Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9542 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26264-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ROBERT BOSCH SPA, nelle persone dei rappresentanti negoziali,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 29 presso lo

studio dell’avvocato PETTINATO SALVO C/O ST CAMOZZI & BONISSO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOSCI GIUSEPPE,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PAOLO BERRUTI per delega Avv.

CAMOSCI GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Robert Bosch S.p.A. ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo di L. 96.599.050, relativa ad omesso versamento dell’Irpeg per l’anno 1991, conseguente alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ex lege n. 408 del 1990, per la definizione di detta annualità d’imposta. La CTP di Milano ha accolto il ricorso, e l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, è stato rigettato dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 108/3/2005, depositata il 21.6.2005, ha ritenuto che l’Ufficio aveva proceduto ad un accertamento integrativo, pure errando nel quantificare l’ammontare dell’imposta, mediante il ricorso al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativo al diverso caso della correzione degli errori materiali, e nonostante si fosse in presenza di un accertamento con adesione, che precludeva ogni ulteriore attività accertativa.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate.

La Società intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 408 del 1990, art. 14 nonchè difetto di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che i giudici d’appello non hanno considerato: a) che la dichiarazione integrativa L. n. 498 del 1990, ex art 14, avendo la stessa natura della dichiarazione integrata, soggiace al procedimento di correzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; b) che l’Ufficio si era limitato a disconoscere, come consentito dal comma 2, lett. c) di detta disposizione, parte di una detrazione d’imposta non spettante, proprio sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione integrativa, senza procedere ad accertamento integrativo, come, apoditticamente, sostenuto nella sentenza.

La ricorrente aggiunge che la decisione è carente sul piano motivazionale, laddove censura “l’inesattezza generale dell’operato dell’Ufficio”, senza aver svolto alcun accertamento sulla misura della detrazione d’imposta effettivamente spettante alla Società.

Il ricorso è inammissibile.

L’impugnata sentenza, oltre ad affermare illegittima la rettifica, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed erronei i calcoli dell’Ufficio, ha rigettato l’appello, evidenziando che ogni attività di accertamento fiscale doveva considerarsi preclusa per effetto dell'”accertamento con adesione, in dipendenza del quale, da parte dell’appellata Società, era stato definito fiscalmente l’anno d’imposta 1991″.

Tale argomento non è stato impugnato dalla ricorrente, che si è riferita (pure in modo in parte incongruo, non essendo stata posta in discussione la sussistenza del potere di rettifica di una dichiarazione integrativa) alla legittimità dell’accertamento condotto del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in relazione all’asserito carattere meramente cartolare del controllo effettuato dall’Ufficio, ma non ha censurato l’assunto, che costituisce un’autonoma “ratio decidendi”, poichè logicamente e giuridicamente idoneo a sorreggere la decisione, secondo cui l’accertamento definito con adesione, in relazione all’anno d’imposta in contestazione, non poteva più esser modificato da parte dell’Ufficio.

Ne consegue che l’omessa impugnazione di tale ragione determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del ricorso, in quanto l’accoglimento del motivo relativo all’affermata sussistenza dei presupposti per l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non sarebbe idoneo alla cassazione della sentenza, che resterebbe fondata sulla ragione non censurata (fra le tante, Cass. n. 2811/2006).

Le spese, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente ed in favore della Società, e si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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