Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9539 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017), n. 9539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13301/2016 proposto da:
I.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
SOCEDIL APPALTI SRL (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO
11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCA RUPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 128/2015 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il
22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato a due motivi, I.S.G., avvocato, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna, in data 22 dicembre 2015, che rigettava sia l’appello principale dell’attuale ricorrente, sia l’appello incidentale della Socedil Appalti s.r.l. proposti avverso la decisione del Giudice di pace di Nicosia del 27 aprile 2012, che aveva in parte accolto l’opposizione a precetto della società Socedil, riducendone l’importo originario di Euro 630,00 a quello di Euro 524,30 a fronte di avvenuto parziale pagamento;
che resiste con controricorso la Socedil Appalti s.r.l.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al Decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria il 14 febbraio 2017;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
preliminarmente, che la memoria del ricorrente è inammissibile per tardività del relativo deposito, in quanto avvenuto nel mancato rispetto dei cinque giorni prima dell’adunanza camerale, come stabilito dall’art. 380 bis c.p.c.;
che:
a) con il primo mezzo è denunciata: “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa pronunzia e assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per aver il Tribunale “creato tremenda confusione dalla quale è impossibile venirne a capo, per cui va cassata” la sentenza n. 128 del 2015, là dove in essa, peraltro, è scritto che “il quarto motivo dell’appello principale proposto da I.S.G. e l’appello incidentale proposto dalla Socedil Appalti s.r.l. sono entrambi infondati e vanno rigettati”;
a.1) il motivo è inammissibile, giacchè – come è reso palese dal suo stesso tenore (evidenziato dalla trascrizione che precede) – manca del tutto di esplicitare delle censure comprensibili avverso la sentenza impugnata (tra le tante, Cass. n. 4741/2005), della cui motivazione, del resto, non è data affatto contezza (tanto meno in riferimento alle ragioni del rigetto di entrambi gli appelli);
b) con il secondo mezzo è dedotta: “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per aver il Tribunale, nonostante il rigetto di appello principale ed appello incidentale, condannato esso I.S. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.400,00, oltre accessori, per una controversia dal valore al più di Euro 1.179,03;
b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;
b.1.1) è manifestamente infondato là dove con esso ci si duole della condanna alle spese, giacchè la statuizione del giudice di appello è armonica rispetto al principio per cui anche la soccombenza parziale può giustificare la condanna nella totalità delle spese, poichè la ripartizione dell’onere delle stesse rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso che sia stata condannata la parte totalmente vittoriosa (tra le altre, Cass. n. 4019/1979);
b.1.2) è inammissibile là dove censura del tutto genericamente la liquidazione delle spese, senza affatto indicare quali siano stati gli eventuali errori giuridici commessi dal Tribunale;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017