Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9542 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8501/2005 proposto da:

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo studio dell’avvocato GERACI

OLGA, rappresentata e difesa dall’avvocato LIBRIZZI BASILIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZOINI D’ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale Avv. C.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI

ALDO, che la rappresenta e difende con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 136/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;

udito l’Avvocato SEMINAROTT ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 29.11.1994 V.E. conveniva davanti al Tribunale di Mistretta, L.R.S. ed Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito da essa attrice a causa di un incidente stradale avvenuto il 22.3.1993, mentre viaggiava come trasportata sull’auto Volvo condotta da L.R. ed assicurata con Assitalia, a seguito di una brusca frenata del conducente causata dall’attraversamento della strada da parte di un cane. Il Tribunale, rilevato che nella fattispecie si trattava di trasporto di cortesia e che quindi non operavano le presunzioni di colpa di cui all’art. 1681 e 2054 c.c., rigettava la domanda. Su appello dell’attrice, la corte di appello di Messina, con sentenza del 20.4.2004, rigettava l’appello e confermava la sentenza del tribunale.

Riteneva la corte di appello che era oscillante la giurisprudenza in merito alla presunzione di colpa del conducente (ex art. 1681 e 2054 c.c.) nella causazione di danni al trasportato a titolo di cortesia;

che, tuttavia, nella fattispecie le eventuali presunzioni di colpa del conducente L.R. erano superate dal comportamento tenuto in concreto di guida regolare, alla velocità di circa 50/69 km/h; che solo l’imprevedibile e repentino ostacolo dell’attraversamento della strada da parte di un cane, determinò la brusca frenata dell’auto, che causò lesioni alla attrice trasportata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resiste con controricorso l’assicuratrice convenuta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1681 e 2054 c.c. per avere la corte di appello ritenuto che nella fattispecie si trattasse di trasporto di cortesia, mentre in effetti si versava in ipotesi di trasporto gratuito, con conseguente presunzione di colpa a carico del conducente dell’autovettura, il convenuto L.R..

2.1. Il motivo è inammissibile per inconferenza.

E’ vero, in linea di principio che secondo la recente giurisprudenza costante (ex multis: Cass. n. 23918 del 19/11/2007) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma della legge (“ratione temporis” applicabile nel caso esaminato), L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche i terzi trasportati sul veicolo, qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, nel caso in cui (come nella specie, essendone anche il conducente) sussista una condotta colposa dell’assicurato proprietario del veicolo medesimo. Essi possono, altresì, invocare a tal fine l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., giacchè tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevono danni.

2.2. Nei predetti termini va quindi corretta la motivazione dell’impugnata sentenza, a norma dell’art. 384 c.p.c.. Tuttavia nella fattispecie la domanda è stata rigettata non perchè non fosse operante la presunzione di responsabilità di cui agli artt. 2054 o 1681 c.c. nei confronti della trasportata, ma perchè il giudice di appello ha ritenuto che fossero superate le predette presunzioni di colpa a carico del conducente, in quanto il convenuto L.R. aveva tenuto una condotta di guida regolare, mentre l’incidente si era verificato per l’imprevedibile e repentino presentarsi di un ostacolo, costituito dall’attraversamento della strada da parte di un cane. Ne consegue che il motivo di ricorso, con cui si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. e che su tale esclusione avrebbe fondato il rigetto della domanda, è inconferente, poichè detta esclusione di responsabilità è stata, invece, fondata sulla presenza del caso fortuito (che costituisce una forma di esclusione del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso), in presenza di una condotta corretta del conducente convenuto La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046). L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650).

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 117 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare la ricorrente lamenta l’erroneità della ricostruzione dell’incidente, quale operata dal giudice di merito, assumendo che non vi erano prove che il conducente tenesse una condotta di guida conforme alle regole.

4. Il motivo è infondato. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Nella fattispecie il giudice di merito, con motivazione esente da censure in questa sede di legittimità, ha accertato che il L.R. percorreva la strada a velocità intorno ai Km. 5 0/6 0 orari e che improvvisamente la strada era stata attraversata da un cane, alla distanza di circa 10 metri dall’auto.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 240 c.p.c. e art. 2736 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta la ricorrente che il giudice di merito non abbia ammesso il richiesto giuramento suppletorio.

5. Il motivo è infondato.

La mancata ammissione del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. 16157 del 18/08/2004; Cass. 25 febbraio 2000 n. 2170; 12235 del 19/08/2002), diversamente dal deferimento del giuramento suppletorio, che, pur rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito deve essere adeguatamente motivato, finendo per influire sui principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e sul relativo riparto.

8. Il rigetto dei suddetti motivi di ricorso comporta il rigetto anche del quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che i convenuti non siano stati condannati al pagamento delle spese del giudice di merito.

Il giudice di merito ha, infatti, effettuato corretta applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., ponendo le spese a carico della parte soccombente.

6. In definitiva va rigettato il ricorso e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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