Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9536 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27345/2006 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 242, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS

ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.MA.DA. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 31269/2006 proposto da:

PA.MA.DA. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI

GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PACCHIAROTTI VITTORIO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2005 del GIUDICE DI PACE di ALESANO

LAZIALE, emessa il 08/03/2005, depositata il 07/07/2005 R.G.N.

347/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 marzo – 7 luglio 2005 il Giudice di Pace di Albano Laziale respingeva la domanda proposta da P.M., che aveva chiesto la condanna di Pa.Da.Ma. al risarcimento dei danni, indicati in Euro 1.032,00, sofferti per la caduta di tre alberi di proprietà della convenuta sulla recinzione e sul tetto dell’abitazione dell’attore.

Il Giudice di Pace osservava per quanto interessa: le piante si erano schiantate per mancanza di cura, ma i danni allegati dall’attore non erano stati provati, poichè l’evento risaliva al 14 dicembre 2001, mentre la fattura in atti era datata 9 luglio 2004 e, inoltre, recava l’indicazione di una somma superiore a quella richiesta in citazione.

Avverso la suddetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Pa.Ma. ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 10 novembre 2006).

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A seguito delle pronunce n. 716 del 1999 delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale, costituisce ormai jus receptum (confronta Cass. Sez. 3, n. 11747 del 2004) che la pronuncia secondo equità resa dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00 (come pacificamente è quella di specie) è sottoposta soltanto all’osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonchè, a norma dell’art. 311 c.p.c., delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio e dei principi informatori della materia (Cass. n. 21612 del 2004), che sono rappresentati dai cardini su cui essa si fonda (confronta anche, nello stesso senso, la recente Cass. n. 564 del 2009).

Ne consegue che, avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, il vizio di motivazione è deducibile solo allorchè essa manchi del tutto, anche graficamente, o sotto il profilo della sua enunciazione meramente apparente (Cass. Sez. 3, n. 2281 del 2006) e non anche sotto quelli – diversi – della motivazione illogica, insufficiente, contraddittoria o perplessa.

I principi informatori sono quelli posti a presidio dei singoli istituti (Cass. n. 6626 del 2005), che rappresentano non tanto una regola di giudizio, quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacchè il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi cui questi si è ispirato nel disciplinare la materia (Cass. n. 284 del 2007).

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 311 e 113 c.p.c. con riferimento agli artt. 191, 210 e segg. c.p.c., artt. 2702 e segg. c.c.; omessa motivazione;

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura ha per oggetto la mancata ammissione della richiesta C.T.U.; inoltre si assume che anche la controparte ha riconosciuto la sussistenza del danno e che esso risulta dal rapporto di intervento della Protezione Civile.

La doglianza è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo il suo scrutinio alla stregua dei principi sopra enunciati impone di rilevare che essa esula dai limiti della ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equità dal Giudice di Pace. Infatti attacca un potere discrezionale del giudice di merito (l’ammissione o meno della C.T.U.) e la valutazione di documenti (fattura e rapporto della Protezione Civile). In secondo luogo poichè non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione con riferimento ai documenti predetti e alla richiesta di ammissione di C.T.U..

Con il secondo motivo il P. denuncia violazione dei principi informatori della materia (sub specie della violazione del principio della tutela del diritto al risarcimento del danno ingiusto anche in caso di impossibilità o difficoltà di accertamento); violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le argomentazioni a sostegno fanno riferimento agli artt. 2043 e 1226 c.c., alla tutela costituzionale ed Europea della proprietà privata, ma in realtà contestano una valutazione di merito compiuta dalla sentenza impugnata.

Questa non ha affatto posto in discussione principi e diritti tutelati dall’art. 2043 c.c. e dalle norme costituzionali ed Europee citate, ma ha spiegato che l’attore non aveva dimostrato il danno che assumeva avere patito.

L’art. 1226 c.c. non costituisce un principio informatore della materia e la sua applicabilità al caso concreto è pur sempre condizionata dalla discrezionalità che caratterizza gli apprezzamenti di merito, essendo pacifico che anche ai fini della liquidazione equitativa il danneggiato ha l’onere di offrire al giudice opportuni elementi di valutazione per consentirgli di pervenire ad una quantificazione che sia, appunto, equitativa e non meramente arbitraria.

Pertanto il ricorso principale è inammissibile. L’ inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2 del ricorso incidentale tardivo. L’esito del giudizio costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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