Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9544 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.A., B.F., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20 presso lo studio dell’avvocato

PAGANELLI MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 65/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PAGANELLI MAURIZIO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19.6.2006, la CTR della Lombardia, giudicando in sede di rinvio dalla Commissione Tributaria Centrale, dichiarava estinto, per intervenuto condono, il giudizio promosso da B.F. e da M.A. contro l’avviso di accertamento per Irpef ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1977.

Dopo aver rilevato che i contribuenti avevano pagato la somma determinata dall’Ufficio nel marzo 2003, ed aver dato atto che la definizione della lite era stata ricusata, tre anni dopo, non avendo gli interessati provveduto a versare l’ulteriore importo, loro successivamente richiesto, la CTR affermava che, per effetto del pagamento dell’importo originariamente preteso, ed effettivamente dovuto L n. 289 del 2002, ex art 16, comma 1, lett. b), sub 1, applicabile nella specie, nonche’ della puntuale osservanza degli adempimenti imposti dalla legge, la lite fiscale pendente andava dichiarata estinta.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. B.F. ed M.A. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si e’ verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum”, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col primo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 afferma che, nel ritenere congruo il pagamento e perfezionato il condono, la CTR ha valutato, nel merito, la fondatezza del provvedimento di diniego, che non era stato impugnato dai contribuenti, ed ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in violazione dell’anzidetta normativa.

In sede di controricorso, i contribuenti hanno affermato di aver impugnato il diniego dell’Ufficio, loro comunicato il 29.3.2004, mediante le contestazioni contenute nei ricorsi in data 24.5.2006 ed in data 26.4.2006. Tale questione, che va esaminata con priorita’, precedendo logicamente e giuridicamente l’esame del motivo, va dichiarata inammissibile per la sua novita’, dato che di essa non vi e’ traccia nell’impugnata sentenza, e dato che i contribuenti non ne hanno dedotto l’omesso esame, ne’ hanno riprodotto, come avrebbero dovuto in ossequio al principio di autosufficienza che vige, anche, per il controricorso, le parti salienti degli atti processuali dai quali dovrebbe desumersi l’intervenuta proposizione dell’impugnazione del provvedimento di diniego.

Il motivo e’ fondato. La L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, sancisce, tra l’altro, che “l’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita’ della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”. Questa Corte ha, gia’, affermato (Cass. 24910/2008), con argomenti che appieno si condividono, che l’effetto estintivo discende non dalla semplice presentazione della domanda di definizione della lite e dal pagamento del dovuto, ma dalla positiva attestazione (“comunicazione …

attestante”) della regolarita’ della domanda e del pagamento del totale dovuto. Il provvedimento dell’Ufficio costituisce, dunque, un elemento necessario ed imprescindibile per la declaratoria di estinzione, essendo l’unico fatto in presenza del quale il giudice tributario ha il potere – dovere di dichiarare l’intervenuta estinzione della lite; esso, pertanto, non puo’ essere sostituito da equipollenti, neppure dalla valutazione del giudice tributario, quand’anche specificamente investito dell’accertamento della ritualita’ della domanda e della congruita’ dei pagamenti effettuati, e cio’ in quanto siffatto giudizio e’ possibile, solo, in seguito all’impugnazione del provvedimento negativo dell’Ufficio da parte del contribuente, da proporsi nel termine, perentorio, di sessanta giorni dalla notifica.

L’impugnata sentenza, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio, a prescindere dall’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite, va, dunque, cassata, restando assorbito il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla conformita’ del versamento effettuato al parametro normativo di riferimento. La CTR della Lombardia, in diversa composizione, alla quale la causa va rinviata, valutera’ il merito della pretesa impositiva e provvedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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