Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9538 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11598/2016 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ROSARIA FAGGIANO;

– ricorrenti –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3289/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, I.C. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto, in data 28 ottobre 2015, che aveva in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città che l’aveva condannata a risarcire i danni provocati all’autovettura di P.D. (liquidati in Euro 818,74, oltre accessori), alla cui guida si trovava, il (OMISSIS), la stessa I., perdendone il controllo e andando a collidere con un guard rail;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato P.D.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e omessa applicazione di principi informatori della materia” di cui all’art. 2043 c.c., art. 2697 c.c., comma 1, art. 43 c.p., e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, comma 2. Il Tribunale, al pari del primo giudice, avrebbe violato le norme suindicate per non aver l’attore esposto “analiticamente i fatti materiali fonte di danno e l’elemento soggettivo sul quale si base la presunta responsabilità” di essa I.;

a.1) il motivo è inammissibile. Lo è in relazione alle censure rivolte alla sentenza di primo grado, vertendo l’impugnazione su quella di appello; lo è in riferimento alla dedotta carenza di allegazioni nell’atto di citazione, atteso che non risulta (dalla sentenza di appello e dallo stesso ricorso) che una tale doglianza sia stata veicolata in sede di gravame, risultando, quindi, nuova in questa sede e, dunque, inammissibile; lo è, infine, in riferimento alla doglianza sui principi informatori della materia in tema di illecito aquiliano, relativamente al profilo soggettivo della colpa, e dell’onere di prova, poichè sul punto, oltre ad essere correttamente motivata in iure, la sentenza impugnata è, invero, censurata per ciò che attiene alla valutazione delle risultanze processuali e, quindi, sull’accertamento in fatto spettante al giudice del merito;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, “motivazione apparente e illogica delle sentenze di appello e di quella di primo grado”. Il Tribunale, al pari del primo giudice, non avrebbe motivato “in merito alla presunta inattendibilità della testimone che senza incertezze inficia la tesi attorea” e, inoltre, sulla “attribuzione della responsabilità aquiliana” le motivazioni sarebbero apparenti e illogiche;

b.1) il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. E’ inammissibile là dove censura la sentenza di primo grado, mentre è manifestamente infondato nelle restanti doglianze, giacchè il Tribunale ha motivato, in modo pienamente intelligibile e senza insanabili contraddizioni, sulla attendibilità del teste M. e sulla prevalenza da attribuire alla sua testimonianza rispetto alle altre raccolte, oltre che sui presupposti delle responsabilità aquiliana (pp. 3 e 4 della sentenza di appello);

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e omessa applicazione di principi informatori del diritto” di cui all’art. 2056 c.c., art. 1227 c.c., comma 2, e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, nonchè “omessa motivazione circa un fatto decisivo”. Il Tribunale, al pari del giudice di primo grado, avrebbe “violato e omesso l’applicazione” dei principi informatori in materia di valutazione del danno e di insussistenza del pagamento del contributo unificato in caso di ammissione a gratuito patrocinio, oltre ad omettere l’esame sui fatti decisivi del concorso colposo del danneggiato e del deposito delle delibera di ratifica dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

c.1) il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente fondato;

c.1.1) premesso che, al pari di quanto già rilevato in precedenza, sono inammissibili le censure avverso la sentenza di primo grado, sono altresì inammissibili le doglianze sul concorso colposo del danneggiato, in quanto veicolano questioni attinenti ad un accertamento in fatto rimesso al giudice del merito, che – dalla sentenza impugnata (ma anche dallo stesso ricorso) – non risultano neppure dedotte come motivi di gravame nel giudizio di secondo grado, così da risultare nuove in questa sede;

c.1.2) è invece manifestamente fondata la censura sulla disposta condanna al pagamento del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13. Il Tribunale ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto emesso dal Presidente del Consiglio dell’ordine forense e in mancanza di una ratifica dell’organo collegiale competente, “come risulta dal documento prodotto al n. 7 del suo fascicolo di parte appellante”. In effetti detto documento, originariamente depositato dall’ I., corrisponde a quanto accertato dal giudice di secondo grado, il quale, tuttavia, non ha tenuto conto del deposito all’udienza del 29 aprile 2014 della attestazione, in data 26 febbraio 2014, sottoscritta dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto della ratifica di detto Consiglio dell’ordine del provvedimento urgente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 16 gennaio 2014 avvenuta alla riunione del 28 gennaio 2014 (come da copie del verbale di udienza e di detta attestazione di ratifica depositate ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Sicchè, in presenza della ratifica da parte dell’organo competente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, a provvedere sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo unificato non è dovuto dall’ I. ai sensi del combinato disposto di cui al medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito (da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi del detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater);

che, dunque, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato il secondo motivo, mentre deve essere accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo del medesimo ricorso,

che, quindi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), dovendosi dichiarare non dovuto dalla I. il pagamento del contributo unificato per il giudizio di appello;

che, in ragione del solo parziale, e di limitata portata, accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate;

che l’ammissione a gratuito patrocinio dell’ I. anche in questa sede di legittimità, la rende esente dal pagamento del contributo unificato per il proposto ricorso.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo e manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso;

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo del medesimo ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che I.C. non è tenuta al pagamento del contributo unificato per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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