Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9543 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9512/2005 proposto da:

INDUSTRIALE AVICOLA SIA SNC in persona del legale rappresentante

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 456, presso lo studio dell’avvocato LATTANZIO ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PARIS GIANFRANCO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAGEM SCARL Società Cooperativa a r.l. (OMISSIS) in persona del

suo Presidente e legale rappresentante Sig. D.L.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. MASCAGNI 154, presso lo

studio dell’avvocato VITUCCI PAOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LETTIERI GENNARO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1020/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 28/09/2004; depositata il 02/12/2004;R.G.N. 195/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO;

udito l’Avvocato PARIS GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 30.7.1993 la Società Industriale Agricola s.n.c. proponeva davanti al tribunale di Teramo opposizione a decreto ingiuntivo, con cui le era stata ingiunto di pagare la somma di L. 13.718.936, in favore della s.r.l. Sagem a titolo di residuo corrispettivo dovuto per la fornitura di mangimi.

Il tribunale di Teramo con sentenza del 21.1.2000, rigettò l’opposizione. Proponeva appello la SIA. La Sagem si costituiva e deduceva l’inammissibilità dell’appello. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 2.12.2 004, dichiarava inammissibile l’appello.

Riteneva la corte che l’atto di appello era stato notificato presso l’avvocato domiciliatario Giuseppe Lettieri in via G. Milli 15, Teramo, che non rappresentava più la Sagem dal 29.1.1997, perchè deceduto, invece di notificarlo presso l’avv. Gennaro Lettieri, nuovo difensore domiciliatario, che tuttavia aveva lo stesso studio legale del precedente; che tale notificazione era inesistente e non nulla, con la conseguenza che non si era verificata alcuna sanatoria con la costituzione dell’appellata.

Ha proposto ricorso per cassazione la società industriale agricola, Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 160 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del diritto all’impugnazione.

Lamenta la ricorrente che la corte di appello abbia ritenuto l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe Lettieri (già difensore in primo grado, deceduto) in luogo dell’avv. Gennaro Lettieri (sostituito nella difesa, a seguito del decesso del precedente difensore), pur avendo entrambi i difensori lo stesso studio professionale. Secondo la ricorrente nella fattispecie poteva al massimo rinvenirsi un’ipotesi di nullità sanabile ex tunc e, quindi, effettivamente sanata.

2.1. Il motivo è fondato.

E’ principio di diritto affermato da questa Corte in modo costante, che la morte della persona presso cui è stato eletto domicilio, sia essa o no il procuratore costituito per la parte, produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3, presso la parte personalmente (per casi in cui il domicilio era stato eletto presso persona diversa dal procuratore: Sez. Un., 6 settembre 1990 n. 9198; Cass., 28 aprile 1998 n. 4315; per l’altro caso: Cass., 7 ottobre 1980 n.. 5384; Sez. Un., 7 maggio 1998 n. 4632).

Il principio di diritto è tratto dall’art. 141 c.p.c., comma 4, in connessione con l’art. 330 c.p.c., comma 3.

2.2. Alcune decisioni della Corte hanno peraltro distinto il caso in cui l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione gli sopravviva: è stato deciso che in questo caso la notificazione debba continuare ad essere fatta in quel luogo (Cass., 28 luglio 1980 n. 4863; 20 gennaio 1986 n. 370).

Il principio è stato tratto dall’art. 330 c.p.c., comma 1.

L’irrilevanza della sopravvenuta morte della persona si spiega considerando lo studio del professionista alla stregua di un ufficio (art. 141 c.p.c., primo e quarto comma) e l’elemento topografico prevalente su quello personale.

2.3. E’ stato, tuttavia affermato che questa distinzione non può peraltro rilevare quando lo studio è indicato nella dichiarazione di elezione come quello proprio di una individuata persona, professionista o no, perchè in questo caso è da ritenere che non sia stato fatto riferimento alla organizzazione in sè, indipendente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, con la conseguenza di doversi riconoscere prevalente l’elemento soggettivo e perciò operante il limite all’efficacia della elezione, costituito dalla morte della persona.

Tuttavia la circostanza che nello stesso luogo, nel caso concreto, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, perchè altri ne proseguano l’attività, consente di ritenere esistente in fatto un collegamento tra il destinatario della notificazione, il luogo e le persone cui in quel luogo la copia dell’atto da notificare viene consegnata, collegamento che autorizza a ritenere possibile che il destinatario abbia tuttavia avuto conoscenza dell’atto. In questo caso la notificazione è da considerarsi nulla, ma non inesistente (Cass. civ., Sez. 3, 04/03/2002, n. 3102).

2.4. Solo parzialmente negli stessi termini si è mossa Cass. civ., Sez. 3, 18/04/2007, n. 9240, la quale ha sostenuto che, il decesso del difensore domiciliatario, seguito dalla costituzione in sua vece di un nuovo difensore, determina l’inesistenza e non la nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita presso il primo legale, ancorchè l’organizzazione del professionista defunto continui a operare dopo la sua morte, se, come nella specie, la notificazione non venga effettuata nello studio comune dei due procuratori, ma in altro luogo, escludendosi anche per questo la possibilità di uno stretto collegamento con la parte, la cui costituzione in giudizio non può avere alcun effetto sanante.

3. Raccordando la predetta giurisprudenza, questa Corte ritiene di dover affermare il principio per cui: “La morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3, presso la parte personalmente.

Invece nel caso in cui l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un avvocato e l’organizzazione gli sopravviva, in questo caso la notificazione deve continuare ad essere fatta in quel luogo, solo ove lo studio del professionista sia stato considerato alla stregua di un ufficio e l’elemento topografico prevalente su quello personale.

Tuttavia, quando al decesso del difensore domiciliatario sia seguita la costituzione in sua vece di un nuovo difensore domiciliatario, la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il primo legale è inesistente e non nulla, ancorchè l’organizzazione del professionista defunto continui a operare dopo la sua morte, salvo che non si ravvisi in concreto un collegamento tra lo studio del difensore deceduto ed il nuovo difensore domiciliatario, collegamento che è sempre da ravvisarsi nel caso in cui entrambi i difensori abbiano lo stesso studio, come nella fattispecie. In questo caso la detta notifica, anche se invalida in quanto non eseguita presso l’ultimo domiciliatario eletto, tuttavia, vertendosi in tema di notificazione eseguita in luogo avente un riferimento certo con il destinatario dell’atto notificando ed essendo stato consegnato l’atto a soggetto trovato nello studio del professionista ed incaricato a ricevere gli atti, nella specie non configura una nullità assoluta, o inesistenza, ma una nullità sanabile ex tunc, per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., o in virtù della costituzione dell’intimato (per l’avvenuto raggiungimento dello scopo), anche se la costituzione avvenga dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità”.

4. Nella fattispecie, quindi, poichè il defunto difensore domiciliatario, avv. Giuseppe Lettieri, ed il successivo difensore domiciliatario, avv. Gennaro Lettieri, avevano lo stesso studio legale, in via G. Milli 15 di Teramo, la nullità della notifica dell’atto di appello effettuata presso l’avv. domiciliatario, Giuseppe Lettieri, in luogo che presso il difensore domiciliatario, Gennaro Lettieri, risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato.

5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA