Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9545 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente-

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 3 0/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 64/11/05, depositata 30 giugno 2005, la CTR della Liguria dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’impugnazione proposta da B.M. avverso il diniego dell’istanza di definizione della lite fiscale, relativa alla notifica di una cartella esattoriale, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis sul rilievo che l’Ufficio non aveva provato la tardivita’ dell’impugnazione stessa e che il versamento effettuato per usufruire del condono, doveva considerarsi congrue.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate, in base a due motivi. B.M. non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, afferma che la CTR pur avendo dato atto che la notifica del provvedimento di diniego di condono era avvenuta il 10.6.2004, e, pur essendo in possesso del ricorso, con l’attestazione della notifica in data 25.9.2004, non ha chiarito perche’ mancasse la prova dell’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, sollevata dall’Ufficio.

Il motivo e’ infondato. L’impugnata sentenza riporta, in narrativa, che la notifica al contribuente del diniego dell’istanza di definizione della lite fiscale pendente era avvenuta “in data 12.6.2004”, e rigetta l’eccezione d’inammissibilita’ affermando, al punto n. 4 della parte motiva, che l’Ufficio non aveva “portato le prove della tardivita’ dell’impugnazione del diniego”. In seno al ricorso, l’Agenzia, non solo, non si fa carico di confutare tale dato cronologico, ma, anzi, deduce che i giudici d’appello avrebbero dato atto del deposito “del provvedimento munito della relata attestante la notifica avvenuta il 10 giugno 2004”, in contrasto con il dato riportato nella decisione. La discrasia temporale tra la data di notifica del provvedimento di diniego indicata nella sentenza e quella asserita nel ricorso resta, insomma, inesplicata, da parte dell’Agenzia, neppure sotto il profilo di una falsa percezione dell’atto processuale in cui sarebbe incorso il giudice (vizio, peraltro, deducibile non col ricorso per cassazione, ma ex art. 395 c.p.c., n. 4).

Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza ritenuto suscettibile di definizione agevolata la lite insorta a seguito dell’atto di liquidazione integrativa accolta in virtu’ di un precedente condono, che non poteva, in quanto tale, considerarsi “atto d’imposizione”.

Il motivo e’ fondato.

In base della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) “per lite pendente” si intende “quella in cui e’ parte l’Amministrazione Finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 8250/2006), al quale si intende dare continuita’, la disposizione in esame va intesa come diretta a consentire la definibilita’ non di ogni controversia tributaria, ma delle sole liti aventi ad oggetto un atto di imposizione fiscale, e, cioe’, qualsiasi atto con il quale l’Amministrazione Finanziaria dello Stato imponga un tributo maggiore, ulteriore, ovvero diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, con esclusione, quindi, di tutte le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione di un’imposta in base a quanto dichiarato (direttamente e/o indirettamente) dal contribuente stesso.

Nella specie, come si legge nell’impugnata sentenza, la lite instaurata presso la CTP, che il contribuente ha inteso definire, e’ relativa alla tempestivita’ della notifica della cartella esattoriale, liquidata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis senza riguardare, anche il “quantum” dovuto “in quanto, dal momento dell’inoltro del ricorso al Centro di servizio alla discussione in CTP, la cartella era gia’ stata sgravata degli importi contestati”.

Ne consegue che la lite non ha ad oggetto un “atto di imposizione” ma, esclusivamente, un atto di liquidazione delle imposte dovute per effetto della dichiarazione a suo tempo presentata dal B., atto che non trova la sua fonte in una attivita’ di accertamento dell’Ufficio, ma solo in quella di controllo della dichiarazione integrativa di detto contribuente, e che, alla stregua del principio sopra esposto, resta escluso dall’ambito delle liti definibili, L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 3, lett. a).

L’impugnata sentenza, che non si e’ attenuta a tale principio, va, dunque, cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, per l’accertamento della tempestivita’ dell’emissione della cartella e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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