Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9546 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. un., 12/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21477/2020 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SERGIO VISCONTI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 11/06/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione vogliano accogliere il primo motivo di ricorso ed

annullare la decisione impugnata sotto il profilo sanzionatorio,

rigettando nel resto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in ordine ai reati di cui all’art. 380 c.p. e agli artt. 81 cpv., 110, 609-bis c.p., art. 609-septies c.p., commi 1 e 4, condannò l’Avvocato D.M.G. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, al risarcimento dei danni in favore della parte civile e alla pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni servizio o ufficio frequentato da minori.

2. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di tale pronuncia, assolse l’Avvocato D.M. dall’imputazione di cui all’art. 380 c.p., perchè il fatto non sussiste, e, quanto al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 609-bis c.p., 609-septies c.p., commi 1 e 4, rideterminò la pena nella misura di un anno ed otto mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.

3. Al D.M. era stato contestato di avere, nel periodo compreso tra il 2005 (o 2006) ed il 2008, ripetutamente costretto R.B.G. a subire con violenza atti sessuali, allorquando questa era minore d’età.

4. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, acquisiti gli atti del procedimento penale, con Delib. 23 dicembre 2014, sospese in via cautelare e a tempo indeterminato l’Avvocato D.M. dall’attività professionale in ragione della gravità e della tipologia delle condotte addebitate al medesimo, della loro idoneità a gettare discredito sulla classe forense e della risonanza mediatica assunta dalla vicenda e, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, trasmise in data 2 aprile 2015 gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo.

5. In data 4 settembre 2015 quest’ultimo, revocata la misura cautelare, attivò a carico dell’Avvocato D.M. il procedimento disciplinare e contestò a quest’ultimo la violazione dell’art. 9, comma 2, art. 2, comma 1, art. 4, comma 2, artt. 20, 21 e 22 del codice deontologico forense, per essersi reso responsabile: A) anche al di fuori della propria attività professionale, del delitto: a) di cui agli artt. 81, 110, 609 bis e 609 septies, perchè dall’anno 2005 o 2006 sino all’anno 2008, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con R.D., mediante abuso di autorità da parte di quest’ultimo, mediante violenza e minacce, aveva costretto R. B. G., al tempo dei fatti minorenne, a compiere o subire atti sessuali, quasi sempre completi, con abuso di autorità ricollegabile al rapporto di convivenza del R.D. con la persona offesa (minore sino alla data del (OMISSIS)) e di coniugio con la madre della persona offesa minore affidata al R.D. per ragioni di cura, vigilanza, custodia e lavoro, con minacce del D.M. consistite nel prospettare alla persona offesa il mancato assolvimento dei suoi obblighi professionali di avvocato verso il R.D., suo assistito in diverse vicende legali, e con violenza consistita nell’intrattenere rapporti sessuali brutali con la persona offesa; B) del delitto di cui all’art. 380, commi 1 e 2 e art. 61, n. 2 perchè al fine di guadagnare l’impunità per i reati di cui al capo a), si era reso infedele ai suoi doveri professionali, perchè, quale avvocato nominato di fiducia in occasione del fermo di R.D. in data (OMISSIS), essendo coinvolto nella commissione dei reati in danno di R. B. G. in concorso con R.D., non solo aveva omesso di astenersi e di rinunciare all’incarico, ma aveva anche fatto pressione sul proprio cliente, intento a impostare subito la propria linea difensiva sulla ammissione dei fatti contestatigli, affinchè si avvalesse della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP in sede di convalida del fermo, arrecando così nocumento agli interessi del R.; con l’aggravante di avere commesso il fatto a danno di un imputato al quale veniva contestata la commissione di delitti puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni.

6. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, all’esito del procedimento disciplinare, dichiarò sussistente la responsabilità deontologica dell’Avvocato D.M. in relazione ai fatti contestati sub A) per violazione dell’art. 9, comma 2, art. 2, comma 1, art. 4, comma 2, artt. 20, 21 e 22 del Codice Disciplinare e irrogò la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre e dichiarò il non luogo a provvedere in relazione al capo B) della incolpazione.

7. Il ricorso proposto dall’Avvocato D.M.G. avverso questo provvedimento è stato rigettato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 52/20 depositata l’11 giugno 2020.

8. Il decisum, per quanto oggi rileva, è fondato sulle argomentazioni motivazionali che seguono:

9. l’avvenuta produzione in udienza della sentenza n. 30003/2016 della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avvocato D.M., esonerava dalla confutazione dei motivi addotti da quest’ultimo a sostegno della tesi della non commissione dei fatti contestati;

10. dalla perfetta coincidenza fattuale tra l’imputazione penale e l’incolpazione disciplinare discendeva ex lege l’efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale con riguardo all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla circostanza che l’imputato lo ha commesso;

11. al giudice della deontologia rimaneva riservata la sola valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare;

12. il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva contestato al ricorrente la violazione dei generali doveri di dignità, di probità e decoro di cui all’art. 9 del vigente Codice Disciplinare, trattandosi di condotta non rientrante in una fattispecie disciplinare specificamente prevista dalle norme del Codice deontologico;

13. l’estrema gravità dei plurimi atti di violenza sessuale commessi dal ricorrente nei confronti di una ragazza che il medesimo sapeva essere minorenne integrava la violazione della norma deontologica contestata, in quanto nella sua deprecabile atipicità si era caratterizzata per l’assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolveva in una paradigmatica esemplificazione ed inconciliabilità con la permanenza dell’Avvocato D.M. nell’Albo Professionale, che il Consiglio Distrettuale di Disciplina non aveva considerato.

14 Avverso questa sentenza l’Avvocato D.M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, pur ritualmente evocato, è rimasto intimato.

15. Il P.M. ha depositato memoria ed ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento della sentenza impugnata. Le conclusioni sono fondate sul rilievo dell’applicabilità, in virtù del principio del favor rei, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40, vigente al tempo della commissione dei fatti prevedente la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, diversamente da quanto previsto dall’art. 22 del codice deontologico vigente, che prevede una sanzione più afflittiva. Ha richiamato i principi affermati da queste Sezioni Unite nelle sentenze n. 19653 del 2018 e n. 30993 del 2017.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

16. Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e mancata applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933. Violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, del Regolamento CNF n. 2/2014, del codice deontologico pubblicato nella G.U. serie generale n. 241/2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. (primo motivo).

17. Imputa al CNF di avere applicato, ai fini della individuazione della concreta sanzione irrogata (sospensione dall’esercizio della professione per tre anni), l’art. 22 del Codice Deontologico pubblicato nella G.U. n. 241/2014, che alla lettera c) prevede la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, sanzione questa già prevista dall’art. 52 del codice professionale di cui alla L. n. 247 del 2012. Asserisce che, avuto riguardo al tempo di commissione dei fatti addebitati in sede disciplinare, trova applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40, che prevede la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra due mesi ed un anno.

18. In altri termini, il ricorrente asserisce che il giudice di merito, una volta rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione dall’albo, avrebbe dovuto applicare la lex mitior costituita dalla previgente disciplina professionale, prevedente la sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, e non infliggere la sanzione della sospensione, più grave, introdotta dallo ius superveniens (primo motivo).

19. Inoltre, addebita alla sentenza impugnata l’assenza di adeguata motivazione e il vizio di contraddizione intrinseca in relazione alla asserita congruità della pena irrogata sul rilievo che il Consiglio Nazionale Forense nel richiamare la sentenza penale della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da esso ricorrente, non aveva svolto argomentazioni motivazionali in ordine alla gravità della condotta sul piano disciplinare (secondo motivo).

Esame dei motivi.

20. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.

21. Il Collegio ritiene che l’esame delle censure formulate nel primo motivo, che come innanzi evidenziato, sono fondate sulla dedotta violazione del principio del tempus regit actum e del principio del favor rei, suggerisce di ricostruire il quadro normativo che nel tempo ha regolato, e regola oggi, la responsabilità disciplinare degli Avvocati.

22. Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni in L. 22 gennaio 1934, n. 36, reca la disciplina dell’Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore” e contiene la regolazione della responsabilità disciplinare degli Avvocati.

23. L’art. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27, art. 3 (che ha sostituito il termine “procuratore legale” con il termine “avvocato”), nel disporre che “Gli avvocati (ed i procuratori) debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia” impone una precisa regola di condotta nello svolgimento della funzione, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare.

24. Infatti, il successivo art. 38, fatto salvo quanto è stabilito negli artt. 130,131 e 132 c.p.p. e mantenute ferme le disposizioni relative alla polizia delle udienze, prevede che “… gli avvocati (ed i procuratori) che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare”.

25. L’art. 40, nel testo sostituito dalla L. 17 febbraio 1971, n. 91, art. 1. individua le “pene disciplinari” e statuisce che esse sono: 1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine; 2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43; 4) la cancellazione dall’albo; 5) la radiazione dall’albo.

26. La norma, inoltre, in coerenza con la mancata descrizione delle condotte disciplinarmente rilevanti, ha rimesso l’applicazione dell’una o delle altre sanzioni alla valutazione caso per caso (“secondo i casi”) della concreta condotta realizzata e addebitata.

27. Ma, in deroga alla regola della applicazione “caso per caso” della sanzione da irrogare, ha disposto che si applichino di diritto, quindi obbligatoriamente, la sanzione della radiazione e quella della cancellazione in relazione a fattispecie previamente individuate.

28. In particolare, è previsto che la radiazione, “di diritto, si applica in caso di: a) interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato o di procuratore; b) in caso di condanna per uno dei reati preveduti negli artt. 372,373,374,377,380 e 381 c.p..

29. Quanto alla cancellazione “di diritto” è previsto che essa si applica nei casi di: a) interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato o di procuratore; b) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222 c.p., comma 2; c) assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

30. Il successivo art. 43, completa la disposizione contenuta nell’art. 42 e prevede che “Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione: a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell’art. 215 c.p., comma 3, nn. 1), 2) e 3; b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli artt. 140 e 206 c.p.. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell’avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio, delle più gravi sanzioni. Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell’art. 40, n. 3”.

31. Deve anche rammentarsi che, ai sensi dell’art. 29 c.p. (“Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici”), “La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto. ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

32. Il Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008, il 15 luglio 2011 e il 16 dicembre 2011, a fronte delle regole generali di comportamento, espresse del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 12 e 38, ha intrapreso la strada della tipizzazione dei comportamenti rilevanti disciplinarmente. Ciò ha fatto attraverso l’enunciazione di principi generali seguiti dalla indicazione di condotte ritenute lesive di tali principi.

33. Esso, infatti, ha individuato le specifiche regole di condotta cui l’Avvocato deve attenersi nei rapporti con i clienti, con i colleghi, con i diversi soggetti del processo (artt. da 4 a 59) e ha precisato, con la “norma di chiusura” contenuta nell’art. 60, che “Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”.

34. Inoltre, in linea con il principio affermato nei R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo cui la sanzione deve essere applicata valutando la violazione nel concreto (“caso per caso”), all’art. 2, prevede “Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonchè delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione”.

35. La L. 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, in vigore dal 2.2.2013, regola in modo organico i molteplici aspetti dell’attività forense, dettando “Disposizioni generali” (Titolo I, artt. 1-14), norme su “Albi, elenchi e registri” (Titolo II, artt. 15-23), disposizioni relative a “Organi e funzioni degli ordini forensi” (Titolo III, artt. 24-39) e sull’accesso alla professione (Titolo IV, artt. 40-49), norme in materia di procedimento disciplinare (artt. 50-63). Prevede, poi, la delega al Governo per l’adozione di un testo unico sulla professione forense (art. 64) e all’art. 65 detta disposizioni transitorie e finali.

36. L’art. 3, individua, sostanzialmente riproducendo il contenuto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 12, i doveri dell’avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività e al comma 2, stabilisce che “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” e in conformità “ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) e art. 65, comma 5”.

37. Precisa, poi, che il codice deontologico dovrà stabilire “le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti” e individuare “fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare” secondo il principio “per quanto possibile” della tipizzazione della condotta e dovrà indicare in relazione a ciascun comportamento anche “l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.

38. E’ opportuno evidenziare che alle regole deontologiche l’art. 2, comma 4, attribuisce valore di precettività analogo alle norme di legge, disponendo che “L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”.

39. Numerose sono, poi, le disposizioni contenute nella L. n. 247 del 2012, che individuano i comportamenti disciplinarmente rilevanti dell’Avvocato (ad esempio l’art. 4, comma 6, l’art. 6, comma 4, l’art. 7, comma 6, l’art. 10, comma 4, art. 12, comma 4).

40 La L. n. 247, art. 52, nel disciplinare il contenuto della decisione che conclude il procedimento disciplinare, individua le sanzioni disciplinari, secondo l’ordine di crescente gravità, nell’avvertimento, nella censura, nella sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, nella radiazione. Ulteriore misura, sia pur priva di natura disciplinare, è il richiamo verbale.

41. Il successivo art. 53, ne descrive il contenuto e precisa i casi di applicazione dell’una o dell’altra tipologia di sanzione con espresso riferimento al criterio della crescente gravità della condotta.

42. Esso, infatti, stabilisce che: l’avvertimento può essere deliberato quando “il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni” e consiste “nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni” (comma 1); la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la “gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione” (comma 2); la sospensione consiste “nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato” e si applica per infrazioni consistenti “in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura” (c. 3); la radiazione “consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 62” e la sua applicazione è prevista in caso di “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo” (comma 4).

43. In attuazione della L. n. 247 del 2012, art. 3, art. 35, comma 1, lett. c, art. 1, lett. d) e art. 65, comma 5, il Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 ha approvato il testo del Codice Deontologico Forense, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014.

44. Il Codice Deontologico Forense individua le regole di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale (artt. 1, 2, 3, 6, da 9 a 19) e, distintamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti e tipizza gli illeciti nei titoli II, III, IV, V e VI, attraverso l’introduzione di puntuali norme incriminatrici che indicano le sanzioni applicabili.

45. All’art. 9 stabilisce che “1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità; decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense”.

46. All’art. 21 disciplina la potestà disciplinare e dispone che “Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa (comma 1)”; precisa che “Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; che la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento” (comma 2); statuisce che “La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione” (comma 3) e che “Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari (comma 4).

47. L’art. 22 del Codice Deontologico, dopo avere individuato le sanzioni disciplinari, per crescente gravità, nell’avvertimento, nella censura, nella sospensione da due mesi a cinque anni dall’esercizio della professione o dal praticantato e nella radiazione, ne descrive il contenuto.

48 Dispone che: a) l’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni; b) la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione; c) la sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) la radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro. Indica i casi in cui le sanzioni possono essere aumentate e precisa i limiti degli aumenti, ovvero diminuite.

49. La ricostruzione, in termini doverosamente sintetici, del contesto normativo che regola la responsabilità disciplinare dell’Avvocato, consente di effettuare il raffronto della tipologia delle sanzioni rinvenibili nel “vecchio” (R.D.L. n. 1578 del 1933, Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997 e succ. modd.) e nel “nuovo” (L. n. 247 del 2012, Codice deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, art. 30 Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2) sistema ordinamentale-disciplinare.

50. Raffronto che, ai sensi della disposizione contenuta della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5 (più diffusamente infra pp. nn. 60-64 di questa sentenza), costituisce ulteriore e ineludibile passaggio nella soluzione della questione concernente l’individuazione della sanzione applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.

51. Ebbene, dalla comparazione emerge, in primo luogo, che ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, l’Avvocato radiato dall’Albo può esservi nuovamente iscritto, ma non prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione laddove, in caso di applicazione della meno grave sanzione della cancellazione, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata”, che l’art. 17 del medesimo R.D.L., richiede per l’iscrizione all’albo (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993, Cass. Sez. Un. 12 maggio 2008 n. 11653).

52. Di contro, la sanzione della radiazione prevista dalla L. n. 247 del 2012, consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro, impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro (L. n. 247 del 2012, art. 53, comma 4, art. 22, lett. d), cod. deont., art. 30 Reg. cit.).

53. Nel “vecchio” ordinamento, la cancellazione dava luogo a conseguenze meno gravi rispetto alla radiazione, ma più gravi rispetto alla sospensione dall’albo (Cass. 27 dicembre 2017 n. 30993).

54. Deve aggiungersi che secondo il R.D.L. n. 1578, la condanna subita dall’Avvocato in sede penale, pur potendo non essere causa di cancellazione automatica (consentita solo nelle ipotesi indicate dall’art. 42), tuttavia può dare luogo alla cancellazione ope iudicis, in ragione della gravità dell’illecito disciplinare commesso.

55. Come è già stato affermato (Cass. Sez. Un. 24 luglio 2018 n. 19653, Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993, cit.), la L. n. 247 del 2012, non prevede più la sanzione della cancellazione, ma contempla la meno afflittiva (sul piano delle conseguenze) sanzione della sospensione, attualmente consistente nell’esclusione temporanea, ampliata sino a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato. Questa sanzione si applica nel caso di infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura (L. n. 247 del 2012, art. 53, comma 3, art. 22, lett. c) cod. deont. 2014, art. 30 Reg.cit., cfr. p. n. 46 di questa sentenza).

56. E’ indiscusso che le condotte oggetto del procedimento disciplinare a carico dell’Avvocato D.M. sono state commesse negli anni dal 2005/2006 al 2008, nella vigenza del R.D.L. n. 1578 del 1933 e successive modifiche e del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e succ. modd..

57. Al tempo della commissione degli illeciti il ventaglio delle sanzioni disciplinari applicabili comprendeva (cfr. p. n. 25 di questa sentenza), nell’ordine di crescente gravità: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno (salvo quanto stabilito nell’art. 43), la cancellazione, la radiazione.

58. E’, del pari, indiscusso che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dopo avere disposto in data 23 dicembre 2014 a carico dell’Avvocato D.M. la sospensione cautelare a tempo indeterminato dall’attività professionale, ha trasmesso in data 2 aprile 2015 gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, il quale all’esito del procedimento disciplinare, in data 18 dicembre 2015 ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di anni tre e che il reclamo proposto dall’Avvocato D.M. è stato respinto dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza, oggi impugnata, pubblicata l’11 giugno 2020. Pertanto, la procedura disciplinare è iniziata e si è conclusa nella vigenza della L. n. 547 del 2012.

59. In detto arco temporale la rosa delle sanzioni applicabili comprende (cfr. pp. nn. 40-42, 47 e 48 di questa sentenza), in ordine di crescente gravità, l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, la radiazione (L. n. 247 del 2012, art. 52, art. 22 Cod. Deont. 2014, art. 30 Reg. cit), mentre la sanzione della cancellazione dall’Albo non è più ricompresa nel novero delle sanzioni disciplinari (Cass. Sez. Un. 18395 e 18394 del 20 settembre 2016, Cass. 27 dicembre 2017 n. 30993).

60. La L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, dopo avere attribuito agli organi rappresentativi istituzionali il potere di adozione del Codice Dentologico e dopo avere fissato, nell’ultima parte del comma 5, il momento di transizione dall’operatività del vecchio al nuovo codice deontologico, ha disposto che la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d’illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del favor rei, superando il diverso criterio del tempus regit actum (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993, Cass., Sez.Un. 16 febbraio 2015 n. 3023; conf. Cass. Sez. Un. 27 giugno 2018 n. 16977, Cass. Sez. Un. 31 luglio 2018 n. 20344), applicato nel passato e che aveva dato luogo ad incertezze interpretative.

61. Con riferimento alla interpretazione della disposizione da ultimo richiamata, va ribadito il principio secondo il quale la disciplina più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativà, perchè per tal via si costruirebbe arbitrariamente, attraverso la mescolanza di frammenti dell’una e dell’altra, una terza disciplina (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993, cit.; conf. Cass. pen. 4 novembre 2016 n. 6545).

62. E’ stato anche affermato (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993, cit.), e va oggi ribadito, che la individuazione della disciplina che nel suo complesso risulti più favorevole all’interessato deve essere effettuata non in astratto, ma nel concreto con riguardo alla specifica vicenda disciplinare.

63. Inoltre, è stato precisato che, una volta individuata la disciplina più favorevole, questa dovrà essere applicata nella sua integralità (Cass. 27 dicembre 2017 n. 30993, cit.; Cass. pen., 28 marzo 1985 n. 2861).

64. Infatti, la circostanza che entrambe le discipline messe a confronto contengano disposizioni più favorevoli e meno favorevoli impone di effettuare il raffronto con riguardo a tutte le conseguenze che potrebbero derivare applicando integralmente ciascuna delle due regolamentazioni al caso concreto (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30993; Cass. pen., 10 febbraio 2004).

65. Come già evidenziato (cfr. pp. da 1 a 3 di questa sentenza), il ricorrente è stato condannato, con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,609-bis e art. 609-septies c.p., commi 1 e 4, nella misura di un anno ed otto mesi di reclusione.

66. La pena applicata non comporta, ai sensi dell’art. 29 c.p., nè l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la di durata di cinque anni, nè, tampoco, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni disciplinari obbligatorie (“di diritto”), della radiazione e della cancellazione dall’albo previste dall’art. 42 del menzionato R.D.L.. Nondimeno, ai sensi di tale decreto, essa poteva dar luogo alla applicazione della sanzione della cancellazione ope iudicis, in ragione della gravità dei fatti contestati e realizzati.

67. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza impugnata, ha ricostruito la condotta addebitata in sede disciplinare all’odierno ricorrente, ha ritenuto che vi fosse la prova della sua realizzazione, l’ha valutata in termini di estrema gravità. Ha, quindi, ritenuto applicabile la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre.

68. Esso, però, nell’individuare la sanzione disciplinare applicabile, ha omesso di confrontarsi con i principi di diritto enunciati nei punti nn. 60-64 di questa sentenza.

69. In conseguenza, il Consiglio Nazionale Forense non ha dato conto della diversità del sistema sanzionatorio previsto da ciascuna delle discipline che si sono avvicendate nel tempo compreso tra il compimento degli illeciti disciplinari e l’applicazione della sanzione disciplinare e, ad un tempo, non si è interrogato sulla necessità, imposta dalla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, di individuare la disciplina nel suo complesso e nel concreto più favorevole all’odierno ricorrente.

70. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense non ha affrontato la questione del venir meno, nel nuovo ordinamento professionale, della sanzione della cancellazione dall’Albo propria dell’ordinamento professionale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933 e della previsione della sanzione meno afflittiva, siul piano delle conseguenze, della sospensione dall’esercizio della professione, attualmente consistente nell’esclusione temporanea, ampliata sino a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato, applicabile ad infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura (L. n. 247 del 2012, art. 53, comma 4, art. 22, lett. d) del Codice Deontologico, art. 30 del Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2).

71. Inoltre, nella sentenza impugnata non è stata affrontata la questione relativa ai rapporti tra l’art. 29 c.p. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 42, prevedenti le sanzioni disciplinari obbligatorie (“di diritto”) della radiazione e della cancellazione dall’albo.

72. Nei termini innanzi esposti, il primo motivo del ricorso va accolto.

73. Poichè al controllo di legittimità sull’applicazione delle norme deontologiche sono estranee la qualificazione dei comportamenti addebitati e la scelta della sanzione (riservate alla valutazione degli organi disciplinari, se non eccedenti i confini della ragionevolezza, cfr. Cass., ss.uu., 15873/13, 19705/12, 20360/07, 6215/05, 20024/04), la sentenza impugnata va cassata, in ordine al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, affinchè, questi, avuto riguardo ai fatti oggetto di incolpazione disciplinare e alla loro gravità, determini nel concreto quale sia, tra la disciplina contenuta nel R.D.L. n. 1578 n. 1933 e quella contenuta nella L. n. 247 del 2012, quella complessivamente più favorevole per l’incolpato e, nell’ambito di questa, individui la sanzione disciplinare applicabile in relazione alla gravità dell’illecito commesso dall’odierno ricorrente. Tanto, in applicazione dei principi di diritto che seguono:

74. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo di quello del “tempus regit actum”;

75. Ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, la regola “più favorevole” non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, ricavando arbitrariamente una terza disciplina attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e dell’altra;

76. L’individuazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma nel concreto, con riguardo alla specifica vicenda disciplinare e il raffronto deve essere “globale”, effettuato, cioè, in relazione a tutte le conseguenze che potrebbero derivare dando integrale attuazione a ciascuna delle due discipline al caso concreto; una volta individuata quella più favorevole, questa dovrà essere applicata per intero.

77. La sanzione penale applicata al ricorrente (anni uno e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,609-bis c.p. e art. 609-septies c.p., commi 1 e 4, nella misura di un anno ed otto mesi di reclusione, cfr. pp. da 1 a 3 di questa sentenza) non comporta, ai sensi dell’art. 29 nè l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nè l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni disciplinari obbligatorie (“di diritto”) della radiazione e della cancellazione dall’albo previste dall’art. 42 del menzionato R.D.L..

78. Il secondo motivo è inammissibile perchè, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo, nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono, attraverso la denuncia di generici vizi motivazionali, nella inammissibile sollecitazione del riesame del merito della causa (accertamento della commissione delle condotte addebitate in sede disciplinare).

79. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei termini sopra indicati e va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

80. La causa, in ordine al motivo accolto, va rimessa al Consiglio Nazionale Forense il quale, in applicazione dei principi di diritto enunciati nei punti dal n. 74 al n. 78 questa sentenza, avuto riguardo ai fatti oggetto di incolpazione disciplinare e alla loro gravità, determinerà nel concreto quale sia, tra la disciplina contenuta nel R.D.L. n. 1578 n. 1933 e quella contenuta nella L. n. 247 del 2012, quella complessivamente più favorevole per l’incolpato e, nell’ambito di questa, individuerà la sanzione disciplinare applicabile in relazione alla gravità dell’illecito commesso dall’odierno ricorrente.

81. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo non ha svolto alcuna attività difensiva (è rimasto intimato).

82. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, va disposta l’anonimizzazione dei dati.

PQM

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.

Dispone l’anonimizzazione dei dati.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA