Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9537 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza

n. 17, presso l’Avvocatura Generale dell’istituto, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Nardi Manlio e Vincenzo Triolo giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a., quale azienda designata per la

gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Federico Cesi n. 44, presso lo studio dell’avv. Gessini Agostino,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vanni Cecchitelli

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova, n. 842/04 decisa

in data 30 giugno 2004 e depositata in data 17 novembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Vincenzo Triolo;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Rosario Giovanni che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1^ aprile 1998 l’INPS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Massa la Compagnia di Assicurazioni La Fondiaria s.p.a., quale azienda designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagamento di L. 150.037.510, agendo in surrogatoria ex art. 1916 c.c., per il risarcimento del danno per le lesioni personali subite dal proprio assicurato M.A., che aveva riportato lesioni nell’incidente provocato da un’autovettura rimasta sconosciuta il 13 aprile 1983, esponendo che il Pretore di Massa, sez. dist. di Pontremoli aveva già condannato la società convenuta al pagamento di L. 3.789.861 quale indennità economica erogata al M., e che l’Istituto aveva erogato al M. L. 150.037.510, quale assegno di invalidità.

La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione e resistendo nel merito.

Con sentenza del 6 dicembre 2001, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda e condannava l’Istituto attore alle spese.

Con sentenza del 17 novembre 2004 la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello proposto da INPS, che condannava alle spese Propone ricorso per Cassazione l’INPS con unico motivo.

Resiste con controricorso La Fondiaria Assicurazioni s.p.a..

L’Istituto ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo dedotto si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 1916 c.c. e alla L. n. 222 del 1984, art. 14, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla decorrenza della prescrizione, da individuare non già nel momento del sinistro, ma in quello del pagamento dell’indennizzo da parte dell’INPS. La sentenza impugnata ha ritenuto che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno del sinistro, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità che si è formata sul punto (Cass. n. 4015/1992; n. 12188/1998; n. 15243/2002). Anche le più recenti pronunzie sul punto hanno confermato lo stesso orientamento (Cass. 17 maggio 2007 n. 11457; Cass. 3 dicembre 2007 n. 25182; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4347; Cass. 20 gennaio 2009 n. 1336).

D’altra parte, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che la tesi prospettata dall’INPS, secondo la quale il risarcimento del danno da fatto illecito inizierebbe a decorrere non già dal momento del fatto del terzo, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesterebbe all’esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile, non può essere seguita poichè non sussiste un diritto autonomo e distinto del soggetto che agisce in surrogatoria, suscettibile di un termine di prescrizione con diversa decorrenza rispetto a quello previsto per il danneggiato.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna dell’istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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