Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 954 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34840-2018 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SCRIVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO MODAFFERI;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 284/2018 aveva accolto il ricorso dell’Inps e, riformata la decisione di primo grado, aveva dichiarato dovuta da F.I., architetto, la contribuzione a seguito della iscrizione d’ufficio nella gestione separata Inps. La Corte aveva ritenuto di fare applicazione, non sussistendo motivi per discostarsi, del principio enunciato dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 30344/2017 ed aveva valutato non esaminabile in quella sede di appello l’eccezione di prescrizione avanzata in primo grado, in quanto espressamente disattesa dal tribunale e non riproposta con appello incidentale.

Avverso detta decisione F.I. proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 nonchè art. 113 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente si duole della decisione del giudice di appello quanto alla ritenuta sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur in caso di prevalentemente attività di docente, esercitino altresì attività di libera professione.

2) Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello esteso l’applicazione di dette disposizioni anche a casi in cui la Cassa di appartenenza aveva escluso il versamento del contributo “soggettivo”.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 nonchè dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per la applicazione del regime sanzionatorio previsto in ipotesi di omissione di dichiarazione reddituale, non verificatasi nella fattispecie in esame.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha statuito a riguardo che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32166/2016; Cass. n. 32167/2018; Cass. n. 32508/2018).

Il principio esposto, consolidatosi in una perdurante, univoca linea giurisprudenziale, e dal quale non vi è motivo per discostarsi, esprime le ragioni dell’obbligo di iscrizione e la infondatezza dei motivi di censura.

Il terzo motivo, relativo al regime sanzionatorio applicato nel caso in esame, è inammissibile in quanto non chiarisce a quale capo della decisione è diretto. La censura, priva di riferimento al punto della decisione ritenuta errata, risulta pertanto questione nuova.

Il ricorso è infondato.

Le spese del presente giudizio, attese le oscillazioni giurisprudenziali intervenute, vanno compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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