Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9544 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9839/2005 proposto da:

PIANELLA FORNO DI ERCOLE GIULIANO & C SNC (OMISSIS), C.

A., E.G., C.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA SERGIO 132, presso lo studio dell’avvocato FATELLO LUCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato SARTORI FONTANA ANTONELLI

TERESITA con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GRANDI MOLINI ITALIANI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASALINI MICHELE con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Terza Sezione Civile, emessa il 07/06/2004; depositata il 17/08/2004;

R.G.N. 1713/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO;

udito l’Avvocato FRATELLO LUCA (per delega Avvocato SARTORI FONTANA

ANTONELLI TERESITA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità e

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 17.10.2000, la s.n.c. Pianella Forno di Ercole Giuliano e co., E.G., C.A. e C. P. (soci) proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Rovigo n. 343/1999, con cui era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, che condannava i predetti al pagamento della somma di L. 61 milioni in favore della s.p.a. Grandi Molini per fornitura di merci.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 17.8.2004, rigettava l’appello.

Riteneva la corte territoriale che correttamente il primo giudice aveva tratto la conclusione che la ditta individuale Pianella Forno di E.G. (formalmente acquirente della merce dalla Grandi Molini ed intestataria della fattura) non esisteva più, ma esisteva solo una società di persone Pianella Forno di Ercole Giuliano (prima come società di fatto e poi come s.n.c.); che a tale conclusione si giungeva dall’esame della lettera di “riconoscimento scritto di debito” del 7.4.1997, sottoscritta da E.G. nella qualità di amministratore della predetta s.n.c., con cui riconosceva in detta qualità il debito azionato nei confronti della Grandi Molini e cedeva alla stessa dei crediti.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti.

Resiste con controricorso la s.p.a. Grandi Molini, che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.

Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non esisteva più la ditta individuale Pianella Forno di Ercole Giuliano, ma solo la società di persone, mentre dalla visura della Camera di commercio prodotta emergeva l’esistenza di entrambe;

che dalla documentazione prodotta emergeva che era proprio la ditta individuale e non la società ad essersi obbligata nei confronti della s.p.a. Grandi Molini per l’acquisto della merce.

2. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto va osservato che la corte di merito ha ritenuto di giungere alla propria conclusione sulla base dell’interpretazione della lettera del 7.4.1997, sottoscritta da E.G. nella qualità di amministratore della s.n.c., con cui riconosceva in detta qualità il debito azionato nei confronti della Grandi Molini e cedeva alla stessa dei crediti. La corte di merito ha ritenuto che tale lettera,oltre a fondare la convinzione dell’inesistenza della ditta individuale e della presenza della società di persone, in ogni caso costituiva una ricognizione di debito di quest’ultima nei confronti della grande Molini.

I ricorrenti, pur censurando le conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale, tutta fondata sull’interpretazione della scrittura del 7.4.1997, non trascrivono nel ricorso nè tale scrittura privata nè riportano il contenuto dell’altra documentazione che assumono genericamente come prodotta, e dalla quale dovrebbe emergere che l’unica obbligata era la ditta individuale, contrariamente a quanto assunto nella predetta scrittura.

3. Il ricorso per cassazione – in ragione del principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, è inammissibile la censura con cui ci si dolga del fatto che il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su un documento erroneamente e non su altri, allorchè questi non sono riportati nel ricorso con la trascrizione della parte rilevante del loro contenuto (Cass. civ., Sez. 1, 06/11/2006, n. 23673), poichè, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Nella fattispecie non sono riportati nel ricorso nè la lettera del 7.4.1997, su cui si fonda la sentenza impugnata e, quindi, la motivazione oggetto di censura da parte dei ricorrenti, nè le ulteriori prove documentali cui essi fanno riferimento nel motivo.

4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2556 c.c., in riferimento all’art. 1350 c.c., n. 13.

Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe violato la norma suddetta, in quanto anche la cessione di un ramo di azienda soggiace alle stesse regola della cessione di azienda e la s.n.c. non ha mai acquistato un ramo di azienda della ditta individuale; che la scrittura del 7.4.1997 non è idonea nè ad un trasferimento di azienda nè ad una cessione di crediti, che necessitano di atto scritto tra il cedente ed il cessionario.

5. Il motivo è inammissibile.

A parte il rilievo che anche questo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla scrittura del 7.4.1997, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza nei termini sopra detti, in ogni caso il motivo è anche inammissibile per inconferenza dello stesso rispetto alle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata.

Infatti, questa non ha sostenuto che con tale scrittura si fosse verificata una cessione di azienda o di ramo di azienda, ma ha solo ritenuto che tale scrittura fosse un “riconoscimento scritto di debito titolato”, quanto al debito azionato con la presente causa, mentre conteneva l’indicazione anche di crediti ceduti alla Grande Molini.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046). L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650).

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

I ricorrenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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