Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9545 del 19/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9545 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: D’ALONZO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOCIETFC CODWRATIVA DI 143TUA ERA I PESCATCRI DI SCUCCA,

in

persona del Presidente del Consiglio di amministrazione,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Buonanno, ed
elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Massimo Errante
in via Foligno n. 10;
– ricorrente –

-19, U/1,2-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale è denàciliata in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12;

controri’corrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale,
sezione di Palermo, n. 359/2009, depositata il 10 luglio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 giugno 2012 dal Relatore Pres. Michele D’Alonzo;
uditi l’avv. Massimo Errante per la ricorrente e l’avvocato
dello Stato Carlo Maria Pisana per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 19/04/2013

IVA – ricorso per
cassazione inammissibilità carenza di
interesse

allefrnAPTIMMA2MYN!
Ai SENSI DEL D.P.R. 2614/1A6
N. 131 TAB. ALL – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
SODIAGMMENTO DEL PROCESSO

La Società Cooperativa di Mutua Assistenza fra i Pescatori
di Sciacca propone ricorso per cassazione, sulla base di sei
motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
centrale, sezione di Palermo, che, nel giudizio introdotto con
l’impugnazione dell’avviso di rettifica della dichiarazione IVA
rigettando il ricorso incidentale della Cooperativa, riteneva
legittimo l’atto impositivo in relazione ai due, dei tre rilievi
originariamente formulati, per i quali vi era ancora
controversia.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DETIADECISIONE

Con atto del 16 aprile 2012, la Società cooperativa
ricorrente, rilevato Che il ricorso per revocazione ai sensi
dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., proposto nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria centrale impugnata
nella presente sede è stato accolto con decisione della CTC n.
1188/2010, depositata il 23 settembre 2010 e passata in giudicato
per mancata impugnazione; che la sentenza qui gravata è stata
quindi revocata, e che è stata dichiarata non dovuta l’imposta
pretesa con l’atto impositivo all’origine della presente
controversia, ha chiesto sia dichiarata l’estinzione del giudizio
per cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, rilevato che col venir meno della decisione
impugnata è venuto meno l’interesse all’impugnazione, ritiene
debba dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta

per l’anno 1985, accogliendo il ricorso principale dell’ufficio e

carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rara il 28 giugno 2012.

trn POS MATO IN CANCELLERIA
APR 2013

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