Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9531 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12824-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

ACCADEMIA SANNITI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2005 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto del primo motivo, accoglimento del

secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 10.4.2006 è stato notificato alla “Accademia dei Sanniti” un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 22.2.2005). che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso n. 415/01/2003, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 9.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione aveva rettificato ai fini IRPEG ed ILOR i redditi relativi all’anno 1991, sia imputando un contributo di importo pari a L. 300.000.000 erogato all’Associazione da parte del Ministero del Turismo (perchè ritenuto erroneamente imputato all’esercizio dell’anno 1992 nel corso del quale era stato concretamente erogato) sia recuperando costi non documentati o indeducibili o IVA indetraibile, sia recuperando a tassazione ricavi contabilizzati ma non dichiarati. La CIP di Campobasso aveva accolto il ricorso della parte contribuente (annullando integralmente Patto impugnato) e l’appello dell’Amministrazione era stato poi respinto dall’adita CTR. 3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto de ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – quanto all’imputazione del contributo, e trattandosi dell’applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, in materia di sopravvenienze attive – detto contributo era stato correttamente imputato all’esercizio 1992, nel corso del quale aveva acquistato i connotali di certezza e di determinabilità. grazie al procedimento amministrativo con cui ne erano stati verificati i presupposti e liquidato l’ammontare. Quanto ai costi invece, la Commissione Regionale li riteneva ammissibili, “risultando da elementi certi e precisi, nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, comma 4”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 100.000,00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dell’Agenzia, per difetto della prova dell’avvenuta notifica del ricorso medesimo alla parte intimata, che non si è costituita.

Infatti non si rinviene nel fascicolo di causa la cartolina di ricevimento della notifica che risulta essere stata effettuata nelle forme della spedizione postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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