Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9536 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/04/2021), n.9536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17890 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.A., in proprio e in qualità di titolare della ditta

individuale ad insegna “BAR Gottardo”, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Roberto

A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello,

elettivamente domiciliatasi presso lo studio dei primi tre in Roma,

alla via Vincenzo Bellini, n. 24;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 23 gennaio 2017, n.

135/17;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio del 21 gennaio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che il ricorrente, quale titolare della ditta individuale “Bar Gottardo”, ha svolto per conto della Stanleybet Malta Limited, priva di concessione, un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse, la ditta individuale anzidetta non si era limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma aveva sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori.

Ne sono seguiti avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia, per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ha recuperato l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti C.A. a e del bookmaker Stanleybet Malta Limited.

Le impugnazioni proposte dal contribuente avverso i plurimi avvisi di accertamento ricevuti venivano disattese. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, riuniti i susseguenti appelli di C.A., li respingeva.

Il giudice d’appello ha anzitutto rilevato che gli avvisi di accertamento erano adeguatamente motivati e che comunque un esemplare del processo verbale di constatazione era stato consegnato dai verificatori alla parte soggetta a verifica.

Ha poi ravvisato i presupposti di applicazione dell’imposta unica sulle scommesse, in base alla norma d’interpretazione autentica contenuta nella L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, perchè ha ritenuto che la ditta individuale “Bar Gottardo”, titolare della ricevitoria, avesse gestito scommesse per conto del bookmaker estero erogando i premi ai vincitori e che i contratti tra ricevitore e scommettitori si fossero conclusi in Italia, a norma dell’art. 1336 c.c., come si evince dal rilascio ai giocatori delle ricevute di pagamento, che costituiscono titoli al portatore per la riscossione delle eventuali vincite.

La Commissione tributaria regionale ha anche specificato che il centro di trasmissione dati, ossia, appunto, nel caso in esame la ditta individuale ad insegna “Bar Gottardo” svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale, anche sotto il profilo della lamentata doppia imposizione, della quale, peraltro, ha sottolineato, non v’è prova. Il giudice d’appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali e, infine, ha ritenuto inapplicabile, quanto alle sanzioni, l’esimente prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, per mancanza d’incertezza in ordine all’applicazione della normativa di riferimento. Contro questa sentenza C.A. in qualità di titolare della ridetta ditta propone ricorso per ottenerne la cassazione, illustrato con memoria, che affida a dieci motivi, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12, anche in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, là dove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto gli avvisi di accertamento adeguatamente motivato.

Col secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, paragrafo n. 3), lett. b), nonchè del D.L. n. 98 del 2011, art. 24, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto corretta l’aliquota applicata dall’Amministrazione finanziaria.

Col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, lett. b), là dove il giudice d’appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo.

Col quarto motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione della L. n. 288 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b) e degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c., perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al Centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo.

Col quinto motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 1, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, lett. a), perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell’imposta unica.

Col sesto motivo si contesta la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e alla L. di Stabilità 2011, art. 1, commi 64 e 66, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Col settimo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere il giudice a quo esaminato la denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost., e del principio di capacità contributiva con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, artt. 1 e 3, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3, ed alla L. di Stabilità 2011, art. 1, comma 66.

Con l’ottavo si sottolinea la violazione o falsa applicazione del principio dell’equo processo stabilito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6 e dell’art. 117 Cost., comma 1, con riguardo alla L. di Stabilità 2011, art. 1, comma 66, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Col nono motivo si punta sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità per il 2011, art. 1, comma 66, nonchè sulla violazione del principio di legittimo affidamento.

Con il decimo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 5, comma 1, perchè il giudice d’appello non ha applicato l’esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali sì si riferiscono.

Il complesso degli atti impositivi oggetto della controversia sono stati tutti annullati in autotutela dall’Agenzia, limitatamente alla posizione del ricorrente odierno, con provvedimento depositato in costanza di giudizio.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5″, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5, 11 aprile 2019, n. 10178).

Valutato l’esito complessivo della lite va disposta, altresì, la la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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