della classe forense in relazione ai fatti di cui al procedimento penale n. 4906/12 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Perugia e meglio indicati nei capi a) e b) dell’avviso ex art. 415 c.p.p., per aver violato: a) il dovere di dignità, probità e decoro (art. 5, commi 1 e 2 C.D.F. previgente e art. 9 nuovo C.D.F.), in relazione alle condotte dolose penalmente rilevanti; il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F. previgente e art. 9, commi 1 e 2 nuovo C.D.F.), vantando ingiustamente proprie qualità professionali che avrebbero consentito un sicuro esito positivo della causa da instaurare da parte del Signor A., con certa condanna della controparte al pagamento di un milione di Euro; b) il dovere di fedeltà (art. 7 e 7 n. 1 del C.D.F. previgente e art. 10 nuovo C.D.F.) per avere compiuto volontariamente atti contrari all’interesse del proprio assistito per avergli fatto firmare fogli in bianco rappresentandogli la necessità di un futuro mandato alle liti per un ricorso al Tribunale civile – sezione lavoro, richiedendogli spese di giustizia inesistenti, chiedendo rinvio per trattative inesistenti e rappresentandogli falsamente che l’udienza non si era regolarmente tenuta; c) il dovere di diligenza (art. 8 C.D.F. prev. e art. 12 nuovo C.D.F.), avendo mancato di assicurare la qualità della prestazione professionale; d) il dovere di adeguatezza del compenso richiesto dagli artt. 43 C.D.F. prev. e 29 nuovo C.D.F.; e) il dovere di verità previsto dall’art. 14, n. 2 C.D.F. prev. e art. 50 nuovo C.D.F., per avere depositato in sede di reclamo nella causa contro il Signor A.F. un conferimento di incarico professionale redatto su foglio in bianco precedentemente fatto firmare al cliente, nel quale il predetto riconosceva all’Avv. F. un compenso pari al 35% della somma richiesta in causa alla controparte (di Euro 1.128.771,05) pari a complessivi Euro 395.069,87, con impegno a corrispondere la somma anche in caso di recesso del proprio assistito.

Al capo B) dell’incolpazione veniva poi contestata all’Avv. F., in relazione ai fatti di cui al proc. pen. 1832/13 R.G.N. R. della Procura della Repubblica di Perugia, descritti nel decreto di perquisizione del 28.5.2013, la violazione: a) del dovere di dignità, probità e decoro (art. 5, commi 1 e 2 C.D.F. previgente e art. 9 nuovo C.D.F.), in relazione alle condotte dolose penalmente rilevanti;

b) del dovere di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F. prev. e 9, commi 1 e 2 nuovo C.D.F.) per aver danneggiato l’immagine del precedente difensore della società E.C. e c. S.a.s., Avv. Ar.Da., ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme di denaro; c) del dovere di fedeltà (art. 7 e 7 n. 1 del C.D.F. previgente e art. 10 nuovo C.D.F.) per avere indotto i clienti con false rappresentazioni della realtà a corrispondergli somme di denaro per complessive Euro 105.000,00, facendo credere che tale importo sarebbe servito ad appianare un ammanco di denaro causato da precedenti attività illecite del precedente difensore e curatore nell’ambito del fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., consegnando falsa documentazione attestante il deposito di istanze al giudice delegato presso il Tribunale di Perugia; d) del dovere di diligenza (art. 8 C.F.D. prev. e art. 12 nuovo C.D.F.) per aver mancato di assicurare la qualità della prestazione professionale.

All’esito del procedimento il CDD di Perugia, con decisione resa in data 12.6/11.8.2017, irrogava nei confronti dell’Avv. F. la sanzione della radiazione.

L’Avv. F. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense – d’ora innanzi, breviter, CNF – contro tale decisione.

Con sentenza n. 117/2020 il CNF rigettava il ricorso osservando, per quel che qui rileva, che: a) per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense – ora in avanti, breviter, C.D.F. – e del principio di tipizzazione degli illeciti dallo stesso introdotto, dovevano ritenersi legittimamente formulate, anche in assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico, le contestazioni disciplinari lesive della funzione ed immagine dell’avvocatura contestate con riguardo a comportamenti relativi a periodi precedenti all’introduzione dell’obbligatorietà della c.d. tipizzazione; b) in ragione dell’impossibilità di ricomprendere nel vigente C.D.F. tutta la casistica degli illeciti disciplinari dell’avvocato, era legittima la contestazione di un comportamento illecito non ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI del vigente C.D.F., ma violativo dei principi generali e non derogabili di cui al Titolo I, dovendo considerare cogenti nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinati in essere al 14.12.2015 le norme e le sanzioni previste dal Titolo I del vigente C.D.F.; c) il CNF ha il potere di apportare alla decisione del giudice di primo grado le integrazioni ritenute necessarie rispetto ad una motivazione incompleta, riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere la responsabilità dell’incolpato; d) non ricorrevano i presupposti per la riunione del procedimento esaminato con altro pendente nei confronti dell’Avv. F. – recante il n. 4/16 R.G.-, poichè i fatti contestati nei due giudizi si erano verificati in tempi notevolmente diversi, nè essendovi tra le contestazioni contenute nei due procedimenti alcun rapporto di pregiudizialità; e) non ricorrevano nemmeno i presupposti per la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di procedimento penale, applicandosi la L. n. 247 del 2012, art. 54 e non sussistendo alcuna necessità di acquisizione di atti relativi al procedimento penale pendente a carico dell’incolpata, aggiungendosi in ogni caso che anche in caso di applicazione della normativa precedente non vi era corrispondenza fra i capi di incolpazione deontologici ed i capi di imputazione penali; e) era infondata la dedotta incompetenza del CDD di Perugia a favore di quello di Foggia ove l’Avv. F. era iscritta, essendosi consumati nel circondario umbro i fatti contestati nella stragrande maggioranza e trovando applicazione del R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38, nè risultando aperto alcun procedimento disciplinare a carico dell’incolpata innanzi al COA di Foggia per i medesimi fatti per i quali era stata sottoposta a giudizio disciplinare dal CDD di Perugia, così dovendosi escludere l’applicazione del principio della prevenzione, ragion per cui la competenza a giudicare andava individuata in relazione al luogo di commissione dell’illecito disciplinare coincidente, per quasi tutti gli illeciti contestati, con il circondario del COA di Perugia. In ogni caso le contestazioni attenevano alla violazione di doveri deontologici avvenuti presso lo studio secondario dell’Avv. F. in Foligno dove la stessa aveva incontrato i clienti e non all’ipotesi di truffa, trovando applicazione l’art. 51 della Legge Professionale (già R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38), non avendo rilievo il luogo indicato dall’autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato esclusivamente in base al reato più grave; f) non era ravvisabile alcuna violazione istruttoria per mancata assunzione dei testi indicati dall’incolpata la quale, destinataria di due atti di citazione a comparire avanti all’organo disciplinare nelle sedute del 14.12.2015 e dell’8.2.2016, non aveva presentato alcuna lista testimoniale nei termini di 7 giorni prima delle due udienze. La circostanza che il CDD, probabilmente ritenendo che si fosse in presenza di testi a controprova, aveva ammesso l’escussione delle persone indicate nel verbale di audizione del 28.9.2015, disponendo l’esame per l’udienza del 18.4.2016 e poi rinviando all’udienza del 23.5.2016 per l’escussione dei testi richiesti dall’incolpata con onere di intimazione alla medesima, rimasto inadempiuto ad eccezione che per due testi, con conseguente decadenza dall’escussione dei restanti testimoni, non determinava alcuna violazione di natura processuale in relazione alla mancata audizione dei testi non intimati richiesti dall’incolpata; g) il CDD, nell’ambito della facoltà discrezionale riconosciuta dall’art. 507 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di escutere i testi non intimati ai sensi dell’art. 507 c.p.p.; h) non vi era alcun difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato in relazione alla diversità fra le contestazioni promosse in ambito penale e quelle contenute nelle incolpazioni relative al procedimento disciplinare, poichè all’Avv. F. era stata contestata la violazione di precetti deontologici e non la commissione di fattispecie di reato (truffa); i) i documenti relativi ai procedimenti penali erano stati richiamati solo in relazione all’accertamento delle violazioni deontologiche, nemmeno potendosi ritenere, rispetto alla condotta della collaboratrice, che la decisione del CDD fosse “a sorpresa”, risultando diretta conseguenza delle contestazioni disciplinari ascritte alla ricorrente; l) le risultanze del procedimento penale, ritualmente acquisite a quello disciplinare, erano dunque pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del reg. CNF n. 2/14, operando anche nel procedimento disciplinare il principio del libero convincimento del giudice, nemmeno potendosi ipotizzare alcuna violazione del diritto di difesa o del contraddittorio rispetto alla documentazione acquisita, non venendo in considerazione testimonianze da ripetere in dibattimento; m) non poteva rilevarsi alcuna contraddittorietà nella decisione impugnata, in quanto l’Avv. F. era stata chiamata a rispondere di violazioni deontologiche e non della commissione del reato di truffa, non rilevando i requisiti soggettivi ed oggettivi di tale fattispecie incriminatrice, rilevando, invece, la consapevolezza di tenere una condotta contraria ai doveri deontologici ed essendo sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie; n) tutte le condotte contestate all’incolpata avevano trovato piena conferma con riguardo: 1) alla consegna di ingenti somme di denaro dai propri clienti – in un caso Euro 105.000,00 e nell’altro Euro 395.069,87 non congruenti rispetto al valore economico delle vertenze; 2) all’imputazione di parte delle stesse a rimborsi di spese di giustizia non dovuti; 3) al rilascio di procure in bianco da utilizzare per la predisposizione di atti processuali poi riempite con un non veritiero incarico professionale per il quale era stato previsto un compenso per il legale di Euro 395.069,87 a prescindere dall’esito e dal completamento dell’incarico; 4) alla commissione di ingiustificati e pacchiani errori nella gestione della vertenza A., conclamati dalla deposizione dell’Avv. C. e dall’esito dell’azione giudiziale proposta.

Il CNF aggiungeva, ancora, che l’incolpata aveva indotto i propri clienti ( E.) a farsi consegnare la somma di Euro 105.000,00, rappresentando in modo falso che fossero necessarie per incassare le somme dovute nei confronti del fallimento (OMISSIS) – pari ad Euro 240.000,00 – in relazione a comportamenti fraudolenti del loro precedente difensore e che la stessa non aveva restituito le somme reiteratamente richieste dai propri assistiti ed anzi aveva promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo sulla base di un riconoscimento di debito da parte del Sig. A., pur consapevole che i contenuti del documento non fossero veritieri.

Infine, secondo il CNF il CCD umbro aveva accertato e dato conto in modo puntuale di ogni singolo fatto contestato, risultando correttamente motivata la decisione dallo stesso assunta ritenendo, in considerazione della molteplicità e gravità degli illeciti contestati ed accertati, che la sanzione aggravata della radiazione fosse congrua.

L’Avv. F. ha proposto ricorso innanzi alle Sezioni Unite, affidato a 12 motivi.

Il CNF, il COA di Perugia e di Foggia non si sono costituiti.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modificazione dalla L. n. 176 del 2020, per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha tempestivamente depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del CNF che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, cioè nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., S.U., 6 giugno 2003, n. 9075; 7 dicembre 2006, n. 26182; 13 giugno 2008, n. 19513; 24 gennaio 2013, n. 1716; 24 febbraio 2015, n. 3670; 27 dicembre 2016, n. 26996; 18 aprile 2018, n. 9558).

2. Analoga statuizione di inammissibilità va resa nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia che non ha adottato nel presente procedimento alcun provvedimento disciplinare nei confronti della ricorrente.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38. Il CNF avrebbe errato nel fare applicazione, ai fini dell’eccezione di incompetenza territoriale del CDD di Perugia, dell’art. 38 ult. cit., dovendosi applicare la L. n. 247 del 2012, art. 51, comma 2, come pure lo stesso CNF aveva ritenuto in altra parte della decisione. Sostiene in ogni caso la ricorrente che, anche a voler ritenere applicabile il R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38, il CNF non avrebbe considerato che durante la pendenza del procedimento disciplinare innanzi al COA di Perugia era già pendente un parallelo procedimento davanti al COA di Foggia, sorto su iniziativa dell’ A. in esito all’esposto depositato il 22 dicembre 2011, in epoca anteriore al giugno 2013, data in cui vi era stata la segnalazione della Procura di Perugia al COA di Perugia, sicchè avrebbe dovuto farsi applicazione del principio della prevenzione, con conseguente radicamento del procedimento innanzi al COA di Foggia e quindi al CDD di Bari. Del resto, per il procedimento nel quale la stessa Procura di Perugia aveva disposto il sequestro presso lo studio professionale dell’Avv. F., il giudice penale aveva individuato la competenza del tribunale di Foggia e ad analoghe conclusioni avrebbe dovuto giungersi per il procedimento disciplinare, con conseguente competenza del COA di Foggia e del CDD di Bari, proprio in ragione di quanto previsto dall’art. 38 cit..

4. Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 51, comma 2. Secondo la ricorrente, anche a volere ritenere che ai fini della competenza territoriale fosse applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 51, poichè ai fini della individuazione del luogo in cui il fatto disciplinarmente rilevante era stato commesso sarebbe stato necessario seguire la disciplina prevista per il giudizio penale – artt. 8, 12 e 16 -, non potendosi fare riferimento al principio (non codificato) della maggioranza delle condotte, sarebbe stato corretto individuare la condotta maggiormente rilevante per poi farne derivare il luogo della sua realizzazione. Ciò in ragione del fatto che i capi di incolpazione non potevano ritenersi autonomi rispetto a quelli del processo penale. Sulla base di tali considerazioni, secondo la ricorrente si sarebbe dovuto individuare per la contestazione relativa alle vicende A. il luogo del reato più grave (truffa) in quello in cui l’Avv. F. aveva incamerato il profitto della sua attività professionale. Analogamente, quanto alla vicenda E., la competenza sarebbe stata di Bari per richiamo alle regole della connessione.

5. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, comma 2, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e del R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38. La ricorrente prospetta un vero e proprio travisamento della prova con riguardo alla statuizione impugnata, nella parte in cui aveva negato la pendenza di un procedimento disciplinare in Foggia prima di quello iniziato dal COA di Perugia, escludendo che la stessa avesse fornito la relativa prova. Secondo la ricorrente nel fascicolo r.g. 278 CNF, a pag. 601, sarebbe contenuto l’esposto A. indirizzato ai COA di Foggia, pervenuto il 22.11.2011, con procedimento disciplinare 3 del 2012, antecedente a quello de COA di Perugia – come pure risulterebbe dalle pagg. 340, 343 e 200 dello stesso fascicolo-. Secondo la ricorrente vi sarebbe prova documentale (pagg. 339/343 fascicolo CNF) che il CDD di Bari avrebbe aperto un procedimento disciplinare – n. 617 del 2015 – nei confronti della stessa ricorrente sulla base dell’esposto A. e che dallo stesso emergerebbe l’esposto presentato dall’ A. nel giugno 2011 all’Ordine di Foggia. Da tali circostanze deriverebbe l’esistenza di un vizio processuale della sentenza, nonchè la motivazione non conferente adottata dal CNF e, infine, la competenza del CDD di Bari e non di quello di Perugia.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La sentenza impugnata avrebbe travisato “…il dato documentale che la materialità delle condotte del procedimento disciplinare sono state le stesse, sia per il procedimento penale (ancora in corso) che per quello disciplinare (integrato, infatti, nel capo d’incolpazione, dal decreto di sequestro del PM di Perugia).

7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 23 reg. n. 2/2014 del CNF, dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 6 CEDU e degli artt. 431, 490, 511 bis, 514 c.p.p.. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le informative di reato, non risultando dall’art. 23 del reg. CNF n. 2/2014 la presenza di tali documenti, rilevando i principi espressi da Cass., S.U., n. 41281/2006. Inoltre, la ricorrente contesta la questione, affrontata dal CDD, in ordine alla falsità dei documenti con intestazione Tribunale civile e penale di Perugia, non potendosi basare unicamente l’ipotesi di concussione sull’informativa dei carabinieri, occorrendo il contraddittorio sul punto.

8. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 59, punto n), dell’art. 22 reg. n. 2/2014 CNF, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6CEDU. Avrebbe errato il CNF nel ritenere decaduto l’incolpato dalla facoltà di escutere un teste non intimato, tanto risultando dalla sentenza del CNF n. 389/2016. Secondo la ricorrente non risulterebbe dal c.p.p. alcuna disposizione che possa confermare la decadenza, come acclarato anche dalla Cassazione penale con la sentenza n. 13694/2016.

9. Con il nono motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 507 c.p.p.. Avrebbe errato il CNF nel non ammettere, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., le prove testimoniali richieste rispetto alle due vicende con riferimento a legali che avrebbero potuto fornire indicazioni utili.

10. Con il decimo motivo si deduce l’erronea applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. d), n. 4, dell’art. 21, lett. d) del reg. CNF n. 2/2014 e dell’art. 468 c.p.p., art. 6 CEDU e art. 111 Cost.. La ricorrente deduce l’iniquità del processo nella parte in cui sarebbe stata negata la possibilità di una reale parità delle armi laddove era stata esclusa la possibilità di esaminare i testi richiesti dall’incolpata, adagiandosi su quanto contenuto nell’esposto e nelle indagini preliminari.

11. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost.. Il CNF avrebbe errato nel non disporre la sospensione in attesa della definizione del processo penale a carico dell’incolpata in quanto le condotte contestate erano le stesse nell’ambito dei due procedimenti, non sussistendo dunque alcuna autonomia fra gli stessi.

12. Con il dodicesimo motivo si deduce la violazione dell’art. 21 CDF e in particolare l’irrogazione della massima sanzione in assenza di motivazione sulla condotta dell’Avv. F., senza che il CNF valutasse la possibilità di sanzioni alternative, ritenendo esaustivo il quadro probatorio sulla base dell’informativa di PG.

13. Occorre premettere, per delineare la cornice del sindacato di queste Sezioni Unite sul provvedimento reso dal CNF in ambito disciplinare, che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi a queste Sezioni Unite, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36 (e, in precedenza, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3), soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20344; Cass., S.U., 10 dicembre 2020 n. 28176).

14. In aggiunta a quanto precede deve rilevarsi che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e che, in relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che tale principio si applica anche al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati (v. Cass., S.U., 25 luglio 2016, n. 15287; Cass., S.U., 20 settembre 2016, n. 18395).

15. Si è pure precisato (Cass., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 17 giugno 2013, n. 15122) che il giudizio di competenza del CNF a seguito di ricorso avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio dell’ordine e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione. Tale principio – enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento al ricorso proposto innanzi al CNF avverso il provvedimento disciplinare emanato dal Consiglio dell’ordine territoriale- è applicabile, dopo la riforma dell’ordinamento professionale forense di cui alla L. n. 247 del 2012, con riguardo all’impugnazione dinanzi al CNF della decisione resa dal Consiglio distrettuale di disciplina, giacchè anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (cfr. Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16993).

16. Ciò posto, pare opportuno rammentare che il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. F. venne iscritto dal CDD di Perugia in data 25.2.2015 al n. 35/2015, come risulta dalla sentenza resa dal medesimo CDD a pag. 1. Tanto consente di ritenere applicabile al detto procedimento ratione temporis la disciplina normativa di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 59, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18.1.2013 – entrata in vigore il 2.3.2013 – e del reg. del CNF n. 2/2014, adottato ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 50, comma 5, entrato in vigore l’1.1.2015 – cfr. art. 39 reg. cit..

17. Passando quindi all’esame dei primi cinque motivi, gli stessi meritano un esame congiunto, in relazione alla loro stretta connessione, attenendo tutti alla questione relativa alla competenza territoriale del CDD dell’Umbria che ha istruito il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. F. e poi ha irrogato la sanzione della radiazione alla medesima. In buona sostanza, la ricorrente deduce l’erroneità della statuizione del CNF che ha riconosciuto la competenza territoriale del CDD dell’Umbria, vuoi sotto il profilo dell’applicabilità della disciplina del codice di procedura penale – in ragione della medesimezza dei fatti contestati alla ricorrente rispetto a quelli oggetti dei due procedimenti penali a carico della predetta che il CNF avrebbe omesso di considerare – vuoi per la assorbente circostanza che, applicandosi ai fini della detta competenza il principio della prevenzione e vista la asserita pendenza di altro procedimento disciplinare anteriormente aperto a carico della ricorrente per i medesimi fatti innanzi al Consiglio dell’ordine di Foggia – circostanza travisata dal CNF che non l’avrebbe rilevata, il procedimento disciplinare a carico della suddetta si sarebbe dovuto svolgere, proprio in forza della L. n. 247 del 2012, art. 51, ma anche del pregresso R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38 – erroneamente ritenuto rilevante dallo stesso CNF, innanzi al COA di Foggia ed al CDD di Bari.

18. Le censure sono tutte infondate.

19. Quanto alla prima, è sufficiente evidenziare che la stessa muove dall’errato presupposto per il quale ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare debbano applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale. Tale prospettazione non è corretta proprio perchè nel caso di specie esiste una precisa disposizione contenuta nella L. n. 247 del 2012, art. 51, comma 2, alla cui stregua “E’ competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare”.

19.1. Tale disposizione va coordinata con quella contemplata dal successivo art. 54 L. ult. cit., che si occupa dei rapporti del procedimento disciplinare con il processo penale. Nei primi due commi del ricordato art. 54 si chiarisce che “Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione”.

19.2. Orbene, risulta evidente la ratio ispiratrice delle disposizioni contenute nella L. n. 247 del 2012, rispetto ai rapporti fra procedimento disciplinare e processo penale, correlata alla scelta di adottare una piena autonomia fra i due procedimenti tanto dal punto di vista procedimentale, quanto rispetto alle valutazioni sottese all’incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale.

In questa direzione, del resto, milita la giurisprudenza di queste Sezioni Unite tanto espressa in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova legge professionale che con riguardo alla L. n. 247 del 2012. Ed infatti, si è per l’un verso affermato il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria, atteso che gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare (Cass., S.U., 10 dicembre 2020, n. 28176; arg. ex Cass., 15 novembre 2000, n. 14810, richiamata nella sentenza del CNF, e conf. 29 maggio 2003, n. 8639).

19.3. Tanto consente di ritenere che la pretesa della ricorrente di applicare al procedimento disciplinare le disposizioni processualpenali – consumazione del più grave reato in territorio foggiano – in tema di competenza territoriale è destituita di giuridico fondamento, sicchè il CNF, nel ritenere competente il CDD dell’Umbria in relazione alla “stragrande maggioranza” dei fatti contestati all’Avv. F. nel circondario del COA di Perugia, non è incorso in alcuna violazione di legge e si è, anzi, pienamente attenuto all’individuazione del criterio di collegamento rappresentato dalla commissione dei fatti in territorio umbro. Ed a nulla rileva che il CNF abbia fatto riferimento al R.D.L. n. 1587 del 1933, art. 38, ed alla L. n. 247 del 2012, art. 51, avendo in ogni caso correttamente applicato i principi – comuni ad entrambe le disposizioni- e, per quel che qui interessa, quelli previsti dall’art. 51, comma 2, L. ult. cit..

20. Nè miglior sorte hanno le altre censure esposte con riguardo alla questione della pregressa pendenza di altro procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. F. per i medesimi fatti innanzi al COA di Foggia ed alla conseguente erroneità della decisione del CNF per non avere fatto applicazione del principio della prevenzione pure codificato dalla L. n. 247 del 2012, art. 51, comma 2.

20.1. Ed invero, giova ricordare che tale ultima disposizione prevede che “In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’art. 58”.

20.2. Orbene, la ricorrente ha richiamato, all’interno del proprio ricorso, elementi documentali che, a suo dire, avrebbero confermato la pregressa pendenza di un procedimento disciplinare a carico della stessa innanzi al COA di Foggia. Tali elementi, oltre ad essere stati confusamente indicati a pag. 46 del ricorso, facendo riferimento ad atti non presenti nel fascicolo, si scontrano, anzitutto, con l’impossibilità di prospettare in sede di ricorso a queste S.U. questioni relative ad un errore percettivo che la ricorrente in definitiva sembrerebbe prospettare a carico del CNF per non avere individuato la pendenza di altro pregresso procedimento disciplinare risultante dagli atti – applicandosi come detto al ricorso per cassazione le norme del codice di procedura civile, vuoi con la carenza di autosufficienza, posto che la censura avrebbe dovuto indicare l’epoca di iscrizione nel registro di cui all’art. 58 del procedimento disciplinare anzidetto al fine di consentire a queste Sezioni Unite il vaglio circa la fondatezza della censura.

20.3. L’inammissibilità delle censure sul punto esaminate sarebbe già dirimente per l’esito delle stesse, sulle quali, peraltro, v’è soltanto da precisare che è agli atti la nota inviata dal CDD di Bari, protocollata in entrata presso il CDD di Perugia in data 2.3.2017, dalla quale risulta che il procedimento aperto nei confronti dell’Avv. F. innanzi al CDD di Bari per effetto dell’esposto dal Signor A.F. venne iscritto in data 15.9.2015, quindi in epoca successiva a quello iscritto innanzi al CDD dell’Umbria in data 25.2.2015 – come risulta dalla pag. 1 della pronunzia resa dal CDD, agli atti-. Ciò confermerebbe l’infondatezza della censura – e di quanto dedotto sul punto in memoria dalla ricorrente- ed il pieno rispetto del principio della prevenzione da parte dell’organo disciplinare che, sulla base della iscrizione del procedimento a carico dell’incolpata innanzi all’organo umbro, adottò il provvedimento sanzionatorio poi fatto oggetto di ricorso innanzi al CNF.

21. Il sesto motivo è inammissibile poichè non è dato anzitutto comprenderne la reale portata, resa peraltro ulteriormente ostica anche in relazione alla confusa indicazione delle disposizioni codicistiche correlate alla censura – art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c) e d), art. 132 c.p.c., n. 4, comma 2, art. 111 Cost..

21.1. Peraltro il CNF non ha escluso integralmente la medesimezza dei fatti fra procedimento disciplinare e procedimento penale dal quale gli addebiti a carico dell’Avv. F. erano stati attinti – ed al cui interno aveva subito la perquisizione ed il sequestro disposto dalla Procura di Perugia. Ha, invece, assunto che nel procedimento disciplinare venivano in discussioni le violazioni di natura deontologica – e non le ipotesi delittuose oggetto del procedimento penale-, oltrechè condotte in parte diverse da quelle prese in esame in ambito penale. Partendo da questa prospettiva il CNF ha quindi escluso di poter dare rilievo alle vicende relative al processo penale per il quale il tribunale del riesame aveva indicato la competenza del tribunale di Foggia. Ne consegue l’inammissibilità della censura che non risulta ben calibrata rispetto alla ratio decidendi della pronunzia impugnata.

22. Il settimo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

22.1. E’ certamente inammissibile, attenendo alle valutazioni di merito operate dal CNF, insindacabili in questa sede alla stregua dei principi richiamati – v. pp. 13, 14 e 15 della presente motivazione, la censura che riguarda le questioni relative alla valutazione operata dal giudice disciplinare in ordine alla falsità dei documenti con intestazione “tribunale civile e penale di Perugia”.

22.2. Quanto alle censure relative alla non utilizzabilità del materiale acquisito nel corso del procedimento penale, le stesse sono infondate.

22.3. Ed invero, l’acquisizione degli atti del procedimento penale è avvenuta nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento, puntualmente richiamato dai CNF – L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 6, lett. n) – il quale rinvia alle norme del c.p.p., se compatibili, come norma di chiusura – conf. art. 10, u.c., reg. n. 2/2014 CNF cit.-. Peraltro, in aggiunta a tale quadro normativo va rammentato che la L. n. 247 del 2012, art. 54, comma 2, nel prevedere la sospensione del procedimento disciplinare, la consente quando sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.

22.4. In definitiva, il quadro normativo di riferimento sopra menzionato legittima pienamente l’acquisizione di atti e notizie del procedimento penale senza alcuna limitazione da parte del giudice disciplinare e non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati, ai sensi dell’art. 21, comma 2; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore – cfr. art. 22 reg. n. 2/2014 CNF-. Prerogative, quelle appena ricordate, già a monte sancite, in modo sostanzialmente identico, dalla L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. e), con la sola precisazione, contemplata alla lett. g), secondo la quale “Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento”.

22.5. Orbene, il CNF ha dato conto dell’utilizzazione e ponderazione da parte del CDD delle prove acquisite in base al principio del libero convincimento, escludendo che l’acquisizione di documenti dalla sede penale potesse giustificare la violazione delle regole del giusto processo – cfr. pag. 14 quart’ultimo capoverso sent. impugnata- e specificando l’avvenuta utilizzazione di documenti e non di testimonianze ai fini del riconoscimento dell’addebito contestato all’incolpata. Considerazioni che resistono dunque alle censure sul punto esposte dalla ricorrente, altrimenti rivolte a sindacare inammissibilmente in questa sede gli accertamenti di merito svolti dal CNF.

23. L’ottavo motivo è infondato.

23.1. Giova ricordare che la L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 6, lett. n) e l’art. 10 ult. cit. del reg. n. 2/2014 adottato dal CNF e più sopra richiamato hanno previsto, con formule lessicali sostanzialmente equiparabili, che, per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

23.2. Orbene, quanto alla fase dibattimentale, l’art. 22, comma 1, lett. b) reg. CNF n. 2/2014 prevede che nel corso del dibattimento l’incolpato possa “b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21, comma 2”.

23.3. Ciò posto, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poichè il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti, in coerenza con la struttura del processo, inteso quale sequenza ordinata di atti modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività e di fasi legalmente tipizzato, in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra esigenze di giustizia, di certezza e di celerità (Cass., S.U., 28 giugno 2005, n. 34655, imp. Donati).

23.4. Orbene, la decisione del CNF si è pienamente conformata a questi principi, ritenendo decaduta la parte ricorrente dalla possibilità di escutere i testi dalla medesima non citati nel rispetto dei termini fissati dalla disciplina processuale – art. 468 c.p.p. – (conf. v. Cass., S.U., n. 25950/2020).

24. Il nono motivo è inammissibile.

24.1. Il denunciato difetto di approfondimento istruttorio da parte del CNF non supera il vaglio di ammissibilità, perchè strettamente attinente all’esercizio di un insindacabile potere di accertamento istruttorio d’ufficio, spettando al Consiglio dell’Ordine il potere di valutare la necessità o meno di un supplemento istruttorio in presenza di elementi idonei ed univoci ai fini dell’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze già acquisite – Cass., S.U., n. 25950/2020.

25. Il decimo motivo è infondato.

25.1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte edu, la garanzia di cui all’art. 6 CEDU opera con riferimento all’inquadramento del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato – fr. Corte edu, Blum c. Austria, 5 aprile 2016, affermandosi che i procedimenti disciplinari, in cui è in gioco il diritto di continuare ad esercitare una professione, danno luogo a controversie sui diritti civili, ai sensi dell’art. 6 p. 1 CEDU (conf. Corte edu, Kdnig c. Germania, 28 giugno 1978, p.p. 87-95; Corte edu, WR c. Austria, 21 dicembre 1999, p.p. 25-31; Corte edu, Malek c. Austria, 12 giugno 2003, p. 39, 12 giugno 2003; Corte edu, Goriany c. Austria, 10 dicembre 2009, p. 21).

25.2. Ora, pur accedendo a tale indirizzo del giudice di Strasburgo, non può ravvisarsi alcuna violazione del parametro convenzionale evocato dalla ricorrente con riferimento alla tutela invece apprestata alle persone che sono parte di un procedimento nel quale è loro contestato un’accusa penale, per le quali operano le garanzie contemplate dall’art. 6 CEDU che, per converso, la stessa giurisprudenza della Corte edu ritiene non applicabili ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati – fr. Corte edu, 19 febbraio 2013, Muler-Hartburg c. Austria (ric. n. 47195/06) e conf. Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558.

25.3. Inoltre, la censura è infondata in relazione alle argomentazioni già esposte a proposito dell’esame del settimo motivo, alle cui motivazioni è qui sufficiente rinviare, con la sola precisazione che la ricorrente ha avuto la possibilità di escutere i testi dalla stessa legittimamente indicati – cfr. ad es. pag. 28 ricorso per cassazione-, risultando, per i profili collegati alla valutazione operata dal CNF in ordine all’esistenza delle incolipazioni, sottratte al sindacato di queste Sezioni Unite in forza dei principi già richiamati in premessa ai punti 13, 14 e 15.

26. L’undicesimo motivo è infondato.

26.1. Giova ricordare che queste Sezioni Unite più volte hanno espresso, con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 e del regolamento n. 2/2014, l’avviso secondo il quale la contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e del processo penale a carico di un avvocato impone la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo.

26.2. A tale conclusione si era pervenuti, vuoi in relazione al previgente R.D. n. 1587 del 1933, art. 44 – a cui tenore “Salvo quanto è stabilito negli artt. 42 e 43, l’avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento” perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso”, vuoi sulla base della modifica dell’art. 653 c.p.p., introdotta dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, ritenendo che “in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p., disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza” (Cass., ord., n. 21827 del 2015; Cass., n. 11409 del 2014; Cass., S.U., 25 luglio 2011, n. 16169; Cass., S.U., 6 luglio 2017, n. 16694).

26.3. Si era precisato, in quel contesto, che ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare a carico di un avvocato, riguardanti entrambi i medesimi fatti e quindi per la sussistenza dell’obbligo di sospensione del secondo fino alla definizione del primo, è, necessaria la contestazione dei fatti all’imputato nel procedimento penale; solo quando sia avvenuta la contestazione di un reato e il destinatario abbia acquisito la qualità di imputato, “il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione” (Cass., S.U., 17 aprile 2012, n. 5991). Sicchè l’elemento qualificante ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare veniva individuato nell’avvenuta contestazione ancorchè non coincidente con il concreto esercizio dell’azione – in sede penale di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare.

26.4. Il sistema ha però trovato una modifica significativa nel ricordato della L. n. 247 del 2012, art. 54, prevedendosi espressamente che “Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”; dello stesso art. 54, comma 2, aggiunge poi che “Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione”.

26.5. Orbene, non può revocarsi in dubbio, come peraltro ritenuto dal CNF in altre pronunzie diverse da quella qui in esame, che la disposizione da ultimo ricordata, avendo introdotto una disciplina totalmente nuova rispetto alla vecchia normativa, prevede una sospensione di carattere facoltativo, solo qualora risulti assolutamente indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, essendo venuta meno la necessità di una obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell’incolpato (cfr. CNF 56/17, CNF sent. n. 41/2019 del 12.6.2019).

26.6. In questa direzione milita, del resto, l’art. 36 del reg. CNF n. 2/2014 già ricordato laddove disciplina le cause di riapertura del procedimento disciplinare, contemplando espressamente anche quella in cui “è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l’incolpato non lo ha commesso” – prevedendosi espressamente la possibilità di proscioglimento anche in sede disciplinare -.

26.7. Autonomia fra i due procedimenti vieppiù accentuata per il fatto che si prevede parimenti la riapertura del procedimento disciplinare “se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina”, prevedendo che “In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto” – L. n. 247 del 2012 cit., art. 55.

26.8. L’autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare è stata ribadita da queste Sezioni Unite quando si è affermato che “In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in relazione al principio del “ne bis in idem” – secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia -, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicchè ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale” (cfr., tra le altre, Cass. S.U., 3 febbraio 2017, n. 2927; Cass., S.U., 20 novembre 2018, n. 29878).

26.9. Si tratta, a ben considerare, di un quadro legislativo e giurisprudenziale – come si è visto pienamente operante rispetto al procedimento per cui è causa – che approfondisce i tratti di autonomia fra procedimento disciplinare e procedimento penale, tuttavia garantendo, attraverso lo strumento della riapertura del primo, la possibilità di eliminare gli effetti prodotti dalla sanzione disciplinare in caso di esito favorevole all’incolpato del procedimento penale sopravvenuto, ovvero di applicare una sanzione disciplinare prima non irrogata a carico dell’incolpato condannato per fatti nuovi rispetto a quelli già esaminati nel precedente procedimento disciplinare conclusosi con esito favorevole per l’avvocato.

26.10. Alla stregua delle superiori considerazioni, è dunque agevole escludere l’esistenza di un obbligo di sospensione necessaria in pendenza di processo penale per i medesimi fatti.

26.11. Peraltro, con riferimento alla vicenda concreta, v’è solo da ricordare che secondo la sentenza impugnata la diversità rilevante, idonea ad escludere la necessità della sospensione pregiudiziale anche a volere ritenere applicabili i principi espressi dalle S.U. con riguardo alla normativa precedente all’entrata in vigore della nuova legge professionale – deriverebbe dalla diversa rilevanza delle violazioni contestate, di ordine penale nel procedimento penale e di ordine deontologico nel procedimento disciplinare, per di più collegandosi, nell’ambito di cui qui si discute, a contestazioni nemmeno espresse nel procedimento penale – v. pag. 10, terz’ultimo cpv. sentenza, ove si richiamano il capo A, punti 1-5, e il capo B, punti 1, 2 e 4.

26.12. Ora, rispetto a tale affermazione del CNF la ricorrente si è limitata a contestare e prospettare la medesimezza dei fatti che, come si è visto, è stata negata almeno in parte dal CNF, senza peraltro porre in discussione in maniera specifica la decisione impugnata nella parte in cui è stata esplicitamente affermata l’assenza di corrispondenza fra i capi di incolpazione deontologici e i capi di imputazione penali, per di più sollecitando queste Sezioni Unite ad un accertamento di fatto diverso da quello espresso dal CNF e che non compete loro, se non nei limitati ambiti di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, secondo principi già in questa sede ricordati.

27. Il dodicesimo motivo è inammissibile.

27.1. Ed invero, queste Sezioni Unite sono ferme nel ritenere che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza – cfr. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20344; Cass., S.U., 29 novembre 2018, n. 30868; Cass., S.U., 28 maggio 2018, n. 13237.

27.2. Orbene, nel caso di specie il giudice disciplinare, nel determinare la sanzione a carico dell’incolpato, ha ritenuto congrua quella comminata dal Consiglio di disciplina dell’Umbria, rilevando che la stessa era stata applicata considerando la molteplicità degli illeciti accertati emersa nel corso del procedimento, i precedenti disciplinari dell’incolpata, il rilevante danno economico cagionato ai propri clienti dall’Avv. F. ed in tal modo correttamente applicando l’art. 21 del Codice deontologico, secondo il quale “Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. 2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento. 3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. 4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.”.

28. La censura è quindi infondata.

29. Il ricorso va rigettato, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del CNF e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.

Rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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