Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9539 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 22/05/2020), n.9539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9652/19 proposto da:

-) K.I.P., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Regina

Margherita n. 239 (c/o avv. Valentina Valeri), difeso dall’avvocato

Giacomo Cainarca in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 10.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.I.P., cittadino ivoriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato la Costa d’Avorio in quanto, essendo di etnia djoula, temeva di essere aggredito e ucciso dagli abitanti del vicino villaggio di etnia betè, in lotta con i djoula per ragioni legate al possesso delle terre;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento K.I.P. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con Decreto 10.2.2019;

il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo era implausibile ed inattendibile;

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, perchè i fatti narrati dal richiedente non evidenziavano comunque alcuna persecuzione, nè minaccia di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa perchè la vicenda narrata dal richiedente asilo non evidenziavano alcun rischio di condanna a morte o di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè in Costa d’Avorio non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (il Tribunale cita quattro COI tratte da tre organizzazioni: Refworld, Amnesty International, HRW);

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) in Costa d’Avorio non vi era una violazione dei diritti umani fondamentali;

b) il richiedente asilo non aveva raggiunto un apprezzabile livello di integrazione in Italia;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.I.P. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, un error in procedendo: sostiene che il decreto impugnato sarebbe nullo perchè l’odierno ricorrente non è stato ascoltato dal Tribunale.

1.1. Il motivo è infondato.

Esso, infatti, si fonda su un presupposto di diritto erroneo: ovvero che il Tribunale, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di asilo, abbia l’obbligo sempre e comunque di interrogare il ricorrente, quando questi ne faccia richiesta.

Non è questa, tuttavia, la previsione della legge.

1.2. Al richiedente asilo che intenda dolersi del rigetto della propria domanda da parte della Commissione territoriale la legge accorda, per quanto qui rileva, due diritti: quello alla fissazione d’una udienza da parte del Tribunale, e quello di essere sentito.

Nessuno di questi due diritti è incondizionato e rimesso all’arbitrio o, peggio, al capriccio delle parti, ma è disciplinato dalla legge.

1.3. Per quanto attiene il diritto alla fissazione d’una udienza (che ovviamente non si sovrappone al, e non coincide col, diritto ad essere interrogato), il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, stabilisce il Tribunale abbia l’obbligo di fissarla o quando la videoregistrazione dell’interrogatorio reso dinanzi la commissione non è disponibile (lettera (a)), oppure quando il ricorso si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado (lettera (c)).

Quando, invece, sia il richiedente asilo ad avere formulato una motivata richiesta di fissazione dell’udienza, il giudice ha l’obbligo di fissarla solo se ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione.

1.4. Per quanto attiene, invece, il diritto ad essere ascoltato dal Giudice, questa Corte ha già ripetutamente affermato – sulla scorta della giurisprudenza comunitaria – che il Giudice non è tenuto a compiere o rinnovare l’audizione del richiedente asilo, quando ritenga che gli elementi già in suo possesso siano necessari e sufficienti per decidere la causa (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01).

In tanto, dunque, il richiedente asilo può dolersi in questa sede d’un error in procedendo per il fatto di non essere stato ascoltato dal Tribunale, in quanto alleghi in iure che la causa non poteva essere decisa allo stato degli atti; e spieghi in facto il perchè non potesse essere decisa allo stato degli atti.

1.5. Nel caso di specie, il ricorrente non ha compiuto la suddetta allegazione, nè ha offerto la suddetta spiegazione.

Il motivo di ricorso va dunque dichiarato infondato perchè poggia sull’assunto dell’esistenza d’una norma giuridica (l’incondizionato diritto del richiedente asilo ad essere interrogato dal Tribunale) che, per quanto detto, non esiste.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria, lamentando la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Nella illustrazione del motivo, dopo un’ampia trattazione sulla portata e sull’efficacia dell’art. 10 Cost. e sul concetto di “protezione umanitaria”, il ricorrente conclude (a pagina 23, terzo capoverso, del ricorso) con la non pertinente affermazione secondo cui anche la Commissione Nazionale per il diritto d’asilo avrebbe riconosciuto la necessità di concedere la protezione umanitaria “ai cittadini bengalesi”.

1.1. Il motivo (la cui illustrazione costituisce in larga parte l’integrale trascrizione di un provvedimento di merito, ovvero una ordinanza del Tribunale di Milano datata 31 marzo 2016) è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere che le generali condizioni di povertà del Paese di provenienza del richiedente asilo, da sole, non costituiscono una circostanza idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (da ultimo in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 1051 del 17.1.2020; così pure Sez. 1, Ordinanza n. 864 del 17.1.2020, ove si afferma che la situazione concreta di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari “non può tout court identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione”.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla situazione del paese di origine.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta infatti la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale; ma questo non ha affatto rigettato la domanda di protezione ritenendola non provata senza previamente ricorrere ai propri poteri istruttori officiosi (nel qual caso soltanto si sarebbe potuto dire sussistente il vizio denunciato dall’odierno ricorrente).

Il Tribunale ha piuttosto ritenuto in facto l’insussistenza d’una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza del richiedente asilo, citando COI aggiornate ed attendibili: e che un provvedimento siffatto non sia censurabile in questa sede dovrebbe essere ben noto alla difesa del ricorrente, dal momento che identici ricorsi, proposti dal medesimo avvocato, vertenti su identiche fattispecie e fondati su identici motivi sono stati ripetutamente dichiarati inammissibili da questa Corte (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 2130 del 30.1.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 2128 del 30.1.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 2127 del 30.1.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 30950 del 27.11.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 28969 del 8.11.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 28899 del 8.11.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 25895 del 14.10.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 25875 del 14.10.2019).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

4.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA