Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9532 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12889-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope;

– ricorrenti –

contro

SIDERURGIA COMMERCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 17.4.2006 è stato notificato alla “Siderurgia Commerciale srl” in liquidazione, un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale descritta in epigrafe (depositata 2.3.2005) che ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sez. distaccata di Brescia che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 9.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Agenzia ha notificato alla parte contribuente – a seguito di verifica fiscale in occasione della quale era risultato che la contribuente società aveva “pochi giorni prima” denunciato lo smarrimento delle proprie scritture contabili – un avviso di accertamento di maggior reddito relativo all’anno 1990. previa ricostruzione induttiva dei ricavi, in ragione delle indagini bancarie debitamente autorizzate e ponendo a raffronto i saldi dei conti correnti con i ricavi e le spese dichiarate. Il ricorso proposto dalla parte contribuente è stato accolto dalla Commissione Provinciale e l’appello dell’Agenzia è stato disatteso con la sentenza qui impugnata.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’accertamento di maggior reddito era stato correttamente annullato da parte del giudice di primo grado, in considerazione del fatto che la scomparsa dei libri contabili (verificatasi per causa di trasloco o di raccolta di carta effettuata da parte di associazione benefica) era stata denunciata in data 1.12.1995 e perciò prima della verifica effettuata dalla GdF in data 9.8.1996. D’altronde, in occasione di una precedente ispezione di data 9.3.1989 la GdF aveva avuto la possibilità di esaminare documenti e scritture contabili relative al 1988 senza rilevare alcuna irregolarità e senza elevare alcuna contestazione.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 600.000,00 circa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dell’Agenzia, per difetto della prova dell’avvenuta notifica del ricorso medesimo alla parte intimata, che non si è costituita.

Infatti non si rinviene nel fascicolo di causa la cartolina di ricevimento della notifica che risulta essere stata effettuata nelle forme della spedizione postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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