Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9532 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9532 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16733-2008 proposto da:
CIRILLO

ROSARIA

CRLRSR67P63B076E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 13, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentata

e

DI

difesa

LASCIO

SEBASTIANO,

dall’avvocato

BASILE

ALESSANDRO;
– ricorrente –

2014
673

contro

ESENTATO DI PRISCO MAFALDA ITALIA 5NTMLD325523076J,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CHIALA
125/d, presso lo studio dell’avvocato FEDELMASSIMO
•••

Data pubblicazione: 30/04/2014

RICCIARDELLI, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente nonchè contro

BLASIO MARIA GRAZIA, BLASIO ANTONIO;

intimati

di NAPOLI, depositata il 07/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2805/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-4-1999 Rosaria Cirillo, premesso di essere proprietaria di un
fabbricato sito in Boscoreale, esponeva che sul lastrico solare dell’immobile vi era un muro di sua
esclusiva proprietà che serviva anche da recinzione del confinante terrazzo di proprietà di Maria

Esentato Di Prisco, aveva ordinato alla Blasio ed al di lei fratello Antonio Blasio, con sentenza n.
6305/1988 poi definitivamente confermata dalla Corte di Appello, di demolire il suddetto muro;
orbene, poiché tale sentenza pregiudicava i suoi diritti, la Cirillo conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli Mafalda Italia Esentato Di Prisco e Ma 4ria Grazia Blasio proponendo
opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. e, in particolare, chiedendo dichiararsi che il muro

Grazia Blasio, e che era venuta a sapere che il Tribunale di Napoli, su iniziativa di Mafalda Italia

i

era di sua esclusiva proprietà, e che la Esentato Di Prisco non aveva diritto di procedere alla sua / /
demolizione.

Mafalda Italia Esentato Di Prisco si costituiva in giudizio contestando la fondatezza
dell’opposizione; Maria Grazia Blasio restava contumace.

Anche Antonio Blasio, nei cui confronti il Tribunale aveva nel frattempo ordinato l’integrazione del
contraddittorio, non si costituiva in giudizio.

Il Tribunale adito con sentenza del 17-2-2002 dichiarava la propria incompetenza funzionale a
decidere la causa, essendo funzionalmente competente la Corte di Appello di Napoli.

Riassunta la causa da parte della Cirillo reiterando la sua opposizione di terzo cui resisteva la
Esentato Di Prisco, nella contumacia di Maria Grazia Blasio e di Antonio Blasio, la Corte di Appello
di Napoli con sentenza del 7-9-2007 ha rigettato l’opposizione.

Avverso tale sentenza la Cirillo ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui la Esentato Di
Prisco ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria; Maria Grazia
Blasio ed Antonio Blasio non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che erroneamente la sentenza impugnata ha utilizzato ai fini del decidere la CTU dell’ingegner
Pagano espletata nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. svoltosi
davanti al Tribunale di Torre Annunziata e promosso dall’esponente; infatti a tale giudizio non
aveva partecipato Antonio Blasio.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha rilevato, sulla base della CTU redatta dall’ingegner Pagano nel giudizio di
opposizione ex art. 619 c.p.c. svoltosi tra i germani Blasio e la Cirillo, che le costruzioni delle
suddette parti, oltre ad essere contigue, erano in aderenza ed avevano un unico muro divisorio in
pietrame vulcanico, dello spessore di circa 60 cm., comune ai due fabbricati.

Orbene tale statuizione è immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente, in quanto
correttamente il giudice di appello ha valorizzato, ai fini del decidere, la suddetta CTU espletata in
un giudizio cui aveva partecipato la stessa Cirillo, la quale evidentemente non ha interesse
giuridico ad eccepire la mancata partecipazione a quel giudizio di Antonio Blasio.

Con il secondo motivo la Cirillo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 880-934 e
936 c.c.-112 e 277 c.p.c., premesso che la presunzione di comunione del muro divisorio non opera
quando risulti altrimenti che il muro stesso rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti
in quanto costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, rileva che si sarebbe
2

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 101-157 e 159 c.p.c., assume

dovuto procedere ai necessari scavi e rilievi richiesti dal’esponente, che aveva assunto che il muro
in questione era di sua esclusiva proprietà per averlo costruito da oltre vent’anni.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente motivazione, sostiene che il giudice di
appello ha valorizzato le conclusioni del CTU, il quale aveva soltanto ipotizzato l’applicabilità

dell’esponente Vastola, secondo il quale “il muro divisorio, per l’altezza di circa m. 1,50 misurata a
partire dal livello di copertura della u. a. dei germani Blasio fino alla sommità dello stesso muro,
corrispondente al piano di copertura della u. a. della Cirillo, non è comune, ma di proprietà della
Cirillo, in quanto i Blasio non erano tenuti a renderlo comune in base all’art. 874 c.c.”

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha rilevato in punto di fatto che il muro in questione era stato costruito dai
fratelli Maria Grazia Blasio ed Antonio Blasio, come accertato dal Carabinieri della stazione di
Boscoreale e non contestato dalla stessa Cirillo, che inoltre, come già esposto in occasione
dell’esame del precedente motivo, le due costruzioni di rispettiva proprietà dei germani Blasio e
della Cirillo erano in aderenza ed avevano un unico muro divisorio, che su tale muro pacificamente
oggetto di comunione tra le parti sorgeva in sopraelevazione il muro – parapetto fatto costruire dai
Blasio di altezza di circa 2 metri ed uno spessore di circa 40 cm., che tale muro per uno spessore di
15 cm. poggiava sul terrazzo praticabile dei Blasio e per un residuo spessore di cm. 25 poggiava
invece sul muro comune divisorio tra i due edifici; inoltre al di qua ed al di là del muro — parapetto
vi erano da un lato il terrazzo praticabile dei Blasio e dall’altra la copertura della costruzione della
Cirillo, inaccessibile ed impraticabile.

Sulla base di tale ricostruzione della situazione dei luoghi la Corte territoriale ha escluso che
l’accessione invocata dalla Cirillo a sostegno della sua opposizione fosse fondata riguardo a quella
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dell’art. 885 c.c. al muro sopraelevato dai Blasio, in contrasto con l’assunto del consulente di parte

parte di muro che, per lo spessore di 15 cm., poggiava esclusivamente sul terrazzo di proprietà
esclusiva dei Blasio, atteso che il suolo su cui tale parte di muro sorgeva non apparteneva
certamente, in tutto o in parte, alla Cirillo; tali conclusioni, poi, erano valide anche per quella
porzione di muro sopraelevata rispetto al sottostante muro divisorio comune, posto che l’art. 885

deroga al normale regime sia della comunione che della accessione, e che nella specie era
incontroverso che la Cirillo non aveva chiesto la comunione della sopraelevazione; pertanto tale
sopraelevazione apparteneva in via esclusiva ai germani Blasio che l’avevano realizzata;
correttamente quindi al giudizio che si era concluso con l’ordine di demolizione del muro lesivo
delle norme sulle distanze rispetto alla proprietà della Esentato Di Prisco, avevano partecipato i
germani Blasio e non anche la Cirillo.

Orbene, avendo il giudice di appello indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, si è
in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale
insindacabile in questa sede, dove la ricorrente tende ad accreditare una diversa ricostruzione
della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, prospettando in modo del tutto
generico la sua esclusiva proprietà del muro sul quale i Blasio avevano eretto la suddetta
sopraelevazione in evidente contrasto con le risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito;
in proposito è agevole rilevare che la presunzione relativa di comunione del muro stabilita dall’art.
880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune,
è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle
aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione ai sensi dell’art. 934 c.c. (vedi da ultimo
in tal senso Cass. 3-1-2014 n. 50), evenienza che nella fattispecie non risulta essere stata provata.

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c.c., che prevede la facoltà di alzare il muro comune, costituisce una disposizione speciale che

p

Una volta quindi esclusa la proprietà esclusiva da parte della Cirillo di tale muro, logicamente ne
consegue che il muro elevato in sopraelevazione dai Blasio, in assenza di una richiesta della Cirillo
di comunione di esso, era di loro esclusiva proprietà ai sensi dell’art. 885 c.c.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
2.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 13-3-2014

Il Consigliere estensore

Il Pres ente

dispositivo.

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