Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9541 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. II, 12/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24993/2019 proposto da:

E.A., rappresentato e difeso dall’avv. AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrentre –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver collaborato durante la campagna elettorale a sostegno di un candidato sindaco della sua città, il quale, una volta sconfitto alle urne, accusò lui e gli altri giovani collaboratori d’aver male utilizzato il denaro fornito per la campagna elettorale.

Il richiedente asilo precisava d’aver visto uccidere alcuni dei suoi amici, che avevano collaborato alla campagna elettorale e d’esser anche lui stato sequestrato e picchiato per tre giorni prima di riuscire a fuggire ed espatriare.

Il Tribunale potentino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non rientrante nelle fattispecie disciplinate dalla normativa sulla protezione internazionale; ritenne non sussistente nella zona della Nigeria, da cui il richiedente asilo proveniva, una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni, concrete ed attuali, di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

L’ E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale lucano articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da E.A. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 106 Cost., comma 2, con conseguente nullità poichè il decreto adottato dal Collegio potentino risulta redatto con la collaborazione di Giudice Onorario di Pace, che pure provvide alla trattazione della lite in udienza, ed un tanto in contrasto con il disposto costituzionale che limita l’utilizzo dei Magistrati onorari alle sole funzioni monocratiche, mentre la materia afferente la protezione internazionale risulta funzionalmente assegnata alla cognizione collegiale.

La censura appare manifestamente infondata sotto ambedue i profili evocati.

Difatti è insegnamento pacifico e costante di questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n. 12214/03, Cass. sez. 2 n. 4426/17, Cass. sez. 1 n. 32307/18 – oltre che disposizione di legge che la collaborazione di un Magistrato in tirocinio ovvero Onorario nella redazione del provvedimento giudiziario – D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 10 – non vizia in alcun modo lo stesso, poichè appunto il Magistrato collaboratore non assume la paternità di detto provvedimento, la quale rimane sempre in capo al Magistrato componente del Collegio decidente che lo sottoscrive, ancorchè la mera redazione è avvenuta con l’ausilio del Magistrato non componete il Collegio giudicante.

E’ altresì patentemente priva di fondamento – Cass. sez. 1 n. 4887/20, Cass. sez. 1 n. 3356/19 – la dedotta nullità in relazione alla circostanza che l’udienza di trattazione del ricorso sia stata celebrata avanti il GOP, posto che è consentita D.Lgs. n. 116 del 2017, ex art. 10, la delega al Magistrato onorario anche di alcune incombenze nell’ambito dei procedimenti di competenza collegiale, salve le espresse esclusioni tra le quali non figurano i procedimenti afferenti la protezione internazionale.

Con il secondo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, del disposto portato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), poichè il Tribunale, esaminando il tema della protezione sussidiaria, non ebbe a ritenere ricorrente situazione di sua persecuzione pur avendo ritenuto credibile il suo racconto fondato proprio sulle violenze subite da lui e dal padre.

In effetti l’argomento critico sviluppato dal ricorrente sul punto si limita a richiamare le violenze narrate – asseritamente ritenendo il Tribunale non avesse mosso eccezioni sulla loro credibilità – senza però un effettivo confronto con la motivazione al riguardo elaborata dal Collegio lucano.

Difatti il Tribunale ha posto in evidenza come, non solo, il narrato reso dall’ E. sia poco verosimile – ancorchè nel passo del decreto impugnato che tratta della protezione umanitaria – ma soprattutto come lo stesso non lumeggi persecuzione rientrante nell’ipotesi normativa dedotta siccome violata, in quante le violenze subite provenienti da privato senza che il ricorrente nemmeno avesse allegato l’inutile richiesta di protezione alle Autorità statali.

Quindi l’ E. lamentala violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e difetto d’istruttoria al riguardo, ritenendo che il Tribunale, con relazione alla situazione socio-politica della Nigeria, ebbe ad esporre motivazione apparente ovvero affetta da insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili od ancora incomprensibile.

Inoltre il ricorrente segnala violazione di legge per difetto di istruttoria ovvero la mancata valutazione dei requisiti della protezione sussidiaria poichè il Collegio potentino non ebbe a ben valutare le informazioni circa la situazione sociopolitica della Nigeria, desumibili da rapporti redatti da Enti internazionali che indica nel corpo dell’argomento critico.

Il Collegio lucano, invece, ha partitamente esaminata la situazione socio-politica della Nigeria, con particolar riguardo alla zona di provenienza del richiedente asilo, sulla scorta di informazioni desunte da rapporti, puntualmente individuati, redatti da autorevoli Organismi internazionali all’uopo preposti afferenti al 2017 ed ha motivatamente escluso che concorra una situazione di violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

A fronte di ciò il ricorrente si limita dedurre vizio di motivazione comportante la nullità del provvedimento e mancata attivazione del potere istruttorio officioso, ma all’evidenza detta contestazione appare apodittica poichè non si correla con la motivazione effettivamente illustrata nel decreto impugnato, avendo il Tribunale chiaramente esposto le ragioni fondanti la sua statuizione afferente alla ritenuta non concorrenza di una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa individuante il pericolo generico.

Inoltre il Collegio potentino ha puntualmente esaminato le informazioni desumibili da rapporti aggiornati redatti da autorevoli fonti internazionali, appositamente citate, per motivatamente concludere che la situazione sociopolitica della Nigeria – nella zona di provenienza dell’ E. – non era connotata da violenza diffusa.

L’argomento critico contrapposto dal ricorrente si limita ad enfatizzare le informazioni relative alla criminalità ed agli episodi di terrorismo a sfondo politico che all’evidenza non superano la diversa statuizione assunta dai Giudici di prime cure, che – correttamente – risulta ancorata al concetto di violenza diffusa offerto dalla Corte Europea, ma si riduce a proporre a questa Corte di legittimità un opzione valutativa alternativa sollecitando un inammissibile esame nel merito della questione.

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ E. rileva violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione alla statuizione di rigetto della sua istanza di godere della protezione umanitaria.

Già la contemporanea e promiscua deduzione ed illustrazione di più e, tra loro, anche logicamente inconciliabili vizi di legittimità lumeggia l’inammissibilità del motivo, ma pure in concreto lo stesso si compendia in apodittica ed astratta contestazione della decisione assunta senza un effettivo confronto con la motivazione esposte al riguardo da parte del Tribunale.

Difatti il Collegio lucano ha puntualmente messo in evidenza come non risultano versati in atti da parte del ricorrente dati fattuali atti a lumeggiare il concorrere di una condizione specifica di vulnerabilità, una volta escluso il timore dedotto in relazione alla sua narrazione ritenuta anche poco verosimile oltre che non lumeggiante effettiva persecuzione, come dianzi visto.

A fronte di detta esaustiva valutazione, il ricorrente si limita a riproporre enfatizzazione circa l’instabile situazione socio-politica della Nigeria e della diversa capacità economica tra il suo Paese e l’Italia, così proponendo argomentazione critica generica poichè non si confronta con la motivazione resa dal Collegio potentino.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ E. a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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