Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9542 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9542 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 932-2012 proposto da:
TURATTO ROSSELLA TRTRSL55A71D778C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad lite-n in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
controricorrente

avverso la sentenza n. 53/36/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 5.4.2011, depositata il 10/05/2011;

Data pubblicazione: 12/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2012 n. 0 932 sez. MT – ud. 16-04-2015
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 932/12

Ricorrente: Rossella Turatto’
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Rossella Turatto propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n. 53/36/11, depositata il 10 maggio 2011,
con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo all’Irpef, Irap ed accessori per l’anno 2005,
veniva respinta. Si trattava di atto impositivo emesso sulla scorta del verbale di verifica della Guardia di finanza, che aveva riscontrato varie irregolarità contabili, oltre ad omessa annotazione di ricavi, nonché a seguito di accertamento con adesione, dopo
il quale tuttavia il pagamento dei tributi veniva omesso. In particolare il giudice di secondo grado osservava che questo atto impositivo non era impugnabile, in quanto emesso a seguito del procedimento amministrativo concernente l’accertamento con adesione,
peraltro accettato dall’interessata, giusta anche la sottoscrizione del relativo atto. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione
applicazione degli artt. 3, comma 4, 8, comma 3, 9, coma l, e 12,
comma 4 D.lgs. n. 218/97, nonché 62 D.lgs. n. 546/92, in quanto la
CTR non considerava che il procedimento di concordato, ovvero di
accertamento con adesione, non si era perfezionato, atteso che la
fase del pagamento dei tributi e quella del rilascio inerente alla
copia del relativo atto sottoscritto dalle parti non si erano verificate, sicché l’atto impositivo ora impugnabile.

Oggetto: impugnazione accertamento per maggior reddito,

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Il motivo è infondato. Invero, com’è noto, in materia
tributaria, una volta che sia stato definito l’accertamento con
adesione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con

‘fissazione anche del “quantum debeat’ur”, al contribuente non resta
che eseguire l’accordo, mediante il versamento di quanto da esso
previsto. Infatti risulta normativamente esclusa la possibilità di
impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo
oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a
garanzia del Fisco, sino a quando l’obbligazione scaturente dal
concordato non sia stata interamente eseguita. Quindi il ricorso
contro l’avviso di accertamento proposto dopo la firma del
concordato fiscale, come nella specie, è inammissibile, posto che
il concordato costituisce una transazione, che di per sé comporta
la rinuncia automatica a fare valere ogni eventuale originaria
contestazione, ancorché perda efficacia ove il contribuente venga
meno agli obblighi assunti (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10086 del
30/04/2009, n. 15170 del 2006). D’altronde i futuri pagamenti non
possono essere rimessi alla sola diligenza del debitore, sicché la
procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua
integrità, l’originaria pretesa tributaria oggetto di accertamento
nella sua interezza prima del concordato, comprese le sanzioni, da
impugnare eventualmente in via autonoma, sempre che ne sussistan
presupposti.
Dunque la sentenza impugnata risulta motivata

modo

camente corretto sul punto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 3, coma 4 D.lgs. n. 218/97, 7,
comma 2, lett. c), 10, comma 1 L. n. 212/00, e 62 D.lgs. n.
546/92, giacché il giudice di appello non esaminava la questione
dedotta in ordine alla proposizione del ricorso introduttivo ispirata dalla stessa amministrazione, mediante la indicazione della
relativa facoltà nell’avviso di accertamento in capo a Turatto,
che perciò aveva instaurato il contenzioso in buona fede, princi-

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t

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pio al quale appunto i rapporti con l’Erario devono essere improntati.
Si tratta all’evidenza di censura inammissibile, perché carente di autosufficienza, dal momento che la’ ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso in appello, con cui avrebbe addotto la

lacuna, nella quale il giudice del merito sarebbe incorso rispetto
a quanto dedotto dalla parte, senza costringere la stessa
all’esame diretto degli atti relativi, peraltro precluso in sede
di legittimità. Tuttavia in ogni caso sostanzialmente essa rimane
assorbita dal primo motivo, anche se comunque la medesima non appare avere pregio, posto che la relativa clausola costituisce una
indicazione prevista dalla legge in generale per ogni atto impositivo, per il quale piuttosto la valutazione circa la possibilità,
opportunità o necessità dell’impugnativa rimane circoscritta solamente nell’ambito del soggetto interessato, come nel caso in esame.
4. Ne discende che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al

o delle

spese a favore della controricorrente, e che liquida
C1.500,00(millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 16 aprile 2015.

doglianza, onde porre la Corte nella condizione di verificare la

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