Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9545 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9545 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

cr…95c{5
SENTENZA
Rep.

S

sul ricorso 12702-2009 proposto da:
Ud. 25/02/2014

DEMA COSTRUZIONI S.R.L.

(c.f. 04776030589), in
PU

proprio e nella qualità di mandataria capogruppo
dell’Associazione temporanea di imprese costituita

Data pubblicazione: 30/04/2014

con l’Impresa Tirrena Lavori s.r.1., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
2014

493

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZARA 16,
presso l’avvocato DE CILLA MICHELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VIOLA VINCENZO, giusta procura speciale per Notaio

1

dott. GIOVANNI GIULIANI di ROMA – Rep.n. 62310 del
21.1.2014 e procura a margine del ricorso;
,
– ricorrente o

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/02/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. DE CILLA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

concluso per l’accoglimento del ricorso.

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Svolgimento del processo
Con sentenza 10/7/2008- 29/1/2009, la Corte d’appello di
Roma, sull’impugnazione del lodo, reso in Roma il
6/8/2003, proposta dal Ministero delle Infrastrutture e

s.r.1., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ATI
costituita con l’Impresa Tirrena Lavori s.r.1., ha
dichiarato la nullità parziale del lodo, limitatamente
alla misura degli interessi liquidati sulle somme
riconosciute a favore di DEMA Costruzioni a titolo di
compenso ulteriore per le lavorazioni di scavo
archeologico, ed ha dichiarato che sulla somma di lire
7.966.906.661, liquidata per detto titolo, sono dovuti
gli interessi moratori nella misura legale, a decorrere
dalla domanda di arbitrato notificata il 10/10/2001 ed il
maggior danno, nella misura dell’ eventuale differenza
tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio
degli interessi legali, a decorrere dalla data
dell’insorgenza della mora.
La Corte capitolina ha ritenuto infatti fondata la
censura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
relativa al riconoscimento nel lodo della somma di lire
1.128.326.798 a titolo di interessi, ex artt.35 e 36 del
d.p.r. 1063/1962, atteso che dette norme riguardano le

dei Trasporti nei confronti della DEMA Costruzioni

opere appaltate dal Ministero dei lavori pubblici, mentre
nel caso si tratta della realizzazione di lavori
extracontratto, che avevano determinato le sospensioni
dell’appalto, da cui la debenza degli interessi al tasso
legale e del maggior danno, calcolato secondo il

principio affermato dal S.C. nella pronuncia 19499/2008
per le obbligazioni pecuniarie.
Avverso detta pronuncia ricorre la DEMA Costruzioni
s.r.1., in proprio e quale mandataria capogruppo
dell’Associazione temporanea di imprese, costituita con
l’Impresa Tirrena Lavori s.r.1., con ricorso affidato a
tre motivi.
Si difende con controricorso il Ministero.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art.l. d.lgs.
16/1945 e degli artt. 2 e 8 del d.p.r. 211/2008, nonché
degli artt.1 e ss. del d.p.r. 1063/1962.
Sostiene la parte che il committente Provveditorato alle
opere pubbliche del Lazio non è un ente pubblico distinto
dal Ministero dei Lavori Pubblici, ma è un organo
decentrato dello stesso Ministero, per cui anche alle
opere appaltate dal primo si applicano

ex lege le norme

del capitolato generale approvato con il d.p.r.
1063/1962, e comunque la pronuncia impugnata disattende
4

anche l’orientamento del SO., che ritiene che dette
disposizioni costituiscono normativa vincolante ed
inderogabile per tutte le amministrazioni dello Stato e/o
degli organi periferici, in virtù del principio
dell’immedesimazione organica.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente si duole del
vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e
36 del d.p.r. 1063/1962, dato che da tali norme non
emerge alcuna distinzione tra lavori contrattuali ed
extracontrattuali, la cui necessità si è presentata in
corso d’opera, per la realizzazione a regola d’arte
dell’opera appaltata.
1.3.- Col terzo mezzo, la parte censura la pronuncia
I
impugnata per motivazione illogica o carente,

in

relazione all’affermata inapplicabilità delle norme ex
artt.35 e 36 del d.p.r. 1063 cit., con riferimento al
ritardo nel pagamento delle somme liquidate dal Collegio
arbitrale ai sensi dell’art. 1657 c.c., per le attività
di scavo archeologico.
Secondo la ricorrente, è illogica e priva di motivazione
la scelta della Corte d’appello di scindere il
corrispettivo dell’appalto in due sottocorrispettivi,
così escludendo il prezzo per i lavori extracontrattuali
dalla complessiva determinazione del corrispettivo

dell’appalto.
2.1.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1
5

La censura della ricorrente non è infatti congruente
rispetto alla motivazione addotta dalla Corte del merito
al fine dell’accoglimento del motivo d’impugnazione del
lodo, fatto valere dal Ministero, attore in impugnazione.
Ed infatti, la Corte del merito ha escluso l’applicazione

degli artt.35 e 36 del d.p.r. 1063/1962 non per trattarsi
di lavori commissionati dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche del Lazio, ma per trattarsi di lavori
extracontrattuali.
2.2.- Il secondo ed il terzo motivo, da valutarsi
unitariamente, sono infondati.
A riguardo, in via dirimente va ritenuta la non
applicabilità degli interessi di cui agli artt.35(per
ritardo nel pagamento degli acconti) e 36 (per ritardo
nel pagamento della rata di saldo) del d.p.r. 1063/1962,
atteso che i necessari lavori di scavo archeologico,
affidati alla DEMA, in proprio e quale mandataria
dell’ATI costituita con l’Impresa Tirrena Lavori s.r.1.,
già appaltatrice dei lavori di collegamento stradale via
Ciamarra-via Scintu-Osteria del Curato, sono stati
remunerati dagli Arbitri ex art.1657 c.c.,”facendo
applicazione dei prezzi contrattuali per quanto riguarda
i macchinari, e della tariffa della retribuzione oraria
per la città di Roma e provincia” (così testualmente, la

sentenza della Corte d’appello).

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Come affermato nella pronuncia 547/1997, la liquidazione
degli interessi sulla somma giudizialmente determinata
non è assimilabile ad un corrispettivo contrattuale, di
talchè non si rendono applicabili le norme ex artt.35 e
36 del d.p.r. 1063/1962, che postulano la determinazione

certa del prezzo e costituiscono speciali interessi
moratori, che riguardano esclusivamente il ritardo nel
pagamento delle rate di acconto e di saldo del
corrispettivo, e non sono analogicamente ed
estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di
ritardato pagamento o di inadempimenti sostanziali
dell’appaltante amministrazione (così, la pronuncia
6612/2005).
In tal senso va specificata e parzialmente corretta ex
art. 384, u.c. c.p.c, la motivazione della Corte del
merito, che del resto, correttamente ha riconosciuto
sulla somma determinata ex art.1657 c.c. gli interessi ed
il maggior danno ex art.1224 c.c. dal giorno della
richiesta, identificata nella notifica della domanda di
arbitrato.
3.1.- Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 12.000,00 per
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compenso, oltre le spese prenotate a debito; oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2014

Il Consigliere est.

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