Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9542 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.12/04/2017), n. 9542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29469/015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALUMBO 26,
presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIO GAETA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3954/7/2015, emessa il 24/04/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2006 ed il 2008, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.
I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non significativa la spesa effettuata per compensi a terzi, e gravante sull’Agenzia l’onere della prova del presupposto impositivo.
L’agenzia propone ricorso lamentando sia violazione delle norme in tema di IRAP, che di quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, ed in particolare ha denunciato l’omesso esame da parte della CTR della natura di lavoro svolto dal dipendente del medico.
Quest’ultimo si è costituto con controricorso, illustrato da memoria.
Con memoria depositata in cancelleria prima dell’udienza di trattazione (non partecipata), l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali, in subiecta materia, originati dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 9451/16, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite; il contribuente, invece, insisteva con memoria per la liquidazione delle spese.
Il Collegio, preso atto della rinuncia del ricorrente determinata dal recente consolidarsi della giurisprudenza, mentre al momento della proposizione del ricorso sussistevano incertezze interpretative, in ordine alla questione controversa, dispone l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
Atteso che il rinunciante è un’Amministrazione dello Stato, la stessa non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550), che peraltro non trova applicazione in via formale in caso di rinunzia (Cass. 23195/15).
PQM
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZINE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017