Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9537 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 22/05/2020), n.9537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9616/19 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato a Napoli, v. Toledo n. 106,

presso l’avvocato Marco Esposito, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 29.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse che, dopo essere stato vessato, anche con rituali magici, dalle sue sorelle maggiori, che lo detestavano in quanto futuro erede dei beni paterni, si allontanò dalla casa familiare insieme ad uno zio, per trasferirsi in un’altra città; tuttavia anche nella nuova famiglia entrò in conflitto con il nucleo familiare, e decise perciò di lasciare la Nigeria alla volta della Libia, dalla quale raggiunse infine l’Italia;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento P.G. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 29.1.2019;

il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo era inattendibile ed incoerente;

-) in ogni caso lo status di rifugiato non potesse essere concesso, perchè i fatti narrati dal richiedente, oltre ad essere inattendibili, non evidenziavano comunque alcuna persecuzione, nè minaccia di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè “la vicenda narrata, comunque ritenuta non credibile, non evidenzia ragioni rientranti dei motivi di protezione sussidiaria”;

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) da un lato, il richiedente non aveva allegato, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli dedotti a fondamento delle domande di protezione maggiore e ritenuti inveritieri dal Tribunale;

b) dall’altro, non esisteva alcuna radicamento del richiedente asilo in Italia, il quale non lavorava;

c) i problemi di salute dedotti dal ricorrente (l’epatite e una cisti ad una mano) non erano di gravità tale da giustificare un permesso di soggiorno per motivi di salute;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da P.G. con ricorso fondato su un motivo;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Il ricorso, infatti, è stato notificato il 4.3.2019, ma depositato in cancelleria il 26.3.2019, ben oltre la scadenza del termine di 20 giorni stabilito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c..

Resta solo da precisare che il termine suddetto, nel caso di specie, è venuto a scadere il 25 marzo 2019, dal momento che il 24 marzo del 2019 cadde di domenica.

1.1. L’improcedibilità del ricorso rende superfluo l’esame della regolarità della procura alle liti, rilasciata su foglio separato.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nei testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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