Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9532 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17253/2018 proposto da:

J.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Chiara Valente, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 da FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Brescia del 23 aprile 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente J.O. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo sono denunciate la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’erronea e contraddittoria motivazione e l’omessa valutazione di elementi di fatto di diritto.

La censura, che investe l’accertamento del Tribunale quanto alle condizioni per l’accesso alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va disatteso.

Il Tribunale ha rilevato come la situazione riscontrata con riferimento alla regione di provenienza del ricorrente – Edo State, in Nigeria – non era riconducibile a quella di “generalizzata e indiscriminata violenza da conflitto armato”. Il giudice del merito ha applicato correttamente il principio per cui la nominata protezione sussidiaria discende dal concreto delinearsi di una situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130). D’altro canto, il giudizio espresso dal Tribunale si basa su di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione. E occorre rimarcare, in proposito, che per un verso, la censura di omesso esame di un fatto decisivo imponeva al ricorrente di indicare il “fatto storico”, il cui esame fosse stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” e che, per altro verso, è oggi denunciabile per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

2. – Col secondo motivo sono dedotte la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 oltre che “omessa valutazione di fatto e di diritto” ed “erronea e/o contraddittoria motivazione”.

Il motivo inerisce al diniego della protezione umanitaria e, al pari di quello che precede, non merita accoglimento.

L’istante lamenta che la detta forma di protezione avrebbe dovuto essere concessa in considerazione della situazione della Nigeria. Tuttavia, in disparte il rilievo per cui quanto dedotto contrasta con l’accertamento del giudice del merito, per il quale in Nigeria non si ravvisano “significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona”, va osservato che la situazione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, sempre in motivazione).

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1a Sezione Civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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