Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 954 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 17/01/2020), n.954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3554 – 2019 R.G. proposto da:

D.M.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 80, presso lo studio

dell’avvocato Alberto Prosperini che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 1929/2018,

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla corte d’appello di Perugia depositato in data 1.6.2012 D.M.M. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio intrapreso nei confronti della “Ren. Do.Costruzioni” dinanzi al giudice di pace di Roma, proseguito in appello dinanzi al tribunale di Roma, in sede di legittimità dinanzi a questa Corte ed in sede di rinvio dinanzi al tribunale di Roma.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

2. Con decreto n. 1929/2018 (dei 13.11.2017/14.6.2018) la corte di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.917,00 oltre interessi nonchè a rimborsare al difensore anticipatario, avvocato Alberto Prosperini, del ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 8,00 per spese vive ed in Euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014, art. 1 e art. 4, comma 1, ultima parte e dell’art. 91 c.p.c..

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 2.917,00 – dell’indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

5.1. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018; l’impugnato decreto, si ribadisce, è stato depositato il 14.6.2018. Il D.M. n. 37 del 2018, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7) ed applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 6), ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, comma 1, nel senso che, al terzo periodo, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; e nel senso che, al quarto periodo, le parole “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”).

Difatti, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata, (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase decisionale Euro 405,00.

5.2. Si tenga conto che il ricorrente ha espressamente dato atto che “la “fase istruttoria” non potrà essere presa in considerazione” (così ricorso, pag. 3), “essendo mancata l’istruttoria, avendo (…) la Corte nell’unica udienza tenutasi del 13/11/2017 (…) trattenuto la causa a sentenza” (così ricorso, pag. 3). I “minimi” quindi sono pari ad Euro 915,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 405,00.

6. Il buon esito del primo motivo di ricorso dispensa questa Corte dalla disamina del secondo motivo di ricorso, espressamente formulato, quest’ultimo, in via subordinata (cfr. ricorso, pag. 6).

7. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 1929/2018 va cassato – nei limiti della censura addotta con il primo motivo – con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

8. Non sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Invero, ed a prescindere dall’accoglimento del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbita la disamina del secondo; cassa, nei limiti della censura di cui al primo motivo di ricorso, il decreto della corte di appello di Perugia n. 1929/2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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