Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9532 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 09016/2017 proposto da:

S.L. elettivamente domiciliato in Roma Via dei Tre

Orologi 10 /E presso lo studio dell’Avv.to Massimo Ranieri che lo

rappresenta e difende con l’Avv.to Giuliano Pavan del foro di

Treviso giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V.G. in persona dei suoi procuratori generali

L.V.A. e L.V.A. elettivamente domiciliati in Roma Via

Barnaba Tortolini 13 presso lo studio dell’Avv.to Mario Ettore

Verino che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LARICI

MARINA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.173/2017 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA in

data 25/1/2017;

udita la relazione del Consigliere dott. Marina Meloni, svolta nella

camera di consiglio della prima sezione civile in data 28/1/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 25/1/2017, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, con la quale erano stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio tra L.V.G. e S.L. ed in accoglimento dell’istanza di modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione, abolito del tutto l’assegno a carico del marito ed a favore della ricorrente, già ridotto rispetto a quello originario a 400,00 Euro, nonchè ridotto ad Euro 1000,00 (da 1.400,00) l’assegno di mantenimento per i due figli della coppia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.L. affidato ad un motivo e memoria. L.V.G. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la Corte di Appello di Venezia ha abolito del tutto l’assegno di mantenimento della moglie senza tener conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonchè del contributo dato dalla ricorrente alla famiglia consistente nell’aver rinunciato alla propria carriere per dedicarsi ai figli.

Il motivo proposto è inammissibile.

La ricorrente lamenta di non disporre di alcun reddito non avendo mai svolto in costanza di matrimonio alcuna attività lavorativa per dedicarsi ai figli e di non avere alcuna possibilità di trovare un’occupazione pur avendo svolto per un breve periodo attività di informatore medico.

La Corte di Appello di Venezia nella sentenza impugnata ha ampiamente e congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di abolire l’assegno di mantenimento a carico di L.V.G. ed a favore della moglie, consistenti nella sopravvenuta grave malattia che ha colpito il L.V. (sclerosi multipla) il quale non è più in grado di svolgere l’attività lavorativa di intermediazione immobiliare dalla quale percepiva in passato maggiori introiti e gode attualmente di un reddito derivante dalla sola pensione di invalidità totale di 21.182,00 Euro all’anno con la quale deve far fronte tra l’altro al canone di locazione ed alle spese di assistenza originate dalla malattia.

Da tale reddito deve poi essere detratta la somma di 1000,00 Euro al mese per il pagamento dell’assegno mensile di 1000,00 Euro da versare alla ricorrente e destinato al mantenimento dei figli.

La Corte di Appello di Venezia ha pertanto ritenuto l’inesistenza di un rilevante divario tra le rispettive posizioni reddittuali e patrimoniali dei coniugi, presupposto questo necessario per determinare l’obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale ratio decidendi non è stata impugnata dalla ricorrente la quale nel motivo di ricorso si è limitata ad affermare la propria situazione economica di indigenza ed insistere sul contributo fornito nel corso del matrimonio all’andamento della famiglia senza tuttavia contestare l’attuale assetto economico dell’ex marito.

Per quanto sopra deve essere confermata la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a titolo a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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