Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9541 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5107/2005 proposto da:

M.J.J.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TSCHURTSCHENTHALER IVO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1,

presso lo studio dell’avvocato CORAZZA LUISA GIUSTINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSARI GIANCARLO con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

Sezione Distaccata di BOLZANO, emessa il 17/11/2004; depositata il

29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO (per delega MANZI LUIGI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. conveniva davanti al tribunale di Bolzano M. J.C., suo ex convivente, chiedendo che lo stesso fosse condannato alla restituzione della somma di L. 52.500.000, che assumeva avergli mutuato in più riprese per l’acquisto dell’appartamento, in cui viveva. In via subordinata l’attrice proponeva domanda di indebito arricchimento.

Si costituiva il convenuto, che assumeva che ciascuno aveva conferito alla famiglia di fatto le proprie risorse e che quindi non sussisteva alcun mutuo.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 21.10.2003, rigettava la domanda di restituzione della somma, fondata sul titolo del mutuo e dichiarava tardiva la domanda di indebito arricchimento. Su appello dell’attrice, la Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, accoglieva la domanda sotto il profilo del contratto di mutuo e condannava il convenuto a pagare all’attore la somma di Euro 27.113,99, oltre interessi e spese processuali. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie doveva ritenersi che effettivamente era stata mutuata dall’attrice tale somma al convenuto, con pagamento diretto al venditore dell’appartamento, poi intestato al M., come emergeva dalla documentazione prodotta da essa attrice nonchè dal fatto che in merito a tale proprio debito per l’acquisto dell’immobile il M. aveva dichiarato di nulla sapere; che, essendo il mutuo un contratto reale, con la semplice consegna della somma esso risultava concluso, mentre l’obbligo di restituzione era una conseguenza di legge e, quindi, non necessitava di specifica pattuizione. La corte dichiarava assorbita la domanda di indebito arricchimento. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficienza l’erroneità ed illogicità della motivazione, in ordine alla presunta “ammissione” da parte di M., del fatto dedotto dalla S. a fondamento della propria domanda;

violazione ed errata applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c..

Assume il ricorrente che erratamente la corte di merito ha ritenuto che egli abbia confessato o ammesso che la S. avesse versato al costruttore H. l’intero importo dedotto in questa causa, cioè Euro 27.113,99. Assume il ricorrente che egli si era limitato a dire di nulla sapere di tali pagamenti, contestando che potessero essere stati pagati dalla S. oltre L. 27.500.000; che mancava ogni esplicita dichiarazione confessoria e che difettava l’elemento soggettivo della confessione.

2.1. Il motivo è infondato.

La corte di appello non ha mai ritenuto che nella fattispecie il M. avesse reso una confessione giudiziale a norma dell’art. 2730 c.c.; ha solo ritenuto che era illogico che il M. potesse limitarsi a rispondere di non sapere se la S. avesse pagato la somma al costruttore ed in ogni caso di ignorare chi avesse pagato gli immobili a lui intestati.

In altri termini la sentenza impugnata non ha assegnato alla risposta del M. il valore di prova legale, tipico della confessione, ma ha solo liberamente apprezzato tali risposte, e, ponendole in collegamento con le prove documentali della S. sui pagamenti effettuati, ha ritenuto che quest’ultima avesse effettivamente pagato al costruttore la somma di Euro 27.113,99, a copertura del debito del M., acquirente dell’appartamento. Ciò è corretto e non integra la violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c..

2.2. Infatti questa Corte ha già ritenuto che, in assenza di “confessione”, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (Cass. 15/09/1999, n. 9840; Cass. 23.3.1995 n. 3380; Cass, 19.1.1981 n. 454).

3. Quanto al lamentato vizio motivazionale, va osservato che la deduzione di tale vizio conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. S.U. 27/12/1997, n.13045, Cass. 14/02/2003, n.2222; Cass. 25.8.2003, n.12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

Nella fattispecie non è nè insufficiente ne illogica la motivazione dell’impugnata sentenza che sulla base delle suddette risposte agnostiche dell’attore in merito a chi avesse pagato il suo debito e alla documentazione prodotta dalla S. ha ritenuto che effettivamente quest’ultima avesse effettuato il pagamento assunto al costruttore.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1813 c.c., art. 1325 c.c., nn. 1 e 2, per avere la corte di appello ritenuto che il contratto di mutuo si perfeziona soltanto con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di determinate quantità di denaro, mentre nel caso in esame non può dirsi perfezionato un contratto di mutuo, mancando l’accordo delle parti in causa.

Assume il ricorrente che la semplice consegna del denaro al costruttore, ove anche avvenuta ad estinzione del debito di esso attore, non poteva costituire un contratto di mutuo in assenza di una prova in tal senso da parte dell’attrice, essendo la consegna di per sè un atto neutro, che poteva avere più cause.

5.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che, stante la lettera dell’art. 1813 c.c. (“il mutuo è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro….).

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 04/02/2000, n. 1225).

5.2. Tuttavia la datio d’una somma di danaro non vale di per sè, a fondare una richiesta di restituzione allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, dacchè, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza d’un’obbligazione restitutoria da parte dell’accipiens impone, all’attore in restituzione, di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova d’un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d’un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova (Cass. 6 luglio 2001 n. 9209, 2 aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321).

Quindi l’attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.

5.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto discendere l’esistenza di un contratto di mutuo dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessane la ricezione -non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, possa tramutarsi in eccezione sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. 24/02/2004, n. 3642; Cass. 19/08/2003, n. 12119; Cass. 06/07/2001, n. 9209; Cass. 02/04/1999, n. 3205).

6. Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, nei termini suddetti. Va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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