Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9533 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13598-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALLESI ROBERTO con studio in PISA VIA CURTATONE

MONTANARA 28, (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2005 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 17.3.2006 è stato notificato a C.L. un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 2.3.2005), che ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 16/01/2002, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartelle di pagamento concernenti iscrizioni a ruolo di imposte relative agli anni 1993 e 1994.

In data 29.5.2006 è stato notificato all’Agenzia il controricorso della parte intimala.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 9.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Il contribuente ha proposto tre separati ricorsi avverso cartelle di pagamento per iscrizione a ruolo di imposte sui redditi relative agli anni 1993 e 1994 eccependo che le dichiarazioni dei redditi relative agii anni in questione presentavano un credito da riportare negli anni successivi, sicchè nessun debito d’imposta avrebbe potuto liquidarsi. L’adita Commissione provinciale aveva accolto i ricorsi – previa loro riunione – e perciò annullato le cartelle, accertando indebita la pretesa fiscale anche per la parte relativa ad interessi e sanzioni. L’appello proposto dall’Agenzia era stato pure respinto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: a) infondata la censura relativa ad inammissibilità del ricorso d’appello concernente i redditi maturali nell’anno 1994, per carenza di motivazione, atteso che – dal contenuto del predetto appello – risultava “palese che il ricorrente invocava la compensazione della maggiore imposta liquidata col proprio credito d’imposta riportata nell’anno precedente” ed atteso che la stessa successione delle cartelle esattoriali consentiva di desumere che anche l’Ufficio aveva ritenuto “la sussistenza di un collegamento tra le due situazioni”: b) quanto alle cartelle esattoriali diverse da quella relativa al 1994, pur non potendosi applicare l’istituto della compensazione contemplato dai codice civile (secondo l’assunto del primo giudice) trovava però applicazione la compensazione legale tributaria prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 11, comma 3, art. 19 e art. 94, comma 1; c) il computo in diminuzione dell’eccedenza d’imposta nel periodo successivo a quello contemplato in dichiarazione doveva essere regolato in base al disposto del D.L. n. 69 del 1989, art. 4, commi 3 e 3-bis; d) le imposte liquidate dall’ufficio per gli anni 1993 e 1994 dovevano ritenersi insomma compensate con i crediti vantati dal contribuente, con conseguente illegittimità delle iscrizioni a ruolo.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 4.987,42 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnala, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18”.

fa ricorrente Agenzia assume che il ricorso proposto dal contribuente “contro la cartella n. (OMISSIS)” (uno non meglio identificato dei tre ricorsi di cui sì è detto in narrativa) sarebbe stato da dichiarare inammissibile da parte del giudice d’appello “in quanto assolutamente carente dei motivi d’impugnazione”: il contribuente aveva ritenuto erroneamente che le ragioni dell’iscrizione a ruolo dovessero essere rinvenute in un avviso di accertamento relativo ai redditi del 1993 mentre invece risultava espressamente dalla cartella che detta iscrizione a ruolo era conseguente “al controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1994 ed alla relativa liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis”. Tale equivoco aveva indotto in errore anche i giudici regionali, che hanno ritenuto sussistente un collegamento tra le due situazioni solo sulla base della successione cronologica delle cartelle di pagamento, anche se il ruolo relativo alla liquidazione del 1994 è stato formato prima di quello relativo alla iscrizione per il 1993, come si poteva rilevare dalle stesse cartelle di pagamento.

Si tratta di motivo inammissibile.

Da parte il fatto che la censura è argomentata con la critica delle valutazioni addotte dai giudici di secondo grado sul merito della questione controversa (donde parrebbe anzi desumersi l’esatto contrario di ciò che la parte ricorrente assume a proposito di carenza dei motivi di ricorso), ciò che è sufficiente qui evidenziare è che la ricorrente, per consentire a questa Corte di giudicare sull’assunto del “difetto dei motivi specifici di impugnazione” riferito all’atto di ricorso di primo grado, avrebbe dovuto anzitutto specificare in modo auto sufficiente il contenuto degli atti imprescindibili ai fini di questa valutazione (e cioè le cartelle impugnate e i conseguenti ricorsi) senza di che il ricorso per cassazione si palesa privo del carattere dell’autosufficienza, oltre che contrario al preciso disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 4 che impone la produzione de “gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda”, che può essere considerata quale forma alternativa o integrativa al requisito dell’autosufficienza.

E” infatti principio costantemente insegnato da questa Corte che:

“Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006).

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, art. 19 e art. 94, comma 1, TUIR…… e del D.L. n. 68 del 1989, art. 4….”.

Si tratta di motivo palesemente inammissibile, atteso che la parte ricorrente lo sostiene con l’unico laconico assunto secondo cui le “disposizioni citate nella motivazione della sentenza della C.T. regionale non riguardano l’istituto della compensazione tra crediti e debiti d’imposta, disciplinato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ma quello del riporto delle eccedenze di imposta all’anno successivo in cui si sono verificate”. Non si dice infatti con circostanziata ed intelligibile critica in che cosa ed in che luogo si concretizza l’errore di diritto attribuito al giudice del merito. In termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 19/01/2005: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente la sola indicazione delle singole norme che si assumono violate, non seguita da alcuna dimostrazione per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in condizioni di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione”.

D’altronde, il confuso contenuto della censura (nella quale è richiamata una congerie di disposizioni, senza alcuna coerenza interna) appare in aperta contraddizione con il fatto che il giudice di appello ha menzionato il D.L. n. 68 del 1989, art. 4 come fonte di regolazione per l’operazione di computo dell’eccedenza d’imposta.

6. Il terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17”.

Secondo il ricorrente non può ritenersi applicabile nella specie di causa l’istituto della compensazione come regolato dalla norma or ora menzionata, che infatti non disciplina “la possibilità di compensare importi iscritti a ruolo con eventuali crediti vantati ad altro titolo dai contribuenti nei confronti dell’Erario” (in specie per eccedenze d’imposta pagata in più anni precedenti a quelli oggetto della presente controversia).

Valgono anche

PQM

per questo motivo

l’inammissibilità – le considerazioni già formulate nel motivo che precede.

Nella specie, infatti, la parte ricorrente (salvo tornare a menzionare vagamente l’istituto della compensazione “regolato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17”) non ha chiarito in quale momento e con riferimento a quale specifica situazione controversa il giudice dell’appello avrebbe fatto violazione o erronea applicazione della disciplina di legge contenuta nel menzionato art. 17, sicchè non è possibile neppure comprendere se il motivo di impugnazione ha una qualche attinenza con la materia di causa.

La regolazione delle spese di lite del presente grado è informata alla regola della soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte intimata le spese di questo grado, che si liquidano in Euro 800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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