Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9543 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4969/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P. DI P.R. & C. S.N.C., C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

BARSANTI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1360/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 25/06/2015 e depositata il

27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 25 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4/5/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che aveva accolto il ricorso della P. di P.R. & C. snc contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che trattandosi di un mero errore materiale in sede di compilazione della dichiarazione unica annuale della società contribuente, lo stesso fosse rimediabile anche in sede giudiziale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 2 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, poichè la CTR ha sancito l’emendabilità dell’errore dichiarativo con la successiva dichiarazione oltre il termine previsto dalla prima disposizione e comunque in sede giudiziale.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U., Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206). La sentenza impugnata è conforme a questo principio e non merita perciò cassazione.

Deve peraltro rilevarsi che, pur vertendosi in materia di IVA, il caso in esame non è pertinente ai principi di diritto fissati dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 17757-17758/2016 in tema di emendabilità delle dichiarazioni per tale imposta e di detrazione della stessa, trattandosi, come detto, di mera correzione di errore dichiarativo materiale.

Il ricorso va dunque rigettato e l’Agenzia fiscale ricorrente condannata alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Civ. 1778/2016, 5955/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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