Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9538 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.K., elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcello

Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. Ramadori Giuseppe, che

la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Karl Reiterer e

Francesco Coran giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MERANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell’avv. Caroli

Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Tito

Boscarolli giusta delibera della giunta Comunale e delega in atti;

– controricorrente –

e contro

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcello

Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ramadori, che

la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Karl Reiterer e

Francesco Coran giusta delega in atti;

– – controricorrente ricorrente incidentale

e contro

SAD – TRASPORTO LOCALE s.p.a. e TORO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in

Roma, Via degli Scialoja n. 6, presso lo studio dell’avv. Luigi

Ottavi, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco

Rodolfi e Aldo Bissi giusta deleghe in atti;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione

distaccata di Bolzano n. 119/05 decisa in data 26 gennaio 2005 e

depositata in data 19 maggio 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Fausto Buccellato per delega avv. Giuseppe Ramadori;

udito l’avv. Enrico Caroli;

udito l’avv. Luigi Ottavi;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso, previa riunione, per l’accoglimento del primo motivo ric.

E. e del ric. B., con assorbimento di ogni altro

motivo dei ricorsi, anche incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19 agosto 1994 B. A. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore E.K. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bolzano, F.A., autista di autobus, la Servizi Autobus Dolomiti – S.A.D. s.p.a. e la Toro Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati da un autobus in data 4 febbraio 1993 che nel centro di (OMISSIS) (Via (OMISSIS)) aveva investito la minore che sopraggiungeva in senso contrario alla guida di una bicicletta. Nell’urto la minore riportava gravissimi danni.

Resistevano la S.A.D. s.p.a. e la Toro Assicurazioni, mentre il F. restava contumace; rilevavano che parte dei postumi residuati erano imputabili ad un errore medico addebitabile ai sanitari dell’ospedale di Merano e quindi chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la USL Ovest – Ospedale Generale di Merano; questa si costituiva respingendo ogni domanda.

Veniva anche disposta la chiamata in causa del Comune di Merano, in relazione alle insidie presenti sul luogo dell’incidente (presenza di tombino e di auto in sosta su ambedue i lati della strada, di limitata larghezza).

Il processo penale nei confronti del F. veniva definito con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e in quella sede la Toro Assicurazioni aveva versato alla parte offesa l’importo di L. 50 milioni “a titolo umanitario e senza riconoscimento alcuno”.

Con sentenza del 7 maggio 2002, il Tribunale determinava la responsabilità del sinistro per il 60% a carico del conducente dell’autobus e per il 40% a carico della ciclista, escludendo ogni responsabilità a carico del comune, mentre con separata ordinanza aveva disposto la separazione della causa in relazione alle domande proposte nei confronti della U.S.L.; determinava in Euro 413.442,83 l’importo dovuto a E.K. e in Euro 145.264,04 quello dovuto a B.A., oltre interessi e rivalutazione; condannava al pagamento delle somme indicate la SAD s.p.a. e la Toro Assicurazioni, oltre i tre quarti delle spese di lite, mentre compensava le spese in relazione alla domanda nei confronti del Comune di Merano.

Con sentenza del 19 maggio 2005 la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, rigettava gli appelli (principale ed incidentali) proposti dalle parti e compensava le spese.

Propone ricorso per Cassazione E.K. con quattro motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Merano, B.A., S.A.D., s.p.a. e Toro Assicurazioni s.p.a.; B.A., S.A.D. s.p.a. e Toro Assicurazioni s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale.

Il Comune di Merano, E.K. e B.A. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto si tratta di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.;

la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; la falsa applicazione degli artt. 140, 141, 142, 143, 144 e 182 C.d.S.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.. Le censure riguardano principalmente la ricostruzione della dinamica del sinistro, e in particolare il concorso di colpa della ragazza, che avrebbe proceduto affiancata ad un ciclomotore condotto da una amica, con la quale avrebbe intrattenuto una conversazione. Sarebbero stati quindi erroneamente applicati i principi in tema di nesso di causalità e ignorati importanti elementi di prova a carico del F..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2735 c.c., in relazione alla confessione giudiziale resa dal F. nonchè l’omessa motivazione sul punto: l’autista non si sarebbe avveduto del sopraggiungere in senso contrario della ciclista e del ciclomotore perchè stava chiaccherando con una passeggera dell’autobus.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 2051 c.c. e all’art. 14 C.d.S., comma 1 e art. 78 C.d.S., momento; violazione dell’art. 2055 c.c. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione su un punto decisivo. La censura esamina il cattivo stato di manutenzione della strada (buche, tombini) e quindi l’obbligo del Comune a provvedere.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., anche in relazione all’art. 2056 c.c.; la violazione dell’art. 32 Cost., la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., la erronea valutazione di circostanze istruttorie, la contraddittoria ed omessa motivazione in relazione alla quantificazione del danno.

Il ricorso incidentale di B.A. richiama quello promosso dalla figlia, chiedendo la liquidazione delle somme liquidate, senza l’abbattimento del 40% conseguente al concorso di colpa.

Con il primo motivo di ricorso incidentale proposto da S.A.D. s.p.a.

e Toro Assicurazioni s.p.a. si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione alla determinazione del concorso di colpa a carico del F. nella misura del 60%.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c., art. 14 C.d.S., comma 1 e art. 78 C.d.S., e la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla assenza di responsabilità a carico del Comune posto che la strada era scarsamente illuminata, con avvallamenti, buche e tombini posti non a livello del manto stradale.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione per la liquidazione del danno, e in particolare perchè era stato liquidato il danno esistenziale.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c. e la insufficiente e contraddittoria motivazione per il danno biologico e il danno morale riconosciuto alla madre della vittima, B.A., prevedendo una liquidazione di spropositata entità.

Tutti i motivi sopra indicati riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro e le conseguenti valutazioni operate dai giudici del merito in ordine alla quantificazione sia del grado di colpa riconosciuto a carico del F. e della E., sia della liquidazione dei risarcimenti.

Le censure si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli clementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità. In particolare, si deve rilevare che nella ricostruzione della dinamica del sinistro, il ripetuto ricorso nella sentenza impugnata (soprattutto a pag. 14), dell’espressione “se è vero …” non è legata ad una ipotesi dubitativa o quanto meno perplessa della dinamica risultante dai rilievi operati sul posto, ma risponde ad una particolare tecnica assertiva e dimostrativa di procedere alla completa considerazione di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria probatoria, pervenendo quindi alle conclusioni di cui sopra. I motivi esaminati debbono essere quindi disattesi.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale SAD e Toro Assicurazioni si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione e la falsa applicazione degli artt. 1224, 1282 e 1284 c.c., nella parte in cui non era stato conteggiato quanto già corrisposto dalla Toro Assicurazioni nel 1994 nel 1996 ai fini della condanna ad interessi e rivalutazione.

Anche tale motivo è infondato, dal momento che la sentenza impugnata, nel darsi carico della questione, ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente tenuto conto, nel conteggio degli interessi e della rivalutazione, degli acconti versati negli anni 1994 e 1998, riducendo sin da allora “gli importi sui quali la svalutazione e gli interessi debbono essere applicati”. La critica svolta dai ricorrenti incidentali si limita proporre nuovamente la questione, senza indicare elementi che valgano a smentire le valutazioni del giudice dell’appello.

Tanto il ricorso principale che quelli incidentali meritano quindi il rigetto: le spese del presente giudizio di cassazione vanno quindi compensate.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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