Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9531 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9531 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20649-2007 proposto da:
AZIENDA SANITARIA N. l IMPERIESE, 01083060085 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,
presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDRACCO MARCO;
– ricorrente –

2014
672

contro

COMUNE di VENTIMIGLIA, 00247210081, in persona del
Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato DIECI

Data pubblicazione: 30/04/2014

UMBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GENNA PIER GIUSEPPE;
– controricorrente –

avverso il sentenza n. 1256/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 14/12/2006;

udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE,

con delega

dell’Avvocato MARCO ANDRACCO difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia il Comune di Ventimiglia chiedendo accertarsi la
proprietà in capo all’esponente del piano primo dell’immobile di via San Secondo 9 in Imperia,

L’attrice richiamava in proposito il D. LGS. n. 502/1992, che aveva stabilito che i beni mobili ed
immobili e le attrezzature facenti parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione al
patrimonio delle USL, all’entrata in vigore del D. LGS. stesso, si intendevano trasferiti al patrimonio
delle USL; faceva inoltre riferimento alla successiva Legge Regionale Liguria n. 42/1994 art. 45, che
aveva stabilito il trasferimento alle AUSL dei beni sopra elencati o che erano sede dei servizi
sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri.

Costituendosi in giudizio il Comune di Ventimiglia eccepiva l’inapplicabilità delle disposizioni citate
dall’attrice per essere il servizio Seri prestato in epoca successiva alla Legge n. 833/1978 e per
essere lo stesso Comune divenuto proprietario di Villa Grazia nel 1985.

Il Tribunale con sentenza del 17-3-2003 ha ritenuto fondata la domanda attrice, posto che alla
data di entrata in vigore del D. LGS. n. 502/1992 e della Legge Regionale Liguria n. 42/1994 il
Comune di Ventimiglia era proprietario del bene, utilizzato dalla USL e destinato al servizio Seri già
a far data dal 1992.

Proposta impugnazione da parte del Comune di Ventimiglia cui resisteva la AUSL n. 1 Imperiese la
Corte di Appello di Genova con sentenza del 14-12-2006 ha respinto la domanda proposta da
quest’ultima ed ha dichiarato che il primo piano dell’immobile sito in Ventimiglia, via San Secondo
9, non era passato in proprietà, né era di proprietà, della AUSL n.1 Imperiese.

i

denominato Villa Grazia, ospitante il servizio Seri.

Avverso tale sentenza la Ausl n. 1 Imperiese ha proposto un unico articolato motivo cui il Comune
di Ventimiglia ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle
memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LGS. n. 502/1992 art. 5 e della Legge Regionale della Liguria n. 42/1994 art. 44 e 45, premesso che
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale erano state istituite le unità sanitarie locali quali
strutture locali organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di
patrimonio proprio, assume che ai sensi della Legge 23-12-1978 n. 833 in tali unità sanitarie erano
venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di
amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici,
consorzi sanitari), altre (come le Province) private delle loro precedenti funzioni in materia; orbene
i beni mobili ed immobili e le attrezzature di tali soggetti erano stati trasferiti al patrimonio dei
Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (artt. 65 e 66 delle Legge 23-12-1978
n. 833), ed inoltre le funzioni in materia igienico — sanitaria già esercitate dai Comuni erano state
affidate alla gestione delle unità sanitarie locali (art. 66 terzo comma della Legge citata); la
ricorrente aggiunge che con la Legge 23-10-1992 n. 421 (art. 1 lett. d) e con il D. LGS. 30-12-1992
n. 502 (art. 3 primo comma) era stato rispettivamente disposto il trasferimento alle aziende
sanitarie locali del patrimonio mobiliare ed immobiliare già di proprietà dei disciolti enti
ospedalieri e mutualistici che, all’entrata in vigore della legge, faceva già parte dei Comuni, ed il
trasferimento di tutti i beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli da reddito e le attrezzature che,
alla data di entrata in vigore del decreto, erano già compresi nel patrimonio dei Comuni e delle
Province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; le richiamate disposizioni
escludevano invece da tali trasferimenti i beni appartenenti al patrimonio comunale
2

Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.

anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali ed a queste affidati in gestione dai
Comuni.

La ricorrente a tal punto rileva che non sussistono ragioni per ritenere che tale esclusione debba
riguardare anche quei beni che, a norma dell’art. 5 del D. LGS. n. 502, alla data di entrata in vigore

sanitarie locali, ovvero quei beni che di fatto erano effettivamente destinati ad esercizio di attività
socio — sanitarie “latu sensu” intese; al riguardo la ricorrente sottolinea la rilevanza dell’inciso
dell’art. 5 citato “nel rispetto della normativa regionale vigente”, in quanto, diversamente, non si
comprenderebbe in virtù di quale disposizione lo Stato e gli altri enti pubblici dovrebbero
trasferire determinati beni al patrimonio delle ASL; orbene la L. R. della Liguria n. 42/1994 agli artt.
44 e 45 prevede specifiche disposizioni per l’attribuzione alle aziende ospedaliere dei beni mobili
immobili e delle attrezzature che alla data di entrata in vigore del D. LGS. n. 502/1992 e successive
modificazioni appartenevano al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL; invero
l’art. 45 suddetto stabilisce che al trasferimento di tali beni si procede

“sulla base

dell’individuazione del soggetto utilizzatore degli stessi”; quindi per selezionare i beni da trasferire
si deve fare riferimento esclusivo all’effettiva destinazione che vi abbia impresso il soggetto
utilizzatore, a prescindere dalla necessità della sussistenza di un formale vincolo in tal senso; tra
questi beni così individuati devono essere trasferiti alle Aziende Ospedaliere solo quei beni dove
avevano sede servizi sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri costituiti in azienda; tutti gli altri beni,
ovvero quelli in cui avevano sede servizi sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri costituiti in
azienda, oltre ai beni di cui all’art. 65 primo comma della L. 23-12-1978 n. 833, passano in
proprietà alle ASL.

La ricorrente afferma che la Corte territoriale ha ampliato il regime di esclusione relativo ai beni da
trasferire alle ASL al di là del possibile, seguendo un’opzione ermeneutica diretta a mantenere un
3

di quel decreto, facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità

senso ed una portata giuridicamente rilevanti alla normativa di riferimento; rileva come
circostanza non contestata che già dal 1980 presso l’immobile denominato Villa Grazia era
operante il servizio sanitario di igiene mentale, oggi Sert, e conclude che l’acquisto di tale bene da
un privato effettuato nel 1985 da parte del Comune di Ventimiglia non era di per sé sufficiente ad

normativa statale e regionale che regola la materia.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello, premesso che l’immobile per cui è causa era stato acquistato dal Comune di
Ventimiglia il 28-2-1985 per rogito notaio Viale, ha rilevato che ai sensi dell’art. 65 della Legge n.
833/1978 i beni e le attrezzature di proprietà degli enti che svolgevano attività sanitarie e che
erano stati sciolti in quanto le funzioni erano passate alle USL, erano stati trasferiti al patrimonio
dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL; ha aggiunto che l’art. 66 della stessa legge elenca
i beni che dovevano essere trasferiti dal patrimonio dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici al
patrimonio dei Comuni, e che pertanto di tali beni non poteva far parte il bene suddetto proprio
perché acquistato dal Comune di Ventimiglia nel 1985.

La Corte territoriale ha poi osservato che con la successiva legge delega n. 421/1992, in
derivazione dal richiamato art. 66 della Legge n. 833/1978, era stato stabilito il passaggio alle USL,
che avevano acquistato personalità giuridica con la stessa legge delega e poi con il D. LGS n.
502/1992, e ad alcuni ospedali dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, di quei
beni che, di proprietà dei disciolti enti, erano passati ai Comuni con il predetto vincolo di
destinazione in attesa di essere trasferiti alle istituite USL; l’art. 5 del D. LGS. 30-12-1992 n. 502, in
attuazione della legge delega, ha poi previsto che “Nel rispetto della normativa regionale vigente,
il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituto da tutti i beni mobili
4

escludere l’operatività e la necessità del trasferimento di esso in capo alla ASL sulla scorta della

ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri
enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni acquisiti
nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità”.

Infine la sentenza impugnata ha evidenziato che la legge regionale Liguria intitolata “Disciplina

decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993” ha trasferito ex art. 44
secondo comma al patrimonio di dette aziende “i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
appartenevano al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL”; il giudice di appello
ha quindi concluso che detta legge regionale prevedeva il trasferimento alle suddette Aziende dei
beni che erano stati trasferiti temporaneamente ai Comuni con vincolo di destinazione alle USL, e
che tale normativa riguardava soltanto la ripartizione interna tra le Aziende USL e le Aziende
Ospedaliere, come risultava ulteriormente confermato dal fatto che l’art. 45 secondo comma di
,

essa prevedeva che, in presenza di più soggetti utilizzatori, si dovesse fare riferimento al criterio
della prevalenza della utilizzazione da parte degli enti.

Orbene la puntuale disanima della normativa di riferimento svolta dalla sentenza impugnata
conduce logicamente alle conclusioni sopra richiamate circa la non appartenenza dell’immobile
per cui è causa all’attuale ricorrente; ed invero è fondamentale il richiamo all’art. 66 della legge
23-12-1978 n. 833, che prevedeva il trasferimento ai Comuni dei beni e delle attrezzature dei
disciolti enti ospedalieri con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (all’epoca ancora
prive di personalità giuridica), per comprendere che i beni e le attrezzature oggetto anche della
successiva normativa emanata in linea con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale erano
soltanto quelli che, alla data di entra in vigore di tale legge, appartenevano ai disciolti enti
ospedalieri; infatti l’art. 5 primo comma del D. LGS. 30-12-1992 n. 502 ha previsto il trasferimento
5

delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario locale in attuazione dei

al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dei soli beni ed attrezzature
già facenti parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle unità
sanitarie locali; come già esposto, poi, la Legge Regionale Liguria n. 42/1994 invocata dalla
ricorrente a sostegno del proprio assunto reca come intestazione “Disciplina delle unità sanitarie

n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993”, e dunque si pone espressamente nel
solco della normativa sopra richiamata.

Alla luce di tali rilievi e del fatto pacifico in causa che l’immobile in questione, venduto da una
società nel 1985 al Comune di Ventimiglia, all’epoca dell’entrata in vigore della Legge 23-12-1978
n. 833 non apparteneva agli enti ospedalieri di cui all’art. 66 di tale normativa, ne consegue
logicamente l’insussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dalla ricorrente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

La domanda del controricorrente avente ad oggetto la condanna della ricorrente per lite temeraria
deve essere respinta, non essendo stata allegata, e tantomeno provata, la sussistenza di danni
subiti dal Comune di Ventimiglia conseguenti esclusivamente al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
3.500,00 per compensi.

II Pr udente

Così deciso in Roma il 13-3-2014

6

locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA