Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 954 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 954 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 17/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso 19891-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SILVOTTI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CARMINI STEFANO, DANIELA ZAMBONI, giusta procura
speciale ad litem in calce al controricorso;
– controricorrente –

VI

avverso la sentenza n. 9/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.12.2010, depositata il 19/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che si

G

Ric. 2011 n. 19891 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: debenza IRAP e sanatoria ex lege 289/2002
Reg. Gen.19891/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia 9/14 /11 del 19 gennaio 2011
che respingeva l’appello dell’Ufficio
affermando che il sig. Stefano Silvotti non era soggetto ad IRAP relativamente all’attività svolta
negli anni 1998-2005.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Secondo la proposta del relatorlg ricorso deve essere accolto per quanto attiene alla annualità
2000 posto che la sentenza di appello non ha affrontato la questione rilevante al fine del decidere e
sollevata dalla Agenzia che si richiama alla pacifica giurisprudenza secondo cui in tema di condono
fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 1. 27 dicembre 2002 n. 289,
la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le
annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non
dovute per assenza del relativo presupposto (nella specie, irap): il condono, infatti, in quanto volto a
definire «transattivamente» la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il
contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro,
ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle
somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza
possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass.
[ord.], sez. VI, 10-02-2012, n. 1967).
Gli altri motivi di ricorso debbono essere rigettati avendo il giudice di merito accertato che il
contribuente svolgeva la propria attività utilizzando il mezzi indispensabili a tale fine e senza
l’ausilio di dipendenti.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto
e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
che deciderà anche sulle spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 4 dicembre 2013

DEPOSITATO INCANCELLERIA

INTIMATO: Stefano Silvotti

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