Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9541 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9541 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 911-2012 proposto da:
COLACEM SPA 01157050541 – già Industria Siciliana Cementi SpA
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 45, presso lo studio dell’avvocao MAURIZIO LEO,
,che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI RAGUSA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO BONCORAGLIO,
,

giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/05/2015

avverso la sentenza n. 363/31/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
24.6.2010, depositata 1’11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott SALVATORE

udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Leo che ha
raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 00911 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-

esto

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 911/12

Ricorrente: società Colacem Spa.
Controricorrente: Comune Ragusa

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Colacem Spa. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n.
363/31/10, depositata il l novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’impugnazione inerente a tre avvisi di accertamento, gravati con altrettanti atti introduttivi, e relativi
all’Ici per gli anni 1999-2001 su un complesso immobiliare di sua
proprietà, adibito a stabilimento per la produzione di cemento,
veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi erano legittimi, dovendosi ricomprendere anche le varie strutture e impianti, come gli altiforni, nel
concetto di complesso industriale da sottoporre a tale tipo
d’imposizione. Il Comune di Ragusa resiste con controricors•entre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorente
duce

de-

i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt. l e 5

D.lgs. n. 504/92, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la CTR
non considerava che l’imposta doveva essere applicata solamente al
fabbricato dell’azienda produttiva, e non anche alle strutture
collaterali, come gli altiforni, atteso che le componenti impiantistiche non sono “.. .. in grado di produrre un reddito proprio”.
Del resto la disciplina introdotta in relazione a certi impianti e
strutture, come le turbine, nell’ambito di applicazione dell’Ici,

Oggetto: impugnazione avvisi accertamento Ici,

2

attiene solamente alle centrali idroelettriche, e pertanto non può
trovare applicazione per gli stabilimenti di altra natura. Peraltro le dette doglianze erano state sollevate in sede di appello,
senza che tuttavia il secondo giudice le avesse adeguatamente vagliate.

za.
A) Invero la ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso
in appello con cui avrebbe addotto la doglianza suindicata, né le
parti salienti degli avvisi di accertamento, onde mettere la Corte
nella condizione di verificare il carente percorso logico e argomentativo, in cui la CTR sarebbe incorsa. Infatti, com’è noto,
l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione,
imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione
dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia
il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) p
proposto, non può essere assolto “per relationem” con
rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicaz

del

loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo
puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso
si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se
adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il
ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al
giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto
controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata,
il che non è dato riscontrare nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11984 del 31/05/2011, n. 7237 del 29/03/2006).
B) Inoltre – “ad abundantiam” – si osserva tuttavia che la cesura è comunque infondata. Invero, com’è noto, in tema di ICI, la
base imponibile dei fabbricati classificabili nella categoria D,
non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, va determinata con riferimento al valore dell’immobile, inteso non solo come opera muraria, ma come complesso immobi2

Il motivo è inammissibile sotto il profilo dell’autosufficien-

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liare e, quindi, con l’inclusione anche di quello degli impianti,
essendo il presupposto impositivo collegato alla destinazione urbanistica, oltre che alla funzionalità complessiva, dell’immobile,
inteso come entità produttiva nella sua generale unitarietà (Cfr.
anche Cass. Sentenze n. 10134 del 28/04/2010, n. 21445 del 2009).

ferimento ai beni come oggetto di diritti, ma in quanto abbiano
una autonoma utilità e capacità reddituale. Nè considera a detti
fini “gli immobili”, bensì “le unità immobiliari”, le quali possono essere costituite sia da porzioni dei medesimi, sia da complessi di beni, che solo dal loro collegamento acquistano l’utilità e
la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi. Pertanto,
se l’opificio industriale può essere, in quanto tale, oggetto di
un contratto di locazione, e, quindi, produrre il relativo reddito, non v’è ragione per escludere, che allo stesso sia r
la rendita catastale, quale emergente dalla valutazione
plesso degli elementi costitutivi – strutture murarie

ompianti-

che caratterizzano le unità immobiliari classificabili come “opifici”, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 26441 del
04/11/2008, n. 13319 del 2006).
Dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato
e giuridicamente corretto su tali punti.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese a favore del controricorrente, e che liquida in C100,00 per
esborsi, ed C13.000,00(tredicimila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 16 aprile 2015.

Infatti in tema di classamento, la normativa catastale non fa ri-

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