Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9540 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 22/05/2020), n.9540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15563/19 proposto da:

-) A.A., elettivamente domiciliato a Napoli, v. Toledo n. 106,

presso l’avvocato Marco Esposito, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 19.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato la Nigeria per sfuggire alle minacce degli appartenenti ad una associazione criminale – (cult) denominata “Black Axe”, i quali intendevano opporsi alla sua decisione di abbandonare quel sodalizio, di cui anch’egli aveva fatto parte in passato;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 19.3.2019;

il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, perchè i fatti narrati dal richiedente non evidenziavano comunque alcuna persecuzione;

-) la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa perchè la vicenda narrata dal richiedente asilo non evidenziava alcun rischio di condanna a morte o di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nella regione nigeriana di provenienza del richiedente asilo ((OMISSIS)) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (il Tribunale cita un rapporto EASO del 2018);

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) il racconto del richiedente asilo non era credibile;

b) il richiedente asilo non aveva raggiunto un apprezzabile livello di integrazione in Italia;

c) il rientro del ricorrente nel proprio paese non lo avrebbe esposto al rischio di una compromissione dei propri diritti inviolabili, ed anzi gli avrebbe consentito più facilmente di trovare un lavoro;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.A. con ricorso fondato su un motivo articolato in tre censure;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene tre differenti censure (peraltro assai difficilmente enucleabili da un testo redatto con tecnica scrittoria sommamente confusa, disorganica e frettolosa, come svela il fatto che il ricorrente, cittadino nigeriano, a pag. 8, penultimo capoverso, si duole della condizione del Mali).

Con una prima censura il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; sostiene che la suddetta norma impone la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti inderogabilmente in tutti i casi in cui non è disponibile la videoregistrazione del colloquio della richiedente dinanzi alla commissione territoriale; con la conseguenza che il Tribunale, rigettando la richiesta dell’odierno ricorrente di essere ascoltato, sarebbe incorso in una nullità processuale.

1.1. Con una seconda censura il ricorrente si duole del rigetto della sua domanda di concessione della protezione sussidiaria, “riservandosi ulteriori memorie sul punto” (così il ricorso, pagina 7, quinto capoverso).

1.2. Con una terza censura, infine, il ricorrente si duole del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; deduce al riguardo che il Tribunale avrebbe travisato i fatti, ritenendo che l’odierno ricorrente avesse raggiunto l’Italia per ragioni economiche, laddove la sua fuga dalla Nigeria era invece dovuta alla necessità di salvaguardare la sua incolumità personale.

2. La prima censura è infondata in modo manifesto.

Il ricorrente mostra di confondere la fissazione dell’udienza, che è sempre necessaria quando non vi sia la videoregistrazione dell’interrogatorio reso dinanzi la commissione territoriale, con l’audizione della parte, la quale è invece rimessa ad una scelta discrezionale del giudice di merito, scelta la cui discrezionalità è coessenziale al funzionamento di qualsiasi processo civile, dal momento che costituirebbe un inutile appesantimento obbligare il giudice a interrogare la parte anche quando, ad esempio, debba decidersi soltanto sulla ammissibilità o tempestività del ricorso.

In ogni caso la decisione del Tribunale è conforme a quanto ripetutamente stabilito da questa Corte, e cioè che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. i -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01.

2. La seconda censura è inammissibile, per totale carenza di illustrazione.

3. Inammissibile, infine, è la terza delle censure sopra riassunte, in quanto non solo anch’essa investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (stabilire se sussista o non sussista una condizione di vulnerabilità soggettiva individuale); ma per di più non muove alcuna articolata e ragionata critica alla sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre la propria valutazione a quella adottata dal Tribunale.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

3.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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