Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9534 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11031-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), in persona del Responsabile del contenzioso esattoriale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39 presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’ che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.DEL TEMPIO DI GIOVE 21

presso l’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIER LUDOVICO PATRIARCA;

– controricorrente –

nonchè contro

D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO,

12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 13 gennaio 2016, che, in riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, l’aveva condannata, unitamente a Roma Capitale, al pagamento delle spese processuali in favore di D.C.C. opponente a cartella esattoriale vittoriosa in ragione della mancata notificazione dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;

– che resistono con controricorso Roma Capitale e D.C.C.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

– che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 e 59, assumendosi che, dovendo Equitalia (in base ad attività “rigidamente disciplinata” dalla normativa surrichiamata) necessariamente porre in esecuzione il titolo trasmesso dall’ente impositore, non vi sarebbe alcun nesso causale tra l’attività del medesimo esattore ed il fatto che ha originato l’accoglimento della domanda attrice, ossia la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, di pertinenza esclusiva dell’ente impositore;

che il motivo è manifestamente infondato, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14125/16, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente);

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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