Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9543 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9543 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Villanacci Gerardo, elettivamente domiciliato in Roma,
via F. Civinini 12, presso l’avv. Luca Spingardi,
rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv.
Fabrizio Ferracuti giusta delega in atti;

– ricorrente contro
Fallimento Foodinvest Verde s.r.l. in persona del
curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Celimontana

38,

presso

l’avv.

Paolo

Panariti,

rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Angelis
giusta delega in atti;

– con trori corrente –

Data pubblicazione: 30/04/2014

avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno
emesso nel procedimento n. 29751/10 in data 5.11.2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21.2.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Villanacci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.

98 1.f. Gerardo Villanacci

proponeva opposizione avverso il provvedimento con il
quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo del
fallimento Foodinvest Verde s.r.l. solo parzialmente il
credito da lui vantato per l’attività professionale
svolta in favore della società fallita, ed aveva
inoltre negato la collocazione in prededuzione al
credito ammesso, pur se maturato per l’avvenuta
predisposizione di un ricorso per concordato
preventivo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l’opposizione,
ritenendo innanzitutto condivisibile la decisione del
giudice delegato di liquidare al minimo i compensi
spettanti al professionista, e ciò tenuto anche conto

2

Udito l’avv. Enrico Gabrielli con delega per

dell’entità elevata delle poste passive e dell’esito
negativo della procedura, ed affermando inoltre la
correttezza dell’esclusione della collocazione del
credito in prededuzione, sulla base del disposto
dell’art. 182 quater 1.f. che, pur se non direttamente

normativo in data successiva alla domanda di ammissione
al passivo dell’opponente, avrebbe fornito ” utili
criteri interpretativi in chiave di lettura della
volontà legislativa ” anche per il periodo precedente.
Avverso la decisione Villanacci ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il
fallimento con controricorso, poi ulteriormente
illustrato da memoria.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 21.2.2014.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha
rispettivamente denunciato:
l ) violazione degli artt. 111, 182 quater 1.f. poiché
il tribunale, escludendo la prededuzione del credito in
questione, non avrebbe considerato che la relativa
richiesta era basata sull’esplicito dettato normativo,
secondo il quale la detta collocazione sarebbe dovuta
in costanza di crediti maturati ” in occasione ” o ” in

3

applicabile per essere stato inserito nel corpo

funzione ” di una procedura concorsuale minore, come
verificatosi nella specie;
2 ) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2233
c.c., 45 Cod. Deont. Forense, con riferimento alla
disposta riduzione dei compensi, sorretta da

procedura di concordato, contrariamente a quanto
affermato, sarebbe stata aperta e valutata
positivamente dai creditori ) e da argomentazioni
inconsistenti ( carenza di patto idoneo a giustificare
la corresponsione degli onorari in misura eccedente
quella minima ). Il decreto sarebbe infine affetto da

nullità insanabile, in ragione della ” tempistica
utilizzata dal tribunale per la definizione del
procedimento che dovrebbe essere caratterizzato .. da
esigenze di massima speditezza ”
La censura prospettata con il primo motivo è fondata.
Al riguardo va infatti osservato che l’art. 111,
secondo comma, 1.f. indica come prededucibili i crediti
così qualificati da una specifica disposizione di legge
quelli sorti in occasione o in funzione di procedure
concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito
contratto per prestazioni professionali finalizzate

.1′.

all’assistenza e alla redazione di un concordato
preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito

indicazioni non confortate in punto di fatto ( la

azionato.
Il tribunale di Ascoli Piceno è viceversa giunto ad
opposte conclusioni valorizzando il disposto dell’art.
182 quater 1.f. che, per quanto non applicabile ”
ratione temporis ” alla fattispecie oggetto di esame,
NN

evidente la scelta operata dal

legislatore nel senso di considerare prededucibili quei
crediti maturati dal professionista per necessarie
attività prodromiche all’apertura della procedura
concorsuale minore, purchè idonee a superare quella
soglia minima ( l’omologazione del concordato ) che le
possa far considerare utili nell’interesse della massa
dei creditori ”
Il rilievo non è tuttavia condivisibile poiché il
dettato dell’art. 111, secondo comma, 1.f. è
assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità
anche per tutti i crediti sorti in funzione di
procedure concorsuali e la valorizzazione
dell’introduzione dell’art. 182 quater a sostegno di
una interpretazione immotivatamente restrittiva della
disposizione generale fissata nel citato art. 111 (
tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata ),
oltre a non essere confortata da alcun rilievo di
ordine sistematico, contrasta con la lettera della
legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza

5

avrebbe reso

individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle
procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria
del fallimento.
In

tal

senso,

d’altra

parte,

giurisprudenza di questa Corte

è
( C.

la

costante

13/9489, C.

E’ viceversa inammissibile il secondo motivo di
impugnazione, con il quale il ricorrente ha
sostanzialmente denunciato l’erroneità dei criteri ”
nella definizione degli onorari ”
Ed infatti non è all’evidenza neppure astrattamente
configurabile sul punto un vizio di violazione di
legge, non avendo il ricorrente lamentato
l’applicazione di una disciplina difforme da quella
normativamente prevista; analogamente deve poi dirsi
per quanto concerne il vizio di motivazione, atteso che
la censura prospettata non ha avuto ad oggetto una
carenza, una insufficienza o una contraddittorietà
della motivazione, ma ha riguardato piuttosto il dato
del tutto irrilevante, e peraltro rappresentato con
formulazione assolutamente generica, concernente

i

criteri adottati dalla Corte territoriale nell’emettere
il contestato provvedimento.
Da quanto esposto discende, conseguentemente, che il
motivo non risulta sorretto da adeguata censura

6

13/8534, C. 13/8533, C. 13/5705 ).

Conclusivamente dalla fondatezza del primo motivo
discende che il ricorso deve essere accolto, con
cassazione della sentenza impugnata e decisione nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., per la quale il
credito di Villanacci deve essere ammesso al passivo

riconosciuto.
Il

fallimento,

soccombente,

deve

essere

infine

condannato al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di

ricorso,

dichiara

inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in
relazione al motivo accolto e, decidendo ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., ammette in prededuzione al
passivo del fallimento Foodinvest Verde s.r.l. il
credito del ricorrente nella misura già ammessa con la
differente contestata collocazione.
Condanna infine il fallimento al pagamento delle spese
processuali del giudizio di legittimità, che liquida in
C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre agli
accessori di legge.
Roma, 21.2.2014

del fallimento in prededuzione, con il privilegio

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