Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9539 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9539 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 865-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BETA PERSEI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MAURIZIO
VILLANI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controticorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

Data pubblicazione: 12/05/2015

avverso la sentenza n. 110/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 18.10.2010, depositata 1’8/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2012 n. 00865 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 865/12

Ricorrente principale: agenzia delle entrate
Controrícorrente e ricorrente incidentale: società Beta Persei

Oggetto: impugnazione avviso accertamento maggior reddito e
cartella pagamento,
ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 110/05/10, depositata il 21 aprile
2011, con la quale, rigettato l’appello della società Beta Persei
srl. contro la decisione di quella provinciale, l’impugnazione
della contribuente, esercente l’attività di produzione di macchine
industriali,

miscelatrici,

accumulatori

etc.,

e

relativa

all’avviso di accertamento concernente l’Ires, Irap ed Iva per
l’anno 2004, nonché la successiva cartella di pagamento, svolta
con due atti introduttivi, veniva respinta, tranne che per le sanzioni e gli interessi. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che l’atto impositivo si basava sul rilevante sca
la dichiarazione del reddito e lo studio di settore, se
contribuente avesse aderito all’invito al contraddittorio
ducendo alcuna giustificazione, tenuto conto anche delle
commesse e del numero consistente di dipendenti, a fronte dei quali quello indicato risultava del tutto esiguo. Tuttavia il giudicante riteneva equo disapplicare le sanzioni e gli interessi.

La

Beta Persei resiste con controricorso; a sua volta ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai
sensi dell’art. 335 cpc., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

srl.

2

Ricorso principale
3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 132 cpc. e 36, coma 3 D.lgs. n. 546/92, in
quanto la sentenza impugnata’ non risulta sottoscritta anche dal’
giudice relatore, ma solamente dal presidente, e pertanto essa è

Il motivo è fondato. Invero la sentenza emessa dal giudice in
composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del
presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità
sanabile ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ.,
trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui
sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc.
civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo

e

della ragionevole durata, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sez.
U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014; Sent. n. 523 del 1981). Ciò
posto, tuttavia va rilevato che comunque la nullità dedotta viene
riscontrata nella specie, e censurata con apposito motivo,
perciò non può non essere condiviso.
Da ciò discende che la seconda doglianza, come re i i.orso
incidentale condizionato, rimangono assorbiti, posto che si ratta
di censure, il cui esame presuppone la validità del p dimento
impugnato, invece affetto da nullità nella specie.
4. Ne deriva che il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, per nuovo esame.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie il principale per quanto di ragione; dichiara assorbito l’altro incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al primo, e rinvia, anche per le spese, alla
2

insanabilmente nulla.

3

commissione tributaria regionale della Pugl a, altra sezione, per
(

nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Se-

zione civile, il 16 aprile 2015.

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