Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9538 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30183/2006 proposto da:

LIGURE FONDIARIA DI GIUSEPPE ULDERICO FARINI & C SAS, in

persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso

lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLENDI CESARE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 5/2005 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 16/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI CARLO per delega Avv. MANZI

LUIGI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Li.Fo. – Ligure Fondiaria s.a.s. di Giuseppe Ulderico Farini & C ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria dep. il 16/09/2005 che aveva, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva anch’essa parzialmente accolto il ricorso della società contribuente in ordine all’avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore reddito imponibile ai fini ILOR, con ricadute sulle persone dei soci ai fini Irpef, per eliminazione di elementi negativi; la CTR, in particolare,accoglieva il ricorso per le spese di manutenzione e riparazioni e costi professionali, ma riduceva a L.14.052.000 il recupero di quote d’ammortamento e confermava a L. 89.926.000 il recupero a tassazione per agevolazioni per reddito reinvestito non riconosciuto. La ricorrente fonda il ricorso con unico articolato motivo con cui deduce motivazione apparente e, altresì, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere rigettato il primo motivo d’appello del contribuente per un fatto mai sostenuto dall’Ufficio (e cioè che l’investimento riguardava la ristrutturazione e non l’acquisto di nuovi beni) laddove l’Ufficio si era limitato a dedurre la mancata documentazione.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all’esame del motivo di ricorso, la Corte si deve d’ufficio porre il problema della esistenza di un litisconsorzio necessario tra i soci di una società di persone e tra i soci e la stessa in ordine alle controversie relative ai redditi della società e ai redditi personali dei soci e, in caso positivo, quali ne siano le conseguenze.

Le SS.UU. (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 196, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali- sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

La presente pronunzia, che travolge anche la sentenze di primo grado, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, assorbe ogni motivo di ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, essendo la pronunzia delle SS.UU. successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza di primo e secondo grado e rimette le parti dinanzi alla CTP di Genova. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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