Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9534 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26371/2006 proposto da:

DAKAR SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore unico Sig.

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato DELIANNI ANTONIO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato MAZZA LEONARDO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28123/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, 7^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/5/2005, depositata il 21/06/2005, R.G.N.

67646/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

adito l’Avvocato CARLINO Pietro per delega dell’Avvocato DELIANNI

ANTONIO;

udito l’Avvocato TUPINI SERGIO;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per inammissibilità, rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso proposto dalla DAKAR s.r.l. per la cassazione della sentenza con la quale il G.d.P. di Roma l’ha condannata a restituire al T. una somma di danaro, nonchè il controricorso con cui quest’ultimo si difende;

rilevato che i due motivi nei quali s’articola il ricorso, benchè formalmente censuranti la violazione di norme processuali e di principi regolatori della materia, si risolvono nella prospettazione, peraltro generica, di questioni di fatto;

ritenuto che, dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’equità del giudice di pace si manifesta inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dì cassazione, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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