Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9546 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente-

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

1. Con sentenza n. 26/15/05, depositata il 22.6.05, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da D.C. avverso l’avviso di accertamento IRPEF ed ILOR, per l’anno 1986.

2. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, invero, che l differenza di valore accertata dall’Ufficio – a seguito della liquidazione, ai sensi del R.D. n. 375 del 1936, art. 48 della quota di partecipazione della contribuente nella Banca Popolare di Reggio Calabria, incorporata nel Monte dei Paschi di Siena – tra il valore di tale partecipazione sottoscritto a suo tempo dalla D. e quello realizzato, non costituisse reddito di capitale tassabile.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 26/15/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. La CTR della Calabria avrebbe, invero, errato – a parere dell’Ufficio ricorrente – a non considerare reddito di capitale tassabile, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) la differenza tra il valore delle azioni sottoscritte, a suo tempo, dalla D. – costituenti la sua partecipazione alla Banca Popolare di Reggio Calabria – ed il valore realizzato a seguito della liquidazione di detta quota, conseguente all’incorporazione della suddetta banca nel Monte dei Paschi di Siena.

Osserva, al riguardo, l’Agenzia delle entrate che la fusione per incorporazione di una banca privata in un istituto di credito di diritto pubblico – fattispecie disciplinata, ratione temporis, dal disposto del R.D. n. 375 del 1936, art. 48 – comporta l’impossibilita’ per i soci della banca incorporata di divenire soci dell’istituto incorporante, con la conseguente necessita’ di liquidare la loro quota di partecipazione nell’azienda di credito estinta.

1.2. Orbene, tale liquidazione – considerata l’ampia previsione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) che considera redditi di capitale “i redditi derivanti dalla partecipazione in societa’, enti, associazioni e altre organizzazioni” – non potrebbe non essere soggetta a tassazione, a parere dell’Agenzia delle Entrate, ogni qualvolta si riscontri – come nel caso di specie – un’eccedenza tra il valore realizzato con la liquidazione della quota e quello sottoscritto dal contribuente, all’atto di acquisto della partecipazione azionaria nell’azienda di credito.

1.3. Il motivo e’ infondato e va disatteso.

1.3.1. Osserva, invero, la Corte che la fusione speciale bancaria, prevista dal R.D. n. 375 del 1936, art. 48 configura un’ipotesi particolare di incorporazione nella quale, per la natura pubblica della banca incorporante, eterogenea rispetto a quella della banca incorporata (per lo piu’, un’azienda di credito privata), si determina l’ulteriore effetto – del tutto peculiare rispetto al regime giuridico generale della fusione per incorporazione – della necessaria liquidazione della quota di partecipazione dei soci della societa’ incorporata, costituente condizione di ammissibilita’ della stessa fusione. Orbene, il trattamento fiscale delle somme erogate ai soci della societa’ incorporata in esecuzione di tale speciale forma di fusione, si concreta – a far tempo dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 917 del 1986, ossia dall’1.1.88 – nell’assoggettamento di tali importi a tassazione quali redditi di capitale, in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 44, comma 3 e art. 41, comma 1, lett. c) dello stesso t.u.

Ed invero, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, comma 3 t.u.i.r. (nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie) assimila, nella proporzione indicata dalla stessa norma, “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di (…) liquidazione” – qualunque ne sia la causa o la forma -agli “utili derivanti dalla partecipazione in societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, considerati redditi di capitale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41, comma 1, lett. c) t.u.i.r.

Ed, in tal senso, si e’, piu’ volte, espressa la giurisprudenza di questa Corte, menzionata in ricorso anche dall’Agenzia delle Entrate (ex plurimis, Cass. 9714/05, 22864/04).

1.3.2. Siffatto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non si attaglia, tuttavia, all’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui la liquidazione della quota di partecipazione nella banca incorporata sia avvenuta in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 917 del 1986, e precisamente – per quel che concerne il caso concreto – nell’anno 1986.

Ed invero, il tenore della previgente norma di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. c) secondo cui “i redditi derivanti dalla partecipazione in societa’, enti, associazioni e altre organizzazioni” costituiscono reddito di capitale, non consente di ricomprendere nella categoria dei redditi soggetti a tassazione, quali redditi di capitale, anche la liquidazione obbligatoria della quota di partecipazione societaria, in caso di’ incorporazione R.D. n. 375 del 1936, ex art. 48.

Per vero, in difetto di riferimenti normativi che consentano di ritenere assimilabile al reddito da utili derivanti dalla partecipazione in societa’, la percezione della liquidazione della quota societaria nell’ipotesi in esame, e’ giocoforza intendere la locuzione “redditi derivanti dalla partecipazione in societa’”, contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41 come riferita ai soli redditi ordinariamente derivanti dalla partecipazione societaria, ossia esclusivamente agli utili.

1.3.3. Da quanto suesposto deriva, pertanto, che – a differenza di quanto si verifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del t.u.i.r. (1.1.88), nella cui vigenza le somme erogate dall’istituto di credito incorporante ai soci della banca incorpora, a titolo di liquidazione della loro quota al netto del prezzo di acquisito, sono assoggettate ad imposta, in quanto redditi di capitale – tali somme non sono invece, assoggettabili ad imposta nel regime anteriore di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41 (cfr., in tal senso, Cass. 14642/07).

Il motivo di ricorso proposto, al riguardo, dall’Agenzia delle Entrate deve, pertanto, essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’amministrazione si duole, invero, del fatto che la CTR abbia erroneamente attribuito all’Ufficio di avere invocato nel giudizio di appello, del tutto impropriamente, il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 123 t.u.i.r. e del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 16 – norme non pertinenti, poiche’ riguardanti la societa’ e non il socio, e comunque non richiamate in prime cure – laddove nell’avviso di accertamento era stato invocato, quale norma impositiva, l’art. 41 t.u.i.r.

2.1. Le norme suindicate – escludenti che in caso di fusione di societa’ siano assoggettate a tassazione eventuali plusvalenze – sarebbero state, invece, richiamate dalla amministrazione – a detta dell’odierna ricorrente – al solo fine di chiarire come tali sgravi fiscali, proprio perche’ concernenti la sola societa’ e non anche i soci, non possano essere utilizzate per giustificare un esonero da tassazione dei soci, ai quali si applica, per contro, la diversa norma di cui all’art. 41 t.u.i.r. Siffatto erroneo rilievo avrebbe, pertanto, indotto la CTR – stando alle allegazioni dell’Agenzia ricorrente – a fraintendere le argomentazioni dell’Ufficio, e – di conseguenza – a porre a fondamento della decisione un ragionamento del tutto incongruo ed illogico su un punto decisivo della controversia, essendone conseguito il rigetto dell’appello proposto dall’amministrazione.

2.2. La censura e’ infondata e va rigettata. Ed invero, ad avviso della Corte, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince, in maniera inequivocabile, che la motivazione della decisione non si incentra affatto sull’erronea menzione delle norme suindicate nel giudizio di appello, da parte dell’amministrazione finanziaria, essendo tale considerazione relegata nella parte descrittiva della sentenza, riservata allo svolgimento del processo.

Per contro, la parte motiva della decisione appare del tutto incentrata, sia pure in via di estrema sintesi, sulla considerazione – che questa Corte ha ritenuto pertinente e condivisibile – che la liquidazione della quota non e’ reddito tassabile.

Ne discende, dunque, che il dedotto vizio motivazionale non puo’ essere ritenuto sussistente.

3. per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere integralmente rigettato.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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