Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9537 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11487-2016 proposto da:

BANCO POPOLARE SOC. COOP., (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del

Procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MERCANTI e CRISTINA

BIGLIA;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4122/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Lodi accolse la domanda proposta dal Banco Popolare Società Cooperativa, in qualità di procuratore della Banca Popolare di Lodi S.p.A., contro F.M. per il risarcimento del danno subito a seguito di due operazioni finanziarie illecite avvenute nel (OMISSIS), respingendola in relazione ad una terza operazione del (OMISSIS) e liquidando il danno in Euro 197.103,13, oltre accessori, in ragione della riduzione del debito in conseguenza di transazione effettuata dall’altro coobbligato responsabile degli anzidetti illeciti, Fi.Gi., già amministratore della Banca Popolare di Lodi, con ripartizione della quota di responsabilità per 1/4 in capo al F. e per 3/4 in capo al Fi., e con la compensazione delle spese di lite nella misura del 20% e condanna del convenuto alla rifusione del restante 80%;

che sul gravame proposto dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A., la Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 ottobre 2015, accoglieva il motivo di impugnazione relativo al danno originato dall’operazione illecita del (OMISSIS) (condannando il F. al pagamento dell’ulteriore somma risarcitoria di Euro 107.910,00, oltre accessori), ma rigettava sia il motivo che censurava la ripartizione delle quote di responsabilità tra il F. (1/4) ed il Fi. (3/4), sia quello con cui ci si doleva della parziale compensazione delle spese di lite;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Banco Popolare Società Cooperativa sulla base di due motivi;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato F.M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla ricorrente costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la medesima ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e/o nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare (e di motivare circa) la censura mossa dall’appellante sulla contraddittorietà della sentenza di primo grado che, pur avendo accertato la corresponsabilità negli illeciti finanziari dei funzionari della banca B. e S., aveva poi ripartito le quote di responsabilità soltanto tra il F. ed il Fi.;

a.1.) il motivo è manifestamente infondato, giacchè la Corte di appello ha espressamente considerato il motivo di gravame che lamentava la mancata considerazione degli contributi causali dei funzionari B. e S. e dei “clienti privilegiati” della banca nella verificazione degli illeciti (cfr. pp. 3-4, 5 4, della sentenza impugnata) ed ha motivato, in modo del tutto intelligibile, in ordine all’apporto del Fi. quale “autentico dominus, in posizione e con ruoli infungibili anche ai fini della realizzazione dei numerosi illeciti” (p. 5 della sentenza impugnata). Non è, quindi, dato apprezzare nè un difetto di motivazione (nè tantomeno una motivazione apparente), nè l’omesso esame di fatti decisivi, là dove, poi, con la memoria, parte ricorrente ribadisce le già veicolate ragioni di censura, senza scalfire, ancora una volta, il nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata, posto, peraltro, che, in ragione proprio dell’accertamento del giudice del merito sulla posizione dominante del Fi. nella causazione dell’illecito, il carico di responsabilità del B. e dello S. avrebbero potuto, in ipotesi, gravare anche sul 1/4 di responsabilità del F., così da ridurne maggiormente la rispettiva quota;

b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, per aver la Corte di appello errato a confermare la compensazione delle spese disposta in primo grado, nel compensare essa stessa le spese del gravame, con una liquidazione in misura inferiore alle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014;

b.1.) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

b.1.1.) la Corte territoriale, nel compensare per il 20% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (con condanna del F. al pagamento del restante 80%), si è attenuta al principio per cui “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolat più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (tra le altre, Cass. n. 3438/2016). Si tratta, del resto, di principio pertinente alla fattispecie e non colto nella sua effettiva portata dalle argomentazioni sviluppate nella memoria della banca ricorrente, giacchè, per l’appunto, appartiene alla discrezionalità (“può”) del giudice del merito l’addivenire alla compensazione delle spese una volta individuata la soccombenza anche parziale della parte onerata;

b.1.2.) quanto, poi, alla restante censura sull’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, il motivo è inammissibile non avendo la parte indicato (e non potendo emendare tale carenza con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza) il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle disposizioni recate dal citato D.M. (che, peraltro, fissano limiti tariffari minimi e massimi neppure vincolanti: Cass. n. 18167/2015), atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. n. 20128/2015);

che il ricorso va, quindi, rigettato, non occorrendo provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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