Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9537 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/04/2021), n.9537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24358 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

LIVE SAS DI F.M., in persona del suo legale

rappresentante p.t. e socio accomandatario, sig. F.M.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio

Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliatasi presso lo

studio dei primi tre in Roma, alla via Vincenzo Bellini, n. 24;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 17 marzo 2017, n. 1422/17;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio del 21 gennaio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la società ricorrente ha svolto per conto della Stanleybet Malta Limited, priva di concessione, un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse e successivo invio di questionario rimasto privo di riscontro, la società Live sas di F.M. non si era limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma aveva sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori.

Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia, per l’anno d’imposta 2009 ha recuperato l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nei confronti della società ricorrente.

L’impugnazione proposta da quest’ultima è stata accolta in primo grado. La Commissione tributaria regionale ha, di contro, accolto l’appello erariale, dichiarando legittimo l’atto di accertamento fiscale.

Il giudice d’appello ha ravvisato i presupposti di applicazione dell’imposta unica sulle scommesse, in base alla norma d’interpretazione autentica contenuta nella L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, perchè ha ritenuto che la società ricorrente, titolare della ricevitoria, avesse gestito scommesse per conto del bookmaker estero erogando i premi ai vincitori e che i contratti tra ricevitore e scommettitori si fossero conclusi in Italia, a norma dell’art. 1336 c.c., come si evince dal rilascio ai giocatori delle ricevute di pagamento, che costituiscono titoli al portatore per la riscossione delle eventuali vincite.

La Commissione tributaria regionale ha anche specificato che il centro di trasmissione dati, ossia, appunto, nel caso in esame la Live s.a.s. di F.M. svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale, anche sotto il profilo della lamentata doppia imposizione, della quale, peraltro, ha sottolineato, non v’è prova.

Il giudice d’appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali e, infine, ha ritenuto inapplicabile, quanto alle sanzioni, l’esimente prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, per mancanza d’incertezza in ordine all’applicazione della normativa di riferimento.

Contro questa sentenza la ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, illustrato con memoria, che affida a sette motivi, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, lett. b), là dove il giudice d’appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo;

col secondo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 1, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, lett. a), perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell’imposta unica;

col terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione della L. n. 288 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b), e degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c., perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al Centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo;

col quarto motivo si punta sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 56 del TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, nonchè sulla violazione del principio di legittimo affidamento;

col quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, artt. 1 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3, e della L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, lett. b);

col sesto motivo si evidenzia la violazione o falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi ex art. 3 Cost., delle norme dinanzi richiamate;

col settimo motivo si sottolinea la violazione o falsa applicazione del principio dell’equo processo stabilito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, e dell’art. 117 Cost., comma 1, sempre con riguardo alle norme in questione.

2. – L’avviso di accertamento oggetto della controversia, n. (OMISSIS) del (OMISSIS), è stato annullato in autotutela il 20/11/2019, avuto riguardo alla posizione della società.

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5″, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6″, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5″, 11 aprile 2019, n. 10178).

Valutato l’esito complessivo della lite va disposta, altresì, la compensazione delle spese giudiziali.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

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