Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9531 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18560/2018 proposto da:

O.L., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Valentina Sassano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 da FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 7 maggio 2018, con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta da O.L..

Questa aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere fuggita dal proprio paese, la Nigeria, a causa della povertà e di essere stata costretta a prostituirsi in Libia; giunta in Italia, O.L. aveva lasciato il centro di accoglienza e si era stabilita a Torino, ove aveva iniziato in via autonoma la medesima attività che era stata obbligata a praticare in Libia. Aveva quindi negato di vivere in una condizione di sfruttamento e di avere subito, in patria o in Italia, minacce da parte di chi le aveva pagato il viaggio.

Il Tribunale rilevava che la ricorrente non insisteva per il riconoscimento del diritto di asilo correlato allo status di rifugiato e della protezione sussidiaria, già negati dalla Commissione territoriale (la quale aveva anche avviato la procedura di referral, per l’attuazione del programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18, comma 3 bis: procedura alla quale tuttavia la richiedente non aveva partecipato, non presentandosi ai colloqui antitratta). Il giudice del merito rigettava la domanda di protezione umanitaria, affermando altresì, che nel procedimento di protezione internazionale davanti alla commissione territoriale non trovava applicazione l’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 che prevede uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, al cui rilascio è competente il solo questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica. Ritenuto, peraltro, che dagli atti emergevano fondati motivi per ritenere che la richiedente fosse vittima del delitto di cui all’art. 601 c.p., disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia per gli accertamenti da svolgere in sede penale, sia per le valutazioni di competenza ai sensi del richiamato art. 18 cit..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Lamenta che il Tribunale abbia respinto la sua domanda di protezione umanitaria nonostante vi fossero fondati motivi per ritenere essa stessa vittima di sfruttamento, perciò disponendo la trasmissione degli atti del procedimento al pubblico ministero per le valutazioni di competenza ai sensi del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 18 il quale regola il rilascio dello speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

2. – Il motivo non ha fondamento.

Il Tribunale ha respinto la domanda di protezione umanitaria, giudicandola infondata sulla base di quanto dedotto in giudizio e di quanto dichiarato dalla richiedente in sede di audizione: avendo cioè riguardo alla sua condizione di povertà e alla mancanza di un lavoro in patria, oltre che a problemi di salute.

I profili di contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice del merito, e lamentati nel ricorso per cassazione, sono in realtà insussistenti.

Va anzitutto osservato che il provvedimento di trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero – finalizzato agli accertamenti di competenza quanto ai delitti di cui all’art. 601 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 ai danni della ricorrente, oltre che alle valutazioni da compiersi quanto alla formulazione della proposta o del parere favorevole relativi al rilascio, da parte del questore, dello speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 18 – si colloca a valle dell’accertamento del giudice del merito circa l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il Tribunale ha per l’appunto accertato l’insussistenza di una vulnerabilità della richiedente per i profili dedotti in giudizio: il fatto che nel corso di questo fossero emerse le condizioni per un obbligo di denuncia da parte del giudice civile ex art. 331 c.p.p., comma 4, e l’opportunità di porre il pubblico ministero nelle condizioni di attivarsi per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso da quello per motivi umanitari, volto a consentire al soggetto straniero di svincolarsi dai possibili condizionamenti di un’organizzazione criminale e di partecipare al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui al cit. art. 18 cit. (sulla base di elementi che facevano solo supporre l’esistenza di condotte delittuose perpetrate in danno dell’odierna istante), non si pone in relazione di antinomia logica con la pronuncia reiettiva vertente sulla protezione umanitaria, in quanto si fonda su obblighi che esulano dal merito della controversia.

Ma la lamentata contraddittorietà è altresì esclusa dall’assenza di una possibile interferenza tra il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria e la situazione portata all’esame del Tribunale. Va rammentato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459), onde la misura in questione presuppone, anzitutto, una condizione di grave lesione dei diritti umani fondamentali che si consumerebbe appunto nel paese di origine (e di rimpatrio, quindi) del richiedente stesso. Ebbene, una tale situazione è stata nella specie esclusa dalla stessa ricorrente, la quale – come si è visto – ha negato di essere stata vittima di sfruttamento nel suo paese, nè ha sostenuto che lo sarebbe in caso di rimpatrio. Ed è da sottolineare, a tale riguardo, che l’attivazione del pubblico ministero è stata del resto sollecitata (non poteva essere altrimenti) proprio in considerazione di un possibile sfruttamento della ricorrente nel nostro paese, e non in Nigeria.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Non vi sono spese processuali da liquidare.

Ricorrono le condizioni per disporre, a tutela dell’istante, la misura di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso; dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sia omessa l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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