Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9533 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9186-2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MACCAURO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D. SRL, ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’Avvocato ALFREDO FERRETTI (STUDIO

CUCCI), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2224/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, P.P. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 4 febbraio 2016, che, accogliendo l’appello proposto dalla D.D. s.r.l. avverso la decisione n. 23466/2012 del Giudice di pace della medesima Città, rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (sindrome depressiva) asseritamente cagionato dalla società convenuta, incaricata delle esequie della defunta madre dell’attore, per non aver informato di detto funerale lo stesso P.;

che resiste con controricorso la D.D.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in riferimento statuizione del Tribunale circa la ritenuta assenza di condotta colposa della società convenuta;

b) con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione alla statuizione del Tribunale circa la affermata assenza di nesso causale tra evento (mancata partecipazione al funerale) e danno (stato depressivo);

che i motivi – da scrutinarsi congiuntamente – sono inammissibili;

che il primo mezzo veicola un vizio di (“omessa, insufficiente e contraddittoria”) motivazione non più denunciabile ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, senza che, peraltro, venga neppure dedotta l’esistenza di una motivazione apparente (Cass., sez. un., n. 8053/2014), che, del resto (e al pari dell’omesso esame di fatti storici decisivi), non è dato affatto ravvisare nella sentenza impugnata;

che l’inammissibilità del primo mezzo rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione il secondo motivo, essendosi cristallizzatasi in giudicato la statuizione sull’assenza di responsabilità aquiliana della società convenuta per difetto del requisito della colpa;

che, peraltro, il motivo, veicolando, nella sostanza, non già un error in indicando (comunque insussistente), bensì una critica all’apprezzamento in fatto del giudice del merito sulla esistenza del nesso causale, si palesa inammissibile anche sotto tale profilo, aggredendo una valutazione di merito al di fuori del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.,

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA