Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9533 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9533 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1635-2013 proposto da:
CARAVAGGIO MASSIMILIANO CRVMSM65R02G482Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo
studio dell’avvocato MARIACRISTIN.A TABANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato G1ANLUCA DI BLASIO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA CENTRO SPA – Gruppo EQUTALIA SPA in persona
del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO
CIMET11, GIUSEPPE PARENTE, giusta mandato a margine del
controricorso;

.2)140

Data pubblicazione: 12/05/2015

- controriconvnte avverso la sentenza n. 345/10/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del
17.5.2012, depositata 1’8/06/2012;

15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la controticorrente l’Avvocato Iolanda Boccia (per delega
avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente) che si riporta al
controricorso.

\

Ric. 2013 n. 01635 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello di Caravaggio Massimiliano, appello
proposto contro la sentenza n.123/01/2011 della CTP di Pescara, che aveva già
respinto il ricorso della parte contribuente relativo ad avviso di intimazione
(notificato il 2.9.2010) derivante dall’omesso pagamento di somme portate da una
cartella di pagamento asseritamente notificatagli il 23.4.2007, avviso che il
contribuente aveva impugnato (tra l’altro) sull’assunto di non avere mai ricevuto la
notifica dell’anzidetta cartella.
La CTR —dopo avere dato conto che il contribuente contestava la validità della
notifica sia per essere stata effettuata direttamente da Equitalia senza interposizione
dell’ufficiale di riscossione o del messo notificatore, sia perché Equitalia non aveva
versato in atti copia della cartella di pagamento, che non può essere sostituita dal
deposito degli estratti di ruolo- ha evidenziato che la previsione dell’art.26 comma I
è da interpretarsi nel senso che la notificazione può essere effettuata anche a mezzo di
lettera raccomandata a/r, ed essa si ha per avvenuta alla data indicato nell’avviso di
ricevimento, sì che non necessita redazione di relata di notifica, salvo l’onere di
conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella o dell’avviso di
ricevimento. L’omesso deposito della cartella, perciò, doveva considerarsi irrilevante
perché l’obbligo della sua conservazione è considerato dalla legge “alternativo”
all’obbligo di conservazione dell’avviso di ricevimento, e cioè in relatione con la
tipologia (alternativa anch’essa) della notificazione prescelta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Concessionaria si è difesa con controricorso.
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letti gli atti depositati,

11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione
dell’art.26 del DPR n.602/1973, dell’art.112 cpc, degli art.1 e ss della legge
n.890/1982 e dell’art.2697 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto che il

una relata di notifica da parte dell’Ufficiale della riscossione …. nessun valido
documento è stato prodotto da Equitalia dal quale possa per tabulas affermarsi che la
suddetta relata di notifica si riferisca ad una determinata cartella di pagamento”,
appunto perché la relata non costituisce prova dell’effettivo contenuto della cartella di
pagamento notificata, della quale cartella Equitalia non aveva prodotto la copia in suo
possesso. D’altronde, non poteva sostenersi che l’avviso di ricevimento della
raccomandata n.12712133459-4 attestante una notifica ex art.140 cpc effettuata a
novembre 2007 sia attinente alla relata della notifica effettuata il mese precedente,
atteso che nella stessa relata non era riportato il numero della raccomandata, né il
riferimento al ricorrente, ma anzi un indirizzo di notifica diverso da quello del
ricorrente medesimo
La censura appare fondata e da accogliersi.
Va anzitutto evidenziato che non appare accoglibile l’eccezione di inammissibilità
del ricorso proposta dalla parte controricorrente che evidenzia che la notifica di
quest’ultimo è stata effettuata presso la sede di Equitalia (in Pescara) e non presso il
procuratore costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. Cesare Ianni: non vi è
infatti (nella ricostruzione dei fatti processuali di cui la parte controricorrente è
onerata) elemento alcuno che consenta di intendere che Equitalia fosse costituita con
il predetto difensore nei precedenti gradi di giudizio, siccome dalla sentenza di
appello prodotta dalla parte ricorrente risulta invece che Equitalia non fosse costituita
a mezzo di difensore in quel grado.
Quanto al merito, non è pacifico ciò che nella specie di causa si è verificato e cioè se
la cartella e’ stata notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati
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giudicante del merito abbia omesso di considerare che —”pur essendo in presenza di

dal concessionario nelle forme previste dalla legge (come assume parte ricorrente e
conferma la parte avversaria, evidenziando che il giudice di appello ha equivocato
sulla modalità della notifica, traslando in questo processo le considerazione valide per
altri coevamente discussi) ovvero se la società Concessionaria ha provveduto —in
applicazione della seconda parte del primo comma del menzionato art.26- a

Ciò che mette conto comunque di evidenziare è che —quale che sia il caso- l’onere di
fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in
giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l’efficacia, nella specie di causa,
appunto Equitalia (tanto che, infatti, il menzionato art.26 ultimo comma la onera
della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in
relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta).
Nel secondo caso l’avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di
qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono
attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto
che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra
l’originale dell’atto e la copia notificata.
Anche nell’ipotesi in cui fosse vero l’assunto del giudicante, perciò, sarebbe stato
comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo
esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell’avvenuta notifica della
cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass.
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del
10111/2006).
Dovendosi però considerare fondata la ricostruzione di parte ricorrente (perché
convalidata ex adverso) non resta che concludere nel senso della fondatezza della
censura di extrapetizione (difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato),
non potendosi considerare quella resa dal giudicante (il quale ha pure argomentato
nel senso del “raggiungimento dello scopo” senza neppure dire quale sarebbe lo
scopo che la contestata notifica ha raggiunto, non risultando che sulla cartella di cui

notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale.

trattasi sia mai stata discussa alcuna causa di opposizione) una pronuncia posta in
coerente correlazione con le censure di appello, appunto perché fondata sull’equivoco
nel quale il giudicante sembra essere incorso nel ricostruire il thema decidendum.
Non resta che concludere che la sentenza impugnata merita cassazione e che la
questione dovrà tornare al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio,

della questione concernente la notifica dell’atto prodromico, nella corretta luce in cui
deve intendersi proposta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio ; condivide
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

affinché questo torni ad esaminare le questioni devolute, previo rinnovo dell’esame

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