Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9532 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9061-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 125,

presso lo studio dell’avvocato Z. M., che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, ed EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 83/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, P.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 7 gennaio 2016, che in parziale accoglimento dell’appello della medesima P. contro la decisione del Giudice di pace della stessa Città – che aveva ritenuto non opponibile ai sensi dell’art. 615 c.p.c. l’intimazione di pagamento in favore di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale -, dichiarava “insussistente il credito richiamato nella sollecitazione-intimazione di pagamento in causa”, rigettando “l’appello nel resto” (avuto riguardo alla pretesa risarcitoria svolta dall’appellante, reputando che l’intimazione di pagamento per Euro 113,58 non fosse idonea “a determinare alcun danno”, di cui l’appellante, del resto, non era stata in grado di fornire alcuna prova) e compensando le spese dell’intero giudizio per “la parziale e reciproca soccombenza” sia nel primo, che secondo grado;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Roma Capitale e Equitalia Sud S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla ricorrente costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la medesima ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24Cost., censurandosi la disposta compensazione integrale delle spese di lite sia in virtù del fatto che, essendo stata accolta in toto la domanda, l’accoglimento parziale dell’appello non integrerebbe ipotesi di reciproca soccombenza;

a.1.) il motivo – diversamente da quanto opinato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. – è manifestamente fondato, giacchè l’accoglimento integrale della domanda di “merito” (concernente l’accertamento negativo sulla pretesa di pagamento ulteriormente avanzata con sollecito dall’esattore), sulla quale verte la controversia, impedisce di ritenere integrata la “parziale reciproca soccombenza, tanto nel primo grado che nell’appello”, dalle ragioni indicate dal Tribunale, ossia: per un verso, la ritenuta inammissibilità, in primo grado, dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., venendo in rilievo in via assorbente la proposta domanda di accertamento negativo, sul quale il primo giudice aveva omesso di provvedere; per altro verso, il rigetto in sede di gravame della pretesa, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte della integrale riforma della sentenza di primo grado;

b) con il secondo e terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e “omessa/carente/illegittima motivazione”;

b.1.) i motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo, che comporta la cassazione della sentenza impugnata sul capo riguardante la compensazione delle spese processuali;

che, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri due motivi, con conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna solidale di Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., in forza del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite dell’intero giudizio in favore di P.A.;

che, quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma, trovando applicazione (per essere l’attività difensiva completatasi nel 2010; cfr. Cass., S.U., n. 17405/2012) il d.m. n. 127 del 2004 e il relativo scaglione sino ad euro 600 (stante il valore della controversia, inferiore ad Euro 150,00), nonchè tenuto conto della nota spese in atti (dovendo escludersi, quanto ai diritti, le voci relative a memorie e procedimenti speciali e, quanto agli onorari – da liquidarsi nel minimo per la natura e valore esiguo della controversia – assistenza mezzi di prova e conclusionale), vanno liquidati complessivi Euro 370,00 per diritti ed onorari (rispettivamente, Euro 218,00 ed Euro 152,00), oltre ad Euro 100,00 per esborsi (non essendo altrimenti documentati quelli indicati nella nota spese), nonchè spese generali in misura del 12,5%, I.V.A. e C.a.p. come per legge;

che, quanto al giudizio di appello, trovando applicazione il D.M. n. 55 del 2014 e il relativo scaglione sino ad Euro 1.100,00, nonchè tenuto conto dell’esiguo valore della controversia e della sua natura, vanno liquidati Euro 355,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.p. come per legge;

che, quanto al giudizio di legittimità, trovando applicazione il D.M. n. 55 del 2014 e il relativo scaglione sino ad Euro 1.100,00, nonchè tenuto conto dell’esiguo valore della controversia e della sua natura, vanno liquidati Euro 323,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.p. come per legge.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

condanna Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore di P.A., delle spese di lite dell’intero giudizio, che liquida:

in complessivi Euro 370,00 per diritti ed onorari, oltre alle spese generali nella misura del 12,5 per cento, agli esborsi in Euro 100,00 e agli accessori di legge, per il primo grado;

in Euro 355,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 100,00, e agli accessori di legge, per il secondo grado;

in complessivi Euro 323,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00, e agli accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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